opencaselaw.ch

10.2005.346

Abbandono nella cavità addominale di uno strumento chirurgico (pessario) durante unisterectomia laparoscopica

Ticino · 2006-10-20 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

eccezionali, sopravvenuti, sufficienti da soli a produrre l’evento.

Nel caso che ci occupa, il prevenuto disponeva di tutte le cognizioni scientifiche necessarie per intraprendere a regola d’arte l’isterectomia laparoscopica (il titolo di dottore specialista FMH presuppone una specifica esperienza contraddistinta dalla partecipazione a un numero determinato di operazioni), e, malgrado la sua personale convinzione, egli sapeva o doveva sapere che era necessario, prima di suturare la vagina, accertarsi, sia pure anche solo con un feed-back monosillabo della strumentista, del numero di ferri da lui effettivamente estrapolati assieme al manipolatore dall’addome della parte lesa. In ultima analisi, tale cautela rientra all’evidenza nel dovere di vigilanza del chirurgo operante nei confronti dei suoi ausiliari (perché tale è per formazione e responsabilità l’infermiere), e, secondo la teste __________, viene insegnata sin dall’inizio ai medici praticanti appena laureatisi e assume pertanto il grado di principio notorio della tecnica operatoria. Inoltre, giova ricordare che l’imputato aveva già operato da solo in svariate occasioni ed altre ancora aveva partecipato quale assistente ad altri interventi, rispettando, secondo le teste __________ questo principio. Dal momento che egli, quale operatore, aveva precisi doveri di prudenza da rispettare, non può ora affidarsi all’impeccabile funzionamento degli altri sistemi di controllo implementati dall’istituto di cure ai fini di un intervento operatorio.

8.2.3.     A mente del difensore del prevenuto, le omissioni della strumentista __________, dei sanitari, che avrebbero poi lavato e sterilizzato i ferri operatori ma non si sono accorti della mancanza di un pessario, e dei responsabili dell’ospedale (i quali, incluso il primario Dr. dopo ca. un mese, venivano a conoscenza dell’assenza di un pessario, ma non procedevano ad un’indagine puntuale per il suo rinvenimento) sarebbero talmente gravi da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del suo assistito e le lesioni sofferte dalla vittima.

a)     Tra il comportamento colpevole contrario ai doveri di prudenza e le lesioni sofferte dalla vittima deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17, 22-23 consid. 2c). L’alta Corte ha precisato che esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno. Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento, bensì è sufficiente che la violazione delle regole dell’arte abbia contribuito con altre a produrre l'evento (cfr. DTF 100 IV 279, 283 consid. 3c).

Nella fattispecie, se l’imputato avesse estratto, unitamente al manipolatore e agli altri ferri, anche il pessario, o perlomeno avesse accertato con la strumentista la sua fuoriuscita, l’intestino della parte lesa non sarebbe divenuto necrotico a causa della sua incarcerazione con lo strumento di metallo, e l’operazione di resezione di tale organo molle non sarebbe stata necessaria. Le imprudenze del 25 giugno 2001 commesse dal prevenuto hanno dunque contribuito a causare le lesioni e le conseguenze sofferte dalla signora CIVI 1, sì da ritenersi ad esse eziologicamente riconducibili.

b)     La causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello concretamente verificatosi (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2). Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2).

Oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica occorre valutare, se in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che, in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza, l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (cfr. DTF 130 IV 7, 10-11 consid. 3.2).

aa)     Nel caso concreto, accertate le negligenze del medico indiziato, occorre indagare il quesito a sapere se la condotta del personale paramedico e dei responsabili dell’ospedale ________ abbia interrotto il nesso di causalità adeguato.

Per quanto concerne la strumentista __________, il suo comportamento è stato sanzionato con una pena detentiva sospesa, cui l’interessata non si è opposta; Alla stessa è stata imputata una negligenza per aver omesso di assicurarsi al termine dell’operazione della presenza di tutti gli strumenti utilizzati durante l’intervento, in specie di un pessario (cfr. decreto di accusa no. 2254/2005 del 15 giugno 2005 agli atti). La stessa è dunque incorsa in una grave dimenticanza, considerato che, fra gli altri, erano suoi compiti:

-preparare la sala operatoria e il materiale necessario per garantire un corretto svolgimento della sessione operatoria;

-garantire il corretto funzionamento del materiale e dare sopporto strumentale durante lo svolgimento dell’intervento (cfr. classificatore “atti sequestrati”, busta E, mansionario infermiere strumentista aprile 98); e

-contare tutti i ferri e il materiale utilizzato sia all’inizio che alla fine dell’intervento (cfr. doc. 21, pp. 2 e 3; doc. 22, . 4) –  un principio, questo, che non sembrava aver trovato, fino al giugno 2001, alcun ancoraggio nelle direttive di tale nosocomio (cfr. doc. 22, p. 4; doc. 73 con linee guida del 27 ottobre 2003 per la conta degli strumenti e delle garze e con modulo “descrizione della funzione”).

Essa ha precisato di aver lasciato la sala alle ore 15.00, ossia immediatamente dopo la conclusione dell’intervento, e di non essersi occupata della pulizia degli strumenti operatori. E neanche gli aiuti che portavano a lavare gli strumenti, si accorgevano dell’assenza di un pessario nel cestello predisposto per l’operazione. A tale proposito, giova osservare che non vi sono sufficienti accertamenti atti a stabilire chi effettivamente si era occupato del lavaggio e della sterilizzazione dei ferri clinici (secondo la sig.ra __________, l’assistente di cura e la strumentista di turno quel pomeriggio; cfr. doc. 21,

p. 3, doc. 22, p. 4) e in che misura questi ausiliari erano o potevano essere al corrente dell’esatta composizione del set strumentario impiegato per l’intervento del 25 giugno 2001 nei confronti della parte lesa.

Per contro, è accertato che circa tre settimane dopo l’intervento alla parte lesa (in aula il Dr. __________ avrebbe detto due mesi), verosimilmente in occasione di un’isterectomia laparoscopica, le strumentiste (cfr. doc. 21, p.

3) e il primario si erano interrogati sull’ipotetica assenza di un pessario: in effetti, essi ne avevano visto solo tre nell’apposito set operatorio. Dopo una scambio di opinioni con le strumentiste, nel quale veniva coinvolto pure il primario, si decideva di non svolgere ulteriori indagini, apparentemente anche dando credito all’ipotesi che il pezzo in metallo mancante fosse finito nella pattumiera. Di fronte a tale avvenimenti, l’inoperosità dei responsabili dell’istituto di cure raffigura pure una grave imprevidenza, dato che, mediante l’esame delle liste elencanti gli strumenti operatori componenti i corredi per le operazioni di isterectomia in laparoscopia, attraverso l’analisi delle operazioni di quel tipo svolte in un determinato lasso di tempo e con tempestivi esami radiologici sulle pazienti operate, si sarebbe potuto reperire l’oggetto di metallo e scongiurare le complicazioni di cui è stata vittima la signora CIVI 1.

Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contributo a creare questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300, 311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, omesso di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a quello con la strumentista a garanzia dell’uscita di tutti gli strumenti operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l’asportazione delle parti con l’ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l’oggetto in metallo rimanesse (anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei responsabili dell’ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei sistemi di controlli presenti presso l’ospedale _________ di __________, non rappresentano degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di causalità adeguata.

bb)     L’evento doveva anche essere evitabile. Se l’operatore imputato avesse agito nel rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l’incarcerazione di un’ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che, conseguentemente, un’operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a __________ non si sarebbe mai resa necessaria.

8.2.4.Da ultimo, giova affermare, in tema di “Risikozusammenhang” (cfr.Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256), che un’operazione conforme ai doveri dell’arte medica (con l’estrazione del pessario e con i controlli predetti da parte dell’oeratore) avrebbe con certezza evitato l’incarcerazione dell’intestino della vittima con il pessario, tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo estraneo in prossimità dell’organo molle addominale. In caso di corretta tecnica operatoria, una resezione dell’intestino non sarebbe mai stata in discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato provocato dall’autore si sarebbe verificato.

8.3.     In estrema sintesi, l’imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

9.     L’imputato chiede il suo proscioglimento; nell’arringa egli ha pure ravvisato nelle more del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.

9.1.     Giusta l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Il reato di lesione colpose gravi è punito con la con la detenzione o con la multa. Conformemente all’art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi. Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l’importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l’età e la salute.

Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44, 47 c. 2d).

9.2.     Questo giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH e testimoniata in aula dalla sua collega __________), fatto salvo l’episodio in esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l’ospedale della cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase predibattimentale, sia in aula – ad es. per permettere al giudice di meglio comprendere la dinamica dell’intervento, egli ha portato con sé ed esibito un manipolatore); e l’assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l’intensità delle sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista – la quale tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell’operatore) e la singolarità dell’episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla signora CIVI 1). D’altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant’anni.

Già questi elementi portano il giudice ad usare clemenza nell’ambito del suo potere di apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l’interrogatorio del 19 dicembre 2003 dell’imputato davanti al Magistrato inquirente e la stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è passato pi

10.     L’accusato, colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr. 1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00 (cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo decreto di accusa.

P. Q. M.

visti                                   gli art. 18, 48, 49, 63, 64, 65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

e meglio come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla multa di fr. 4000.- (quattromila);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.4000.00multa

fr.                     1250.00       tassa di giustizia

fr.                       529.00       spese giudiziarie

fr.                       160.00       testi

fr.                     5939.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contributo a creare questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300, 311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, omesso di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a quello con la strumentista a garanzia dell’uscita di tutti gli strumenti operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l’asportazione delle parti con l’ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l’oggetto in metallo rimanesse (anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei responsabili dell’ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei sistemi di controlli presenti presso l’ospedale _________ di __________, non rappresentano degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di causalità adeguata.

bb)     L’evento doveva anche essere evitabile. Se l’operatore imputato avesse agito nel rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l’incarcerazione di un’ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che, conseguentemente, un’operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a __________ non si sarebbe mai resa necessaria.

8.2.4.Da ultimo, giova affermare, in tema di “Risikozusammenhang” (cfr.Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256), che un’operazione conforme ai doveri dell’arte medica (con l’estrazione del pessario e con i controlli predetti da parte dell’oeratore) avrebbe con certezza evitato l’incarcerazione dell’intestino della vittima con il pessario, tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo estraneo in prossimità dell’organo molle addominale. In caso di corretta tecnica operatoria, una resezione dell’intestino non sarebbe mai stata in discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato provocato dall’autore si sarebbe verificato.

8.3.     In estrema sintesi, l’imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

9.     L’imputato chiede il suo proscioglimento; nell’arringa egli ha pure ravvisato nelle more del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.

9.1.     Giusta l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Il reato di lesione colpose gravi è punito con la con la detenzione o con la multa. Conformemente all’art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi. Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l’importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l’età e la salute.

Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44, 47 c. 2d).

9.2.     Questo giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH e testimoniata in aula dalla sua collega __________), fatto salvo l’episodio in esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l’ospedale della cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase predibattimentale, sia in aula – ad es. per permettere al giudice di meglio comprendere la dinamica dell’intervento, egli ha portato con sé ed esibito un manipolatore); e l’assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l’intensità delle sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista – la quale tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell’operatore) e la singolarità dell’episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla signora CIVI 1). D’altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant’anni.

Già questi elementi portano il giudice ad usare clemenza nell’ambito del suo potere di apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l’interrogatorio del 19 dicembre 2003 dell’imputato davanti al Magistrato inquirente e la stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è passato pi

10.     L’accusato, colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr. 1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00 (cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo decreto di accusa.

P. Q. M.

visti                                   gli art. 18, 48, 49, 63, 64, 65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

e meglio come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla multa di fr. 4000.- (quattromila);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.4000.00multa

fr.                     1250.00       tassa di giustizia

fr.                       529.00       spese giudiziarie

fr.                       160.00       testi

fr.                     5939.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.346

DA 2255/2005

Bellinzona

20 ottobre 2006

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

per avere,

in data 25 giugno 2001

a __________, presso l’Ospedale _______,

nella sua funzione di medico chirurgo,

nel contesto di un intervento programmato di isterectomia in laparoscopia (asportazione dell’utero),

occasionato, per imprevidenza colpevole, una grave lesione al corpo della paziente CIVI 1 (__________) ricoverata presso il reparto di ginecologia per sottoporsi al citato intervento,

e meglio,

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,

disattendendo specifiche norme di diligenza desunte direttamente dalla sua funzione di medico chirurgo,

dimenticato, all’interno del corpo della paziente, al termine dell’operazione uno strumento chirurgico in metallo di forma cilindrica e del diametro di circa 3 / 4 centimetri (in gergo pessario),

oggetto rinvenuto a livello addominale nel corpo della paziente in data 4 febbraio 2002 e nel quale una parte di intestino, divenuta necrotica ed ormai priva di funzionalità in maniera irreversibile, vi si era incarcerata,

rendendo necessario un nuovo intervento operatorio d’urgenza di data 5 febbraio 2002 di CIVI 1 presso l’Ospedale di __________ (Vallese), senza il quale la paziente sarebbe morta nel giro di poco tempo

cagionando così un grave danno al corpo di CIVI 1, in particolare la resezione di 50 (cinquanta) centimetri di intestino,

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1.Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 429.--.

3.La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80, risp. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 giugno 2005;

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2006, al quale hanno preso parte il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore, nonché l’interprete, la quale è stata dispensata, previa autorizzazione delle parti, in particolare del prevenuto, dal partecipare al dibattimento anche venerdì 20 ottobre 2006;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

sentita                               la Procuratrice pubblica AINQ 1, la quale chiede la conferma del suo decreto di accusa del 15 giugno 2005, asserendo in particolare che il prevenuto avrebbe commesso una grave negligenza nell’aver dimenticato il pessario nell’addome e nel non essersi sincerato del recupero di tutti i ferri al termine dell’operazione;

sentito                               il difensore, avv. DI 1, , il quale postula il proscioglimento del suo assistito, siccome il prevenuto avrebbe svolto l’operazione del 25 giugno 2001 in perfetta sintonia con le regole dell’arte, e siccome la colpa è da attribuire esclusivamente alla strumentista, agli addetti della pulizia e della sterilizzazione dei ferri operatori, e, in ultima analisi, a coloro che dovevano intraprendere le necessarie misure di controllo, dopo che all’ospedale, ca. tre settimane dopo l’intervento, ci si era accorti della mancanza di un pessario;

sentito                               da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1, , autore colpevole di:

lesioni colpose gravi,reato previsto dall’art. 125 cpv. 2 CPS,

e meglio come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.     In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4.     L’eventuale pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che il difensore della condannata ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, senza formulare dichiarazione di ricorso;

considerato                      in fatto ed in diritto

1.     ACCU 1 è nato a __________ ed è cresciuto a __________ nell’Emmental bernese. In questo comune, egli ha frequentato le scuole dell’obbligo, al termine delle quali si è iscritto al liceo di __________. Seguivano gli studi accademici presso la facoltà di medicina dell’ateneo della Capitale, dove egli li portava a termine con successo nel 1992. Questi iniziava indi la pratica clinica quale assistente medico nel ramo chirurgia e ginecologia, prima a __________ e __________ poi all’ospedale universitario di Berna (Frauenklinik), dove rimase per quattro anni e nell’ultimo dei quali egli diveniva Capo clinica. Proprio a quell’epoca il Dr. ACCU 1 conosceva il Dr__________ primario di ginecologia presso l’ospedale ________ di __________, e, d’intesa con quest’ultimo, egli decideva di svolgere un soggiorno di due anni a __________ per perfezionare la sua formazione. Così, dal 1. gennaio 2000 egli veniva assunto presso l’istituto sanitario __________ quale Capo clinica sotto la vigilanza del Dr. __________; nel gennaio 2001, egli conseguiva il titolo di dottore specialista FMH in ginecologia e ostetricia, superando con profitto gli specifici esami nel novembre 2000.

Al termine del biennio, ritornava nel Cantone natio, a __________, dove attualmente dirige un proprio studio medico ed è Capo Servizio presso l’ospedale cittadino.

2.    L’imputato è sposato e padre di tre figli rispettivamente di otto, quattro e due anni. In aula ha affermato di non avere alcuna esposizione presso l’ufficio esecuzioni e fallimenti, e, dal profilo personale, egli non ha accennato ad alcun problema di salute, fatti salvi gli incomodi occasionatigli dal presente procedimento penale.

3.    Verso la fine di maggio 2001, la signora CIVI 1 (in seguito: “parte lesa” o “vittima”), visitata prima dal suo medico di famiglia e poi da uno specialista, veniva indirizzata da quest’ultimo all’ospedale __________ di __________ per ulteriori accertamenti. Il Dr. ACCU 1 incontrava la signora CIVI 1 ancora nel mese di maggio e, accertata la presenza di un corpo estraneo nell’utero (sospetto tumore), medico e paziente fissavano un’operazione per il 25 giugno 2001.

Quel giorno, il prevenuto operava presso l‘ospedale ________ di __________ la signora CIVI 1: per l’esattezza, si trattava di un’isterectomia laporoscopica, ossia di un intervento intrapreso con l’ausilio di un video e non aperto e finalizzato all’asportazione dell’utero dalla cavità addominale. Secondo il protocollo di anestesia, l’operazione iniziava alle ore 10.40 e terminava alle 14.20 e vi partecipavano, oltre all’accusato, alla Dr.essa __________, medico assistente, e al Dr. __________, anestesista, la sig.ra __________, strumentista, e, in qualità di capo sala, la sig.ra __________. Durante tale intervento, un pessario veniva lasciato nell’addome della sig.ra CIVI 1 (termine settoriale per definire lo strumento operatorio che serve a dilatare la bocca dell’utero durante un’isterectomia).Il decorso post-operatorio risultava normale e successivamente l’imputato accoglieva presso l’istituto di cure ticinese la paziente per altri due controlli, il 4 luglio e l’11 settembre 2001. Anche il suo medico personale, il Dr. __________, aveva occasione di incontrare la sig.ra CIVI 1 nel mese di luglio 2001, e di osservare un suo stato generale di salute buono.

In data 4 febbraio 2002, la parte lesa lasciava la propria abitazione di __________ in tarda mattinata per recarsi sulle piste di sci di __________. Dopo aver effettuato alcune discese, la stessa avvertiva dei dolori allo stomaco tali da indurla a rientrare a domicilio, dove aveva qualche rigetto. Suo marito chiamava verso le 13.00/14.00 il Dr. __________, con studio a __________, il quale conosceva e aveva in cura la sig.ra CIVI 1. Verso le 15.00, essa si sottoponeva ad un accertamento presso tale sanitario, il quale, esperiti alcuni esami preliminari, ordinava il suo ricovero con l’elicottero all’ospedale di __________. Qui veniva esaminata da medici assistenti e poi anche dal primario di chirurgia; tali sanitari accertavano uno stato dell’addome della parte lesa “unklar”. Pertanto, essi decidevano, al fine di prevenire una setticemia, di intervenire, il giorno seguente, mediante un’operazione tendente all’estrazione del corpo estraneo (che si rivelerà poi essere il pessario usato durante l’intervento del 25 giugno

2001) dall’intestino della parte lesa, individuato in posizione extraluminare (vale a dire all’esterno dell’intestino). Concretamente, recidevano un pezzo di intestino di 50 cm , di cui una fetta di 30 cm necrotica.

4.    Il 5 febbraio 2002, giorno dell’operazione, avvenivano pure taluni abboccamenti telefonici tra i medici vallesani e quelli ticinesi che avevano seguito la paziente tra i mesi di maggio e settembre 2001. Il 7 febbraio 2002, il Dr. __________, primario presso l’ospedale __________ di __________, si recava spontaneamente al Ministero pubblico per denunciare il caso. Nell’ambito dell’inchiesta dipendente da tale segnalazione, il Magistrato inquirente eseguiva accertamenti in terra vallesana e sentiva inoltre, nel corso del 2002, numerosi sanitari coinvolti direttamente o indirettamente con le cure prestate alla sig.ra CIVI 1 a partire dal giugno 2001. Fra questi anche l’imputato.

In data 31 ottobre 2003 la signora CIVI 1 e l’assicurazione dell’ospedale _______ di __________ e dell’Ente ospedaliero cantonale raggiungevano un accomodamento, secondo il quale la prima si impegnava, in cambio di un’indennità risarcitoria di fr. 130000.-, a ritirare la sua costituzione di parte civile e a rinunciare a qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa nei confronti dell’Ente Ospedaliero cantonale e dei suoi dipendenti.

La Procuratrice pubblica AINQ 1 emetteva, in data 15 giugno 2005 , un decreto di accusa nei confronti dell’indiziato, contestandogli il reato di lesioni colpose gravi, in sostanza per aver dimenticato uno strumento chirurgico in metallo di forma cilindrica e del diametro di 3/4 cm all’interno del corpo della parte lesa, e per aver così occasionato, fra l’altro, il taglio di 50 cm di intestino. Quale pena la stessa proponeva trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

Nel contempo, la stessa emetteva un decreto di accusa nei confronti della signora __________, infermiere strumentista che aveva partecipato all’intervento del 25 giugno 2001; la medesima non contestava l’ipotesi accusatoria, né la pena ivi proposta. Nei confronti del Dr. __________, primario di ginecologia e ostetricia presso l’ospedale _________ di __________, della Dr.essa __________, all’epoca dell’operazione medico assistente, dei Dr. __________ e __________, medici anestesisti, e del signor __________, infermiere strumentista, il medesimo magistrato decretava il non luogo a procedere, non censurati mediante istanza di promozione dell’accusa.

5.     L’accusato interponeva opposizione in data 24 giugno 2005 e il dibattimento aveva luogo tra il 19 e il 20 ottobre 2006. Allo stesso si presentavano il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo patrocinatore. Delle risultanze emerse in quella sede (in particolare delle deposizioni testimoniali), sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

6.     Le censure sollevate dal difensore del prevenuto appaiono di due ordini: innanzitutto, di natura procedurale (asserita violazione del principio accusatorio); secondariamente, di tipo materiale (assenza di negligenza del suo assistito, e interruzione del nesso di causalità tra un’eventuale omissione dell’indiziato e il pregiudizio sofferto dalla sig.ra CIVI 1).

7.     L’accusato sostiene che, nel decreto di accusa, il Magistrato inquirente farebbe riferimento a specifiche norme di diligenza ma non le spiegherebbe in modo preciso, né si farebbe menzione di un mansionario del chirurgo, in base al quale sarebbe possibile imputargli delle negligenze.

7.1     Giusta l’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU, ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico. Analogamente l’art. 32 cpv. 2 Cost. prescrive che l’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli.

L’atto di accusa ha una doppia funzione: di delimitazione dell’oggetto del processo, e d’informazione per l’accusato, cosicché questi possa difendersi compiutamente. Qualora l’accusato fosse stato condannato per un’infrazione differente da quella riferita nella decisione di rinvio o nell’atto di accusa, i suoi diritti di difesa non vengono violati, se questi, alla luce delle circostanze concrete, poteva aspettarsi una nuova qualifica giuridica dei fatti (cfr. DTF 126 I 19, 21-22

c. 2a e 24 c. 2d/bb; ZBJV 2000, p. 137).

7.2.     Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che l’accusato era al corrente sin dal primo interrogatorio del 7 marzo 2002 dei fatti alla base del procedimento penale, ora dipendenti della scoperta, nel febbraio 2002, di un pezzo di metallo nel corpo della vittima, ora risalenti all’operazione da lui personalmente eseguita il 25 giugno 2001.25 giugno 2001.po della vittima di un pezzo di metallo nel corpo della vittima e del fatto che ci possibile imputare al prevenutOggetto dell’inchiesta era la ricerca di eventuali responsabilità, commesse per negligenza, addossabili ai sanitari coinvolti in quell’intervento. Prova ne è che l’imputato, di fronte alla Procuratrice pubblica, veniva invitato a spiegare nel dettaglio lo svolgimento di un’isterectomia laparoscopica, inclusi i controlli dei ferri operatori (cfr. verbale imputato 7 marzo 2002, p. 2); dopo l’emanazione della decisione di promozione dell’accusa 12.12.2002, egli chiedeva per mezzo del suo assistente di essere sentito dal Procuratore pubblico per fare il punto alla situazione. Mediante il decreto di accusa no. 2255/2005 del 15 giugno 2005, la Procuratrice pubblica rimproverava al Dr. ACCU 1 di aver occasionato per imprevidenza colpevole una grave lesione al corpo della paziente CIVI 1. Per la precisione, gli veniva addebitata la dimenticanza di uno strumento chirurgico in metallo di forma cilindrica e del diametro di circa 3/4 cm. Un’omissione, questa, che, nella dinamica dell’intervento chirurgico in narrativa, precedeva automaticamente quella – pure incombente all’operatore – di controllare gli strumenti estratti dal corpo della paziente prima di consegnarli alla strumentista (o, come avvenuto, di posarli direttamente sull’apposito tavolino) e di accertarsi dell’avvenuta conta dei medesimi. In ultima analisi, parte dell’interrogatorio del 7 marzo 2002, durato quattro ore, verteva proprio su tali controlli (cfr. p. 2).

Inoltre, si rileva che l’imputato, nel corso dell’interrogatorio da lui richiesto, all’esplicita domanda del suo difensore: “una volta estratto l’utero e quindi anche il manipolatore, lei ha eseguito un controllo con la telecamere prima di finire l’intervento?”, egli ha replicato: “io ho eseguito questo controllo e posso dire di non avere visto niente. … Lo scopo del controllo è quello di controllare che non ci siano delle perdite di sangue/emorragie. Tecnicamente con la telecamera è possibile vedere stomaco, intestino, ed evidentemente la zona vaginale. Aggiungo che prima dell’intervento alla signora CIVI 1 ho fatto un controllo di tutte queste parti. Controllo che non ho effettuato alla fine dell’intervento, eccetto la zona direttamente toccata dall’intervento chirurgico. Non ho effettuato questo controllo generale dopo l’intervento perché non fa parte dell’iter usuale”. L’imputato stesso ha dunque giudicato opportuno dettagliare i controlli che egli ha intrapreso durante il suo intervento, sicché egli era consapevole dell’importanza delle verifiche da lui effettuate al termine delle fasi operatorie e di quelle che semmai potevano essere svolte. Pertanto, quale specialista, non poteva ignorare le possibili negligenze di cui egli sarebbe stato chiamato a rendere conto in sede giudiziaria.

Pretendere che il decreto di accusa in rassegna elencasse con esattezza tutte le regole di diligenza dell’arte medica o contenute in eventuali mansionari – come sembrerebbe far credere il prevenuto – va ben al di là di quanto ordinato dai disposti convenzionali e costituzionali. In realtà, nella fattispecie, l’imputato è sempre stato consapevole della portata e dei fatti a monte dell’accusa di lesioni colpose gravi elevata nei suoi confronti, come pure di essere chiamato a rispondere per degli errori commessi nelle sue vesti di chirurgo e ginecologo durante un’isterectomia laparoscopica. Da ultimo, occorre rilevare che egli ha chiesto, per il tramite del suo patrocinatore, di essere nuovamente sentito nel corso dell’istruttoria predibattimentale per precisare la sua posizione e, al dibattimento, egli era accompagnato da un avvocato al quale, in considerazione della fattispecie giuridica ritenuta dalla pubblica accusa, l’estensione delle negligenze rimproverabili al suo assistito non poteva certo sfuggire.

In queste condizioni, l’asserita violazione del principio della determinatezza dell’accusa non sembra avere consistenza.

8.     L’accusato avvalora il suo proscioglimento per insussistenza del reato. Secondo il difensore, compito del suo assistito era quello di portare a termine secondo le regole dell’arte medica l’isterectomia laparoscopica (all’epoca innovativa), il cui scopo sarebbe quello di estrarre l’utero. Ed egli lo avrebbe assolto compiutamente. Le sue verifiche si sarebbero limitate al controllo di eventuali perdite di sangue nella parte interessata dall’operazione e dell’uscita dell’utero, ma egli non doveva verificare il numero di strumenti. L’attenzione dell’operatore doveva essere rivolta all’utero, i cui coaguli e sangue avrebbero potuto coprire il pessario, mentre usciva dalla cavità addominale. Per il resto, il pessario, correttamente applicato,  si sarebbe sfilato in modo imprevedibile per l’imputato ed egli non sarebbe incorso in alcuna dimenticanza. In ultima analisi, la strumentista non avrebbe controllato i ferri, come da lei ammesso e malgrado ciò fosse stato suo precipuo compito prescritto in un apposito mansionario. Infine, l’imputato ravvisa tre circostanze che avrebbero interrotto il nesso di causalità tra il suo comportamento e il pregiudizio sofferto dalla vittima: innanzi tutto, la condotta omissiva della strumentista, la quale ha frattanto accettato la condanna proposta dal Procuratore; in secondo luogo, il mancato controllo del personale ausiliario o degli altri strumentisti incaricati di pulire e di sterilizzare il cestello contenente tutti i ferri operatori; infine, la responsabilità dei responsabili dell’ospedale, i quali, dopo che si erano accorti della mancanza di un pessario, non solo non avrebbero informato il Dr. ACCU 1, ma non avrebbero neppure intrapreso misure sufficienti per scongiurare uno scenario simile a quello verificatosi.

8.1.     Conformemente all’art. 125 cpv. 1 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio (cpv. 2). Per l’art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

8.2.     In seguito si analizzeranno i singoli presupposti per l’adempimento del reato di lesioni semplici, ossia:

- le lesioni presentate dalla signora CIVI 1 (cfr.infra8.2.1);

- un’imprevidenza colpevole dell’operatore, riferita alla violazione di doveri di diligenza, inclusa la facoltà dell’indiziato di invocare il principio dell’affidamento (cfr.infra8.2.2),

- la prevedibilità e l’evitabilità dell’insorgere del danno (cfr.infra8.2.3); e

- l’eventuale relazione tra il rischio provocato dalla negligenza e il pregiudizio (cfr.infra8.2.4; H.Wiprächtiger, Die Strafbarkeit des Arztfehlers, in: Die Haftung des Arztes und des Spitals, Zurigo 2003, pp. 233 segg., 246 segg.).

8.2.1.     Le ferite accertate il 4/5 febbraio 2002 e lamentate dalla vittima erano gravi. Le indagini degli organi inquirenti hanno permesso di appurare che un’ansa intestinale della parte lesa si era incarcerata nel pessario, divenendo necrotica (cfr. classificatore “atti sotto sequestro”, busta B, Operationsbericht 5.2.2002, incluse le fotografie; rapporto istologico dell’11 febbraio 2002). Tale necrosi, secondo tutti i sanitari chiamati ad esprimere un parere sullo stato dell’intestino della vittima, era da collegarsi alla presenza del corpo estraneo in metallo nel corpo della vittima (cfr. doc. 11, p. 3; doc. doc. 45,

p. 2). E tutti affermavano che, se il Dr. __________, primario di chirurgia a __________ (VS), non l’avesse operata il giorno dopo il suo ricovero in elicottero, allontanando la parte morta dell’intestino (lunga ca. 30 cm), la paziente CIVI 1 sarebbe morta nel giro di due/quattro giorni a causa di una setticemia (cfr. doc. 11, p. 3; doc. 26, p. 4; doc. 45, p. 2; doc. 32, p. 2). Quanto al decorso postoperatorio, è emerso che, dopo l’intervento di quel 5 febbraio, la signora CIVI 1 rimaneva nell’istituto di cure vallesano per quattro giorni in cure intense e per altri dieci in reparto; essa veniva congedata il 18 febbraio 2002 con una cicatrice sull’addome di 17 cm (cfr. doc. 9, verbale 18.2.2002, p. 2; doc. 13, p. 3). Quindi soggiornava a Zermatt durante un mese e, tornata in Ticino, si recava ben presto presso una casa di cura locarnese dal 21 marzo al 5 aprile 2002 (cfr. doc. 38, p. 2). Un controllo medico del 17 aprile 2002 riferiva di una paziente tesa ed ansiosa, che presentava meteorismo e necessitava, diversamente da prima dell’operazione del 5 febbraio 2002, di un aiuto domestico (due volte per due ore alla settimana; cfr. doc. 39 e doc. 32, p. 3). In merito alle sofferenze della signora CIVI 1 dopo il 5 febbraio 2002, offriva talune indicazioni anche il Dr. __________: nervosismo, stanchezza, stress, disturbi del sonno, gonfiore della pancia (guaribile completamente solo mediante un’altra operazione), affaticamento nell’occuparsi delle faccende di casa e nel curare il marito – affetto da Morbo di Parkinson (cfr. doc. 38, p. 2) –, e affanni psichici (cfr. doc. 46, incluse risposte 24.09.2002 del medico).

In base a tali circostanze, in particolare all’immediato pericolo di morte in caso di tempestivo intervento (cfr. DTF 109 IV 18, 20-21 c. 2c-d) – riconosciuto pure dal Dr. ACCU 1 (cfr. doc. 26, p. 4) –, e alla veneranda età della vittima, è d’uopo ammettere che, nel complesso, i danni da lei subiti configuravano lesioni gravi.

8.2.2.    I doveri di diligenza dell’imputato vanno esaminati secondo le circostanze concrete (tipo dell’intervento e cura, rischi a ciò connessi, spazio di apprezzamento e valutazione che compete al sanitario, mezzi a disposizione e urgenza dell’intervento) e in base alle regole dell’arte medica riconosciute. Principio basilare è l’obbligo generale del medico di esercitare l’arte medica secondo i principi riconosciuti dalla medicina e di evitare ogni trattamento lesivo per il paziente. In principio, il medico risponde per ogni imprevidenza, sia essa grave o lieve. Il medico viola i suoi obblighi solo laddove sceglie una terapia che secondo la scienza medica riconosciuta non appare più sostenibile e non ne soddisfa le esigenze oggettive (cfr. DTF 130 IV 7, 11-12 c. 3.3).

a)    Preliminarmente occorre evidenziare alcuni accertamenti concludenti per l’esame della fattispecie.

Innanzitutto, per quanto riguarda il prevenuto, si osserva che egli, nel giugno 2001, era capo clinica presso l’ospedale ________ di __________, che lì aveva acquisito un’importante esperienza nel ramo della chirurgia ginecologica, ottenendo anche il diploma di specialista FMH nel gennaio 2001, che lo abilitava a svolgere operazioni complesse come quella cui veniva sottoposta la signora CIVI 1 (cfr. doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 3). In aula, egli riferiva che, prima dell’intervento del 25 giugno 2001, aveva assistito il primario in ca. 15-20 operazioni di isterectomia laparoscopica, con il compito di assicurare all’operatore una buona visione all’interno dell’addome (cfr. doc. 24, p. 2); che egli, nelle vesti di assistente, poteva osservare la fase vaginale, non dovendosi concentrare sulla telecamera; che egli aveva svolto, pressapoco sei mesi prima del 25.6.2001 e a __________, la sua prima isterectomia in laparoscopia; e che, prima del 25.6.2001, aveva eseguito personalmente grossomodo 5-10 operazioni di questo tipo, alla prima delle quali anche il primario aveva partecipato, mentre in altre occasioni il Dr. __________ era accorso per consigli o aiuti puntuali.

In seconda battuta, con riferimento al tipo di operazione, mette conto rilevare che l’isterectomia laparoscopica in narrativa fu programmata e che dunque non era urgente (cfr. doc. 4, p. 4; doc. 24, p. 2; doc. 26, p. 2); che, all’epoca, essa rappresentava un intervento innovativo (cfr. doc. 25, p. 4; doc. 26, p. 3), di una certa complessità (cfr. doc. 24, p. 2; ciò è stato confermato anche dal Dr. __________ al dibattimento, in particolare per quanto riguarda la dissezione dei vasi dall’utero), con precipui vantaggi (riduzione della degenza in ospedale), e della durata media di circa un’ora e mezza (ma, in caso di sanguinamento o di utero particolarmente grande, essa può durare anche più ore). Per sommi capi e in base anche alle spiegazioni pratiche (con l’ausilio di un manipolatore identico a quello usato il 25.6.2001 ed esibito al dibattimento dall’accusato) offerte dall’imputato, l’operazione di isterectomia laparoscopica è distinta in tre fasi:

a) “vaginale” (dilatazione manuale della vagina; immissione con le mani nel collo dell’utero del pessario; incastro del manipolatore nel pessario, in modo tale chela punta del manipolatore e il pessario si congiungano strettamente mediante l'esatto inserimento delle sporgenze del primo in corrispondenti incavi del pessario, come mostrato dall’accusato in aula con l’ausilio del manipolatore –; fissazione degli strumenti all’utero con il palloncino);

b) “in isteroctomia laparoscopica” (si stacca utero con una forbice di ultrasuono dai vasi sanguigni, dalle arterie, dai legamenti e da tutte le strutture a cui è collegato); e

c) “asportazione” dell’utero (si sfila l’utero a livello vaginale e il pessario esce – dovrebbe uscire – con l’utero) e saturazione della vagina, previo controllo dell’emostasi – cui segue la levata dei Trocard e la sutura delle ferite addominali (cfr. doc. 26, p. 2).

In aula, commentando l’intervento, il Dr. ACCU 1 ha simulato l’inserimento del manipolatore, dopo aver dilatato la vagina della parte lesa, nel pessario già posizionato a mano nel collo dell’utero di quest’ultima; egli ha poi soggiunto che l’intervento non sarebbe stato possibile senza un’aderenza ottimale tra manipolatore e la parte cilindrica inferiore e più stretta del pessario, la quale è separata dalla parte superiore (con circonferenza più larga) da una corona circolare all’interno della quale viene introdotto il palloncino (cfr. classificatore atti sotto sequestro, referto G).

Scopo dell’operazione è quello di estrarre l’utero dalla cavità pelvica.

b)    Nel caso in esame, al Dr. ACCU 1 vanno rimproverate, in ordine cronologico, le seguenti omissioni:

a) l’aver dimenticato il pessario nell’addome della parte lesa;

b) il non essersi accorto di non averlo tolto assieme al manipolatore e all’utero (a pezzi), e

c) il non essersi accertato mediante una qualsipiaccia forma di feed-back dell’effettiva uscita di tutti gli strumenti operatori dal corpo della signora CIVI 1.

aa)    In primo luogo, l’imputato, durante l’esecuzione dell’intervento, ha lasciato un corpo estraneo nel corpo della paziente, incorrendo così in un errore di tecnica operatoria (cfr. ZR 1972, pp. 329, 336 c. 6, menzionato anche da H.Schultz, La responsabilità penale del personale sanitario, in: CPFG, Atti della giornata di studio del 12.06.1989, Lugano, 1989, p.. 91 segg., 104;Wiprächtiger, op. cit., p. 249; H.Hausheer, Unsorgfältige ärztliche Behandlung, in:Geiser, Münch, Schaden – Haftung – Versicherung, Basilea 1999, pp. 719 segg., 732; H.Honsell(Hrsg.), Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, p. 95; A.Braconi,Pluralité de responsables et responsabilité médicale, à l’exemple du rapport entre chirurgienet anesthésiste", in: P.Tercier, Aspects du droit médical, universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, enseignement de 3ème cycle, droit 1986, Friborgo 1987, pp. 159 segg., 163). Una svista, questa, ascrivibile unicamente al chirurgo operatore, siccome lui solo era colui che aveva infilato e si era servito del pessario per dilatare il collo dell’utero, e lui solo poteva e doveva levarlo dal corpo della paziente assieme al manipolatore, al palloncino e all’utero al termine della fase in laparoscopia. Non vi era infatti stato in corso di intervento una sostituzione dell’operatore, né il medico assistente veniva chiamato a compiere in prima persona atti di competenza dell’operatore.

bb)    Secondariamente, quanto al rischio di dimenticanza d’uno strumento operatorio nel corpo della vittima, si osserva che tale pericolo poteva e doveva essere vigilato dal chirurgo, al quale incombe l’obbligo di prestare attenzione a che la strumentista conti i ferri da lui estratti, prima di chiudere la ferita operatoria (cfr.Honsell, op. cit., p. 95; H.Honsell,Zivilrechtliche Haftung des Arztes, in: ZSR 1990 I, pp. 135 segg., 140: “Erstaunlich ist auch, was bei einer Operation im Patienten alles vergessen wird: Mulltupfer, Operationstücher, Scheren, Klammern, Schläuche, usw. Diese Fälle bedürfen keiner Diskussion; der Chirurg muss beispielweise darauf achten, dass die Operationsschwester die Tupfer zählt, bevor die Opertionswunde geschlossen wird“), per procedere all’occorrenza all’immediata rimozione. Nel caso di specie, invece (come da lui ribadito in aula), l’accusato non ha chiesto alla strumentista di contarli; né ha controllato se, al momento dell’estrazione del manipolatore, ci fosse anche il pessario (cfr. doc. 26, p. 2); né egli si è accertato in un altro modo della presenza di tutti i ferri operatori prima di suturare la vagina.A tale riguardo, la Dr.essa __________, alla domanda: “l’operatore o l’assistente contano le garze o gli strumenti operatori impiegati durante l’intervento?”, rispondeva che i medici non contano, ma che essi chiedono se ci sono tutti i ferri  utilizzati. La stessa ha ancora precisato che può capitare che la strumentista dichiari: “conto garze ok!”, oppure: “manca una pinzetta!”; e che, altre volte, è l’operatore a sollecitare: “tutto ok? Possiamo chiudere?”, riferendosi al ritorno sui tavoli degli strumenti e delle garze usate durante l’operazione. Sempre con riferimento al controllo al termine dell’intervento della presenza dei ferri, l’imputato ha affermato che non è suo compito assicurarsi dell’uscita dalsitusdi tutti i pezzi di metallo immessivi; anche il primario Dr. __________ ha asserito al dibattimento di non verificare con l’infermiere, ad es. con l’interrogativo: “strumenti tutto ok?”, se tutto lo strumentario è stato riposizionato sul tavolo così com’era all’inizio dell’operazione. A suo avviso, la comunicazione tra personale paramedico e operatore non sarebbe sistematica; piuttosto, sarebbe la strumentista a (dover) dire che manca qualcosa; e, in caso di silenzio della medesima, l’operazione procederebbe alla fase successiva. Tale prassi sostenuta dall’imputato e dal primario non può essere protetta, non solo poiché pare scontrarsi con il principio generale del diritto che impone di adottare le misure necessarie alla protezione dei terzi quando si crei uno stato di pericolo (cfr. DTF 130 IV 7, 11 c. 3.3; 120 IV 300, 309 c. 3d/aa; 106 IV 80, 81

c. 4a), ma anche siccome è confutata, oltre che dalla dottrina autorevole (cfr.Honsell, op. cit., p. 95), anche dalla collega, la quale al dibattimento ha sottolineato che, sotto la direzione dei Dr. ACCU 1 e __________, essa avrebbe imparato ad essere scrupolosa in relazione alla conta degli strumenti e che, già prima del 25 giugno 2001, presso l’ospedale _________ valeva tale rigore; prova ne sia che, sempre a detta della Dr.essa __________, il principio di assicurarsi dell’avvenuto e rigoroso computo degli strumenti e delle garze le era già nota dall’inizio della sua formazione come medico dopo il conseguimento della laurea. Essa ha soggiunto che fra operatore e strumentista vi può essere anche un accordo tacito, nel senso che ad es. il primo afferma: “stiamo chiudendo” risp. “dammi il filo per chiudere” e il secondo risponde: “ok” oppure rimane silente risp. “Ok, ti do il filo”. Infine, sul comportamento dell’imputato in generale, la teste riferiva che egli era meticoloso e che, prima di una saturazione, chiedeva se vi erano tutti gli strumenti. E così agiva, sempre secondo il suo parere, anche il primario, con il quale la stessa aveva pure collaborato. In ultima analisi, il prevenuto, chirurgo e specialista FMH, si è limitato a sostenere di non essersi cerziorato della presenza di tutti gli strumenti, senza addurre alcuna ragione a giustificazione di una sua mancata verifica orale con la strumentista. In effetti, egli non ha allegato alcun indizio o attitudine dell’infermiere di sala (la quale dichiarava di non aver contato i ferri e, implicitamente, ha ammesso di essere stata passiva, cfr. doc. 21, pp. 2, 3 e 4) tale da indurlo ad omettere la verifica e ad andare avanti con la saturazione della vagina.

cc)    Da ultimo, una delegazione verticale assoluta del computo degli strumenti all’infermiere strumentista, in un lavoro d’équipe come è quello svolto durante un’isterectomia laparoscopica, non appare praticabile, non solo giacché in generale l’operatore, che inserisce ed estrae dal corpo del paziente garze, strumenti, ecc., sa quando egli ha (o dovrebbe aver) tolto tutti gli strumenti e dunque quando l’intervento può dichiararsi definitivamente terminato. Ma anche perché, nel caso particolare, il prevenuto avrebbe dovuto assumere un atteggiamento decisamente prudente, visto che l’operazione, durata oltre tre ore, l’aveva costretto a far capo ad altri strumenti chirurgici (in particolare a una pinza di Pozziinfilata accanto al manipolatore, cfr. doc. 26, p. 2) per togliere, a pezzi, il grande utero della vittima (cfr. doc. 24, p. 2; classificatore “atti sequestrati”, busta A, rapporto operatorio 25.06.2001: “utero ingrandito con fibroma di ca. 7x7 cm” … “asportazioni in pezzi dell’utero transvaginale”). Alla luce del sistema ad incastro del manipolatore nel pessario e della necessità di tagliare in più pezzi l’utero, non si poteva escludere che un contatto tra tale pinza e il pessario (infilato nel manipolatore), avrebbe favorito lo scollamento di quest’ultimo dal manipolatore nel quale era inserito. A tale riguardo, il primario Dr. __________ ha precisato davanti al giudice che, quando l’operatore estrae l’utero attraverso la vagina, egli, pur dovendo rivolgere la sua attenzione all’utero (per prevenire il rischio di un suo scivolamento verso la cavità addominale), dovrebbe vedere e guardare ciò che toglie e che esce; e che quindi l’operatore dovrebbe realizzare che il pessario non c’è. Da parte sua, nella fattispecie, l’imputato ha ammesso di non aver controllato il manipolatore (cfr. doc. 26, p. 2). Di conseguenza, anche volendo ammettere che, nel caso specifico, del sangue e dei coaguli avrebbero potuto coprire il pessario tolto con il manipolatore e il pezzo di utero (come ipotizzato dal primario al processo), l’operatore, proprio perché si era trovato in una situazione inconsueta (utero di grosse dimensioni, taglio dello stesso con la pinza di Pozzi, possibile presenza di coaguli e di sangue sul manipolatore, ecc.), avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a ciò che asportava dalla cavità pelvica della vittima.

Infine, mette conto rilevare che la signora __________ era nuova e operativa al __________ dal mese di aprile 2001, interveniva per la prima volta quale strumentista nel corso di un’isterectomia laparoscopica ed era ancora in periodo di prova (cfr. doc. 67, p. 1). Certo, secondo la ripartizione dei compiti prevista presso quell’istituto di cure, era la capo sala che designava l’infermiere strumentista per una determinata operazione; tuttavia, appare comunque ragionevole pretendere dall’operatore diligente, cioè dal protagonista principale dell’operazione chirurgica, una certa prudenza nell’informarsi, al fine di garantire alla paziente un buon esito dell’intervento, sulle capacità dei singoli collaboratori, inclusi i paramedici, non conosciuti personalmente.

c)    Le accertate omissioni non appaiono conciliabili con i doveri di prudenza di un chirurgo e ginecologo in un’analoga situazione ed integrano delle negligenze ai sensi dell’art. 125 CP. In estrema sintesi, l’autore ha creato uno stato di pericolo, di fronte al quale un chirurgo specialista in ginecologia doveva e poteva mettere in atto tutte le misure di prevenzione a tutela dell’integrità fisica della parte lesa – in particolare l’attenta osservazione di quanto estraeva dalla vagina e il richiamo di un riscontro certo dall’infermiere di sala addetto alla conta degli strumenti operatori prima e/o dopo la sutura della vagina della parte lesa – che in concreto sono venute meno.

d)    Incidentalmente, si rileva che l’accusato non poteva neppure legittimamente fare affidamento su un corretto comportamento della strumentista, del personale paramedico incaricato di pulire gli attrezzi chirurgici, e dei responsabili dell’ospedale.

In effetti, il Dr. ACCU 1 ha da parte sua commesso delle negligenze (sia pure di gravità minore rispetto a quelle della signora __________ e dei responsabili dell’ospedale) durante lo svolgimento di mansioni di sua esclusiva competenza: ossia una disattenzione di tecnica operatoria e un’imprevidenza nel controllo dell’estrazione di tutti i ferri, entrambe contrarie al noto principio giuridico generale testé ricordato (cfr.supra8.2.2 b/bb). Quale operatore responsabile dell’esecuzione dell’intervento chirurgico, egli non può liberarsi dalle sue responsabilità, argomentando che altri protagonisti, responsabili di differenti dispositivi di sicurezza (in specie: la strumentista con compiti di assistenza e controllo durante l’intervento chirurgico e al momento della pulizia dei ferri; e i responsabili dell’istituto di cure con incombenze di verifica a seguito della notizia della scomparsa di un pessario), avrebbero dovuto accorgersi dell’assenza dell’oggetto di metallo; e che, in sostanza, se gli altri dispositivi di sicurezza non avessero fallito, si sarebbe potuto rimediare al malfunzionamento del sistema primario di cui egli era garante. In ultima analisi, anche se i successivi sistemi di sicurezza falliscono, il nesso di causalità tra la violazione del dovere di negligenza del chirurgo e le lesioni della parte lesa va ugualmente confermato (cfr. DTF 120 IV 300, 310 c. 3d/bb: “Während Dritte auf die Mehrfachsicherung grundsätzlich vertrauen dürfen, darf der Verantwortliche eines Primärsystems prinzipiell gerade nicht mit der ordnungsgemässen Bedienung und dem entsprechenden Funktionieren des Sekundärsystems rechnen [und umgekehrt].Denn solche Systeme bestehen gerade wegen der Möglichkeit, dass die andern Systemteile infolge technischer Fehler oder Sorgfaltspflichtverletzungen der für diese Verantwortlichen versagen könnten“;Wiprächtiger, op. cit.,p. 251).Ne deriva che, nel caso di specie ove, anche per l’omissione del o dei successori (strumentisti e responsabili dell’ospedale), si sono prodotte le lesioni alla vittima che una corretta tecnica operatoria del prevenuto avrebbe dovuto e potuto impedire, le ferite medesime hanno avuto per il vero almeno tre antecedenti causali, non potendo la seconda e la terza negligenza configurarsi come fatti eccezionali, sopravvenuti, sufficienti da soli a produrre l’evento.

Nel caso che ci occupa, il prevenuto disponeva di tutte le cognizioni scientifiche necessarie per intraprendere a regola d’arte l’isterectomia laparoscopica (il titolo di dottore specialista FMH presuppone una specifica esperienza contraddistinta dalla partecipazione a un numero determinato di operazioni), e, malgrado la sua personale convinzione, egli sapeva o doveva sapere che era necessario, prima di suturare la vagina, accertarsi, sia pure anche solo con un feed-back monosillabo della strumentista, del numero di ferri da lui effettivamente estrapolati assieme al manipolatore dall’addome della parte lesa. In ultima analisi, tale cautela rientra all’evidenza nel dovere di vigilanza del chirurgo operante nei confronti dei suoi ausiliari (perché tale è per formazione e responsabilità l’infermiere), e, secondo la teste __________, viene insegnata sin dall’inizio ai medici praticanti appena laureatisi e assume pertanto il grado di principio notorio della tecnica operatoria. Inoltre, giova ricordare che l’imputato aveva già operato da solo in svariate occasioni ed altre ancora aveva partecipato quale assistente ad altri interventi, rispettando, secondo le teste __________ questo principio. Dal momento che egli, quale operatore, aveva precisi doveri di prudenza da rispettare, non può ora affidarsi all’impeccabile funzionamento degli altri sistemi di controllo implementati dall’istituto di cure ai fini di un intervento operatorio.

8.2.3.     A mente del difensore del prevenuto, le omissioni della strumentista __________, dei sanitari, che avrebbero poi lavato e sterilizzato i ferri operatori ma non si sono accorti della mancanza di un pessario, e dei responsabili dell’ospedale (i quali, incluso il primario Dr. dopo ca. un mese, venivano a conoscenza dell’assenza di un pessario, ma non procedevano ad un’indagine puntuale per il suo rinvenimento) sarebbero talmente gravi da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del suo assistito e le lesioni sofferte dalla vittima.

a)     Tra il comportamento colpevole contrario ai doveri di prudenza e le lesioni sofferte dalla vittima deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17, 22-23 consid. 2c). L’alta Corte ha precisato che esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno. Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento, bensì è sufficiente che la violazione delle regole dell’arte abbia contribuito con altre a produrre l'evento (cfr. DTF 100 IV 279, 283 consid. 3c).

Nella fattispecie, se l’imputato avesse estratto, unitamente al manipolatore e agli altri ferri, anche il pessario, o perlomeno avesse accertato con la strumentista la sua fuoriuscita, l’intestino della parte lesa non sarebbe divenuto necrotico a causa della sua incarcerazione con lo strumento di metallo, e l’operazione di resezione di tale organo molle non sarebbe stata necessaria. Le imprudenze del 25 giugno 2001 commesse dal prevenuto hanno dunque contribuito a causare le lesioni e le conseguenze sofferte dalla signora CIVI 1, sì da ritenersi ad esse eziologicamente riconducibili.

b)     La causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello concretamente verificatosi (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2). Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (cfr. DTF 130 IV 7, 10 consid. 3.2).

Oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica occorre valutare, se in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che, in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza, l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (cfr. DTF 130 IV 7, 10-11 consid. 3.2).

aa)     Nel caso concreto, accertate le negligenze del medico indiziato, occorre indagare il quesito a sapere se la condotta del personale paramedico e dei responsabili dell’ospedale ________ abbia interrotto il nesso di causalità adeguato.

Per quanto concerne la strumentista __________, il suo comportamento è stato sanzionato con una pena detentiva sospesa, cui l’interessata non si è opposta; Alla stessa è stata imputata una negligenza per aver omesso di assicurarsi al termine dell’operazione della presenza di tutti gli strumenti utilizzati durante l’intervento, in specie di un pessario (cfr. decreto di accusa no. 2254/2005 del 15 giugno 2005 agli atti). La stessa è dunque incorsa in una grave dimenticanza, considerato che, fra gli altri, erano suoi compiti:

-preparare la sala operatoria e il materiale necessario per garantire un corretto svolgimento della sessione operatoria;

-garantire il corretto funzionamento del materiale e dare sopporto strumentale durante lo svolgimento dell’intervento (cfr. classificatore “atti sequestrati”, busta E, mansionario infermiere strumentista aprile 98); e

-contare tutti i ferri e il materiale utilizzato sia all’inizio che alla fine dell’intervento (cfr. doc. 21, pp. 2 e 3; doc. 22, . 4) –  un principio, questo, che non sembrava aver trovato, fino al giugno 2001, alcun ancoraggio nelle direttive di tale nosocomio (cfr. doc. 22, p. 4; doc. 73 con linee guida del 27 ottobre 2003 per la conta degli strumenti e delle garze e con modulo “descrizione della funzione”).

Essa ha precisato di aver lasciato la sala alle ore 15.00, ossia immediatamente dopo la conclusione dell’intervento, e di non essersi occupata della pulizia degli strumenti operatori. E neanche gli aiuti che portavano a lavare gli strumenti, si accorgevano dell’assenza di un pessario nel cestello predisposto per l’operazione. A tale proposito, giova osservare che non vi sono sufficienti accertamenti atti a stabilire chi effettivamente si era occupato del lavaggio e della sterilizzazione dei ferri clinici (secondo la sig.ra __________, l’assistente di cura e la strumentista di turno quel pomeriggio; cfr. doc. 21,

p. 3, doc. 22, p. 4) e in che misura questi ausiliari erano o potevano essere al corrente dell’esatta composizione del set strumentario impiegato per l’intervento del 25 giugno 2001 nei confronti della parte lesa.

Per contro, è accertato che circa tre settimane dopo l’intervento alla parte lesa (in aula il Dr. __________ avrebbe detto due mesi), verosimilmente in occasione di un’isterectomia laparoscopica, le strumentiste (cfr. doc. 21, p.

3) e il primario si erano interrogati sull’ipotetica assenza di un pessario: in effetti, essi ne avevano visto solo tre nell’apposito set operatorio. Dopo una scambio di opinioni con le strumentiste, nel quale veniva coinvolto pure il primario, si decideva di non svolgere ulteriori indagini, apparentemente anche dando credito all’ipotesi che il pezzo in metallo mancante fosse finito nella pattumiera. Di fronte a tale avvenimenti, l’inoperosità dei responsabili dell’istituto di cure raffigura pure una grave imprevidenza, dato che, mediante l’esame delle liste elencanti gli strumenti operatori componenti i corredi per le operazioni di isterectomia in laparoscopia, attraverso l’analisi delle operazioni di quel tipo svolte in un determinato lasso di tempo e con tempestivi esami radiologici sulle pazienti operate, si sarebbe potuto reperire l’oggetto di metallo e scongiurare le complicazioni di cui è stata vittima la signora CIVI 1.

Perché queste gravi imprudenze di terzi interrompano il nesso di causalità adeguata, occorre tuttavia che esse rappresentino la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli altri fattori, nel caso concreto le disattenzioni dell'operatore. Contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione, siccome il sanitario accusato ha pure contributo a creare questo stato di pericolo con proprie disattenzioni (cfr. DTF 120 IV 300, 311-312 c. 3e): in effetti, egli aveva lasciato il pessario nel corpo, omesso di procedere al controllo personale, mentre toglieva i pezzi di utero, e a quello con la strumentista a garanzia dell’uscita di tutti gli strumenti operatori, per di più al termine di un intervento laborioso (utero particolarmente grosso che richiedeva il suo spezzettamento e l’asportazione delle parti con l’ausilio di una pinza di Pozzi). Così facendo, egli ha consapevolmente assunto il prevedibile rischio che l’oggetto in metallo rimanesse (anche a lungo) nella cavità addominale della paziente. Le mancate verifiche da parte del personale paramedico (ausiliario di cura o strumentista) e dei responsabili dell’ospedale, ancorché gravi e indizianti il malfunzionamento dei sistemi di controlli presenti presso l’ospedale _________ di __________, non rappresentano degli eventi così imprevedibili e sorprendenti da interrompere il nesso di causalità adeguata.

bb)     L’evento doveva anche essere evitabile. Se l’operatore imputato avesse agito nel rispetto della cautele mediche evidenziate, il pessario non sarebbe rimasto nel corpo della paziente; in simili evenienze, si può arguire con certezza che l’incarcerazione di un’ansa intestinale con lo stesso non avrebbe mai avuto luogo e che, conseguentemente, un’operazione simile a quella del 5 febbraio 2002 a __________ non si sarebbe mai resa necessaria.

8.2.4.Da ultimo, giova affermare, in tema di “Risikozusammenhang” (cfr.Wiprächtiger, op. cit., pp. 255-256), che un’operazione conforme ai doveri dell’arte medica (con l’estrazione del pessario e con i controlli predetti da parte dell’oeratore) avrebbe con certezza evitato l’incarcerazione dell’intestino della vittima con il pessario, tale patologia essendo univocamente dipendente dalla presenza di un corpo estraneo in prossimità dell’organo molle addominale. In caso di corretta tecnica operatoria, una resezione dell’intestino non sarebbe mai stata in discussione, siccome non avrebbero potuto verificarsi delle conseguenze analoghe a quelle lamentate dalla signora CIVI 1. Detto altrimenti, si può escludere che, in caso di ossequio della dovuta diligenza, il risultato provocato dall’autore si sarebbe verificato.

8.3.     In estrema sintesi, l’imputato deve essere dichiarato colpevole di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS.

9.     L’imputato chiede il suo proscioglimento; nell’arringa egli ha pure ravvisato nelle more del procedimento penale a suo carico una violazione del principio di celerità.

9.1.     Giusta l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Il reato di lesione colpose gravi è punito con la con la detenzione o con la multa. Conformemente all’art. 48 cifra 1 CPS, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della multa è di quarantamila franchi. Il secondo comma di tale norma prescrive che il giudice fissa l’importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l’età e la salute.

Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21 c. 6.1; 124 IV 44, 47 c. 2d).

9.2.     Questo giudice reputa equa una condanna a una pena pecuniaria di fr. 4000.-. Tale misura tiene conto in particolare delle seguenti circostanze favorevoli del prevenuto: a livello personale, la sua impeccabile reputazione anche professionale (coronata dal conseguimento del diploma di medico specialista FMH e testimoniata in aula dalla sua collega __________), fatto salvo l’episodio in esame; la sua favorevole integrazione sociale (attualmente gestisce uno studio medico proprio e collabora, in qualità di capo servizio, con l’ospedale della cittadina in cui vive); la sua piena collaborazione (sia durante la fase predibattimentale, sia in aula – ad es. per permettere al giudice di meglio comprendere la dinamica dell’intervento, egli ha portato con sé ed esibito un manipolatore); e l’assenza di qualsiasi precedente penale. Per quanto attiene alle circostanze del reato perpetrato, ha valenza attenuante l’intensità delle sue negligenze, qui giudicate lievi (specie per raffronto a quelle commesse dai responsabili del nosocomio e, per certi versi, dalla strumentista – la quale tuttavia era gravata nel complesso da una minore responsabilità, la sua attività essendo in ogni caso servile a quella principale dell’operatore) e la singolarità dell’episodio (in cui sono falliti anche altri dispositivi di controllo, predisposti per scongiurare fatti simili a quelli vissuti dalla signora CIVI 1). D’altro canto, non vanno comunque sottaciuti le sofferenze patite dalla parte lesa, aggravate anche dalla sua età di quasi novant’anni.

Già questi elementi portano il giudice ad usare clemenza nell’ambito del suo potere di apprezzamento che gli compete. Nel caso concreto, occorre pure considerare il lungo tempo trascorso tra i fatti imputati al Dr. ACCU 1 e il giorno del giudizio: cinque anni e quattro mesi. Molti, ove si pensa che tra l’interrogatorio del 19 dicembre 2003 dell’imputato davanti al Magistrato inquirente e la stesura del decreto di accusa (15 giugno 2005) è passato pi

10.     L’accusato, colpevole, sopporta il pagamento della tassa di giustizia, qui stabilita in fr. 1250.00 (cfr. art. 39 lett. a LTG) e delle spese quantificate in fr. 689.00 (cfr. art. 9 CPP). In tali oneri processuali sono inclusi la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 429.- indicate dal Procuratore pubblico nel suo decreto di accusa.

P. Q. M.

visti                                   gli art. 18, 48, 49, 63, 64, 65, 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP,

e meglio come al decreto di accusa del 15 giugno 2005 n. DA 2255/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1,;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla multa di fr. 4000.- (quattromila);

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1250.00 (milleduecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 689.00 (seicentoottantanove).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.4000.00multa

fr.                     1250.00       tassa di giustizia

fr.                       529.00       spese giudiziarie

fr.                       160.00       testi

fr.                     5939.00       totale