Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto daccusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dallaccusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato lopposizione;
indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa laccusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 300.--.
E. 2 Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dallaccusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato lopposizione;
indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa laccusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Dispositiv
- Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dallimputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio
- caricale spese allo Stato. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2005.264
DA 1956/2005
Bellinzona
18 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con unescoriazione molto superficiale allavambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dellOspedale regionale di Locarno;
reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto daccusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dallaccusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato lopposizione;
indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa laccusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.
caricale spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: