Dispositiv
- se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;
- se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;
- il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili; visti gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; dichiaraACCU 1 autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere a __________ il 29 ottobre 2002 intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto; proscioglie ACCU 1 dallimputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004; condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 200.,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.; dà attoalla parte civile che nel decreto daccusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile; assegnaalla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lavverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico della condannata: fr. 200. multa fr. 100. tassa di giustizia fr. 100. spese giudiziarie fr. 400.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2005.300/AMM
Bellinzona
23 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa dallavv. DI 1)
accusata di lesioni semplici
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo, procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre 2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________ di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ il 29 ottobre 2002;
perseguita con decreto daccusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputata:
1. alla multa di fr. 500.,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.,
3. rinvia la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 22 febbraio 2005 dallimputata;
indetto il dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi laccusata e la parte civile con il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentita la parte civile;
data la parola al legale di parte civile, il quale in estrema sintesi rileva come listruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto daccusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle spese legali;
al difensore, il quale in estrema sintesi sottolinea come listruttoria abbia permesso di appurare un solo schiaffo dato dallimputata alla parte civile davanti allappartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie di fatto limitate allevocato schiaffo e per una conseguente riduzione della multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;
2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
visti gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere a __________ il 29 ottobre 2002 intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;
proscioglie ACCU 1
dallimputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.;
dà attoalla parte civile che nel decreto daccusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;
assegnaalla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lavverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 200. multa
fr. 100. tassa di giustizia
fr. 100. spese giudiziarie
fr. 400.totale