Dispositiv
- alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al risarcimento alla parte civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2005.252
DA 1627/2005
Bellinzona
31 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e le possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per lobbligo di mantenimento di minori 8 maggio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 93'032.--per il periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dallart. 217 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 25 aprile 2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1,, dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale hanno partecipato limputato e i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto daccusa e ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale, non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione. In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005?
4. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al risarcimento alla parte civile, rappr. CIVI 1,, dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale