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10.2005.264

ferite ed escoriazioni causate da terzi

Ticino · 2005-11-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

preso atto                          che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 300.--.

E. 2 Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

preso atto                          che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio
  3. caricale spese allo Stato. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.264

DA 1956/2005

Bellinzona

18 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         vie di fatto,

per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di Locarno;

reato previsto                     dall’art. 126 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

preso atto                          che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria: