Dispositiv
- alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno;
- alla multa di fr. 500.--;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (418), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.500.00multa fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 200.00 spese giudiziarie fr. 800.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.287
DA 1118/2005
Bellinzona
12 ottobre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1)
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di inattitudine
per aver condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 1.79 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 1.78 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 2.02.2005;
rato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la recinzione metallica posta a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti a __________ il 2.02.2005;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto daccusa n. 1118/2005 di data 27 maggio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 500.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2005 dall'accusato;
preso atto che laccusato è stato giudicato in contumacia dal Giudice della Pretura penale il 27 maggio 2005;
vista la richiesta di nuovo giudizio del 13 giugno 2005;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2005, al quale sono comparsi laccusato, il difensore ed il curatore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento e in subordine postula una riduzione della pena per scemata responsabilità e per il comportamento irreprensibile dellaccusato dopo i fatti, nonché il beneficio della sospensione condizionale, vista la prognosi positiva in favore del medesimo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato di inattitudine
1.2. infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 90 cifra 1 OAC; 41, 63, 68, 105 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine e infrazione alle norme di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1118/2005 del 27 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno;
2. alla multa di fr. 500.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (418),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale