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10.2005.253

perdita della padronanza di guida per spossatezza e per velocità eccessiva, abbandono del luogo dell'incidente senza avvisare danneggiato o polizia

Ticino · 2005-12-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
  2. Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, per i fatti compiuti a Chiggiogna nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1849/2005 del 17 maggio 2005 ai punti nri. 1 e 2; e lo prosciogliedall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 3 del summenzionato decreto di accusa; condanna                         ACCU 1
  3. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  4. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2005.253

DA 1849/2005

Bellinzona

20 dicembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine

per aver condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti a Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 125/130 Km/h, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;

fatti avvenuti a Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a Chiggiogna, autostrada A2, il 16 aprile 2005,

reato previsto dall’art. 92 cpv.1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 maggio 2005 n. DA 1849/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 20 dicembre 2005, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale contesta le imputazioni di cui ai punti 1 e 3 del decreto d’accusa, rilevando che egli non si sentiva spossato, circolava ad una velocità adeguata e non ha provocato alcun danno materiale a terzi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       L’imputato è autore colpevole di:

1.1.    Guida in stato di inattitudine,

5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 51, 90, 91 cpv. 2, 92 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,

2.  Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,

per i fatti compiuti a Chiggiogna nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1849/2005 del 17 maggio 2005 ai punti nri. 1 e 2;

e lo prosciogliedall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti al punto

n. 3 del summenzionato decreto di accusa;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                      750.00       totale