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Incarto n.10.2005.223/CEG
DA 1557/2005
Bellinzona
18 agosto 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto lautovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77
- max. 2.09 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________, il 27 marzo 2005;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCS,
perseguito con decreto daccusa del 25 aprile 2005 n. DA 1557/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento)
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 8 maggio 2005;
indetto il dibattimento 18 agosto 2005, al quale è comparso laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 7 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale riconosce i fatti e si rende conto di aver sbagliato, ma ricorda di aver pienamente collaborato, di essere incensurato e che trattasi di una prima ebrietà a oltre trentanni detà. Dichiara inoltre di non essere bevitore abituale.
Egli postula una sensibile riduzione della pena che sia in ossequio con la prassi della pretura penale per la prima ebrietà e chiede che la multa venga adeguata in considerazione della propria entrata netta di ca. fr. 3'400. al mese;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto, a __________, il 27 marzo 2005, lautovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.09 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1557/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'000. (mille);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80386),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.--totale