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10.2005.288

mancato versamento di contributi AVS da parte del datore di lavoro sebbene già trattenuti

Ticino · 2005-11-24 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarti n.10.2005.288, 10.2005.289/CEG

DA 2031/2005-2032/2005

Bellinzona

24 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

e

ACCU 2

prevenuti colpevoli        I.     ACCU 1, di:

violazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di socia della società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con il marito ACCU 2, pure socio della citata società,

omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv.1 terza frase LAVS, in rel. con art. 208 OAVS;

perseguita con decreto d’accusa del 6 giugno 2005 n. DA 2032/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'074.10, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

II.     ACCU 2, di:

violazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di socio della società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datore di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con la moglie ACCU 1, pure socia della citata società,

omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv.1 terza frase LAVS, in rel. con art. 208 OAVS;

perseguito con decreto d’accusa del 6 giugno 2005 n. DA 2032/2005 delProcuratore pubblico AINQ 1,che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'074.10, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 10 giugno 2005;

richiamata                         la congiunzione degli incarti, pronunciata il 14 ottobre 2005;

indetto                               il dibattimento 24 novembre 2005, al quale sono comparsi gli accusati personalmente, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentiti                                gli accusati i quali postulano il proscioglimento essendo intervenuto, in contemporanea emissione con i decreti d’accusa del 6 giugno 2005, un accordo di pagamento rateale con la denunciante e parte civile, la quale ne ha comunicato due giorni dopo al Ministero Pubblico i termini, confermando di aver ricevuto il primo pagamento. C’è stato quindi un accordo con la parte civile che il Procuratore non ha considerato: non si poteva pagare prima perché vi era una procedura fallimentare in corso. I tempi sono stati strettissimi per le difficoltà finanziarie che pesavano: la CIVI 1 ha chiesto nel febbraio 2005 il pagamento e ha sporto denuncia il mese seguente. Gli accusati indicano di aver parlato con una signora della CIVI 1 ottenendo comprensione per la gravissima situazione finanziaria; tale signora ha poi passato l’incarto al suo collega __________ senza segnalargli le gravi difficoltà finanziarie, che lei conosceva. Il Signor __________ ha poi redatto la denuncia. Gli accusati ammettono di aver sbagliato a non reagire al termine fissato dal Procuratore Pubblico, spiegando come per loro fosse a quel momento impossibile rispettarlo.

Non appena potuto e resisi conto che questo debito era “più importante” di altri, gli accusati hanno proceduto a pagare il primo acconto. Il secondo e ultimo pagamento è intervenuto nel frattempo, entro i termini fissati, in data 13.7.05 (saldo di fr. 574.10), come da prova prodotta.

Con la CIVI 1 essi hanno trovato un accordo anche per pagare i contributi 2004.

Essi fanno infine riferimento al fatto che il loro casellario giudiziale è pulito e che si comportano onestamente, desiderando coprire, nei tempi loro possibili, come già stanno facendo, anche i debiti sorti a seguito del fallimento.

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1 .    E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di socia della società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con il marito ACCU 2, pure socio della citata società,

omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.     Può Maria ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     E’ ACCU 2 autrice colpevole di violazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per avere, a partire dal 2003, a __________, nella sua qualità di socio della società in nome collettivo “Ristorante __________” e di datore di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD,

agendo in correità con la moglie ACCU 1, pure socia della citata società,

omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'074.10?

6.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

7.     Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

8 .    L'eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

9.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

10.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti postisub1, 5 e 9, decaduti gli altri;

proscioglieACCU 1,

dall’accusa diviolazione della LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti(art. 87 cpv. 1 LAVS),

proscioglieACCU 2,

dall’accusa diviolazione della LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti(art. 87 cpv. 1 LAVS);

assegnatasse e spese allo Stato;

dà attoche la parte civile è stata integralmente tacitata;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione permessi e immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario: