Dispositiv
- alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento); ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP; la confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1, fr. 100.-- tassa di giustizia fr. 100.-- spese giudiziarie fr. -.-- testi fr. 200.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2005.221/CEG
DA 1296/2005
Bellinzona
20 ottobre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dellOspedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 123 cifra 2 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa del 7 aprile 2005 n. DA 1296/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, Lugano, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione di una mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 2 maggio 2005;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2005, al quale è comparso laccusato personalmente, assisitito dal proprio difensore avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 2 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________, 1967, cittadino italiano, domiciliato a __________, celibe, agente di commercio, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura di dire la verità;
prospettato allaccusato il reato di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 cifra 1 CP;
sentito il difensore, il quale rileva come listruttoria dibattimentale ha ben dimostrato il clima cui era sottoposto laccusato sul posto di lavoro.
Gli atti e le risultanze odierne fanno prova della sua estrema indigenza e dellimportanza per lui, in AI parziale e senza imponibile alcuno, di poter guadagnare anche importi minimi con il proprio lavoro; latteggiamento della parte civile, che, forte della sua posizione professionale, assegnava costantemente ad altri venditori esterni quanto spettava allaccusato, denigrandolo e avendo verso di lui, come verso il teste, atteggiamenti pesanti e minacciosi, ha creato in lui un giustificato senso di ingiustizia. Il teste ha del resto confermato le parole in aula dellaccusato, che ha dipinto CIVI 1 come una persona incompetente, solita a minacciare verbalmente e fisicamente (mimando, e non solo, mosse di karate) i suoi subordinati. Ne fa stato il decreto daccusa 25.7.05 (DA 2767/2005) con cui CIVI 1 è stato condannato per vie di fatto, di poco temporalmente precedenti i fatti qui in discussione, proprio nei confronti di ACCU 1. A seguito di questi fatti laccusato aveva avvolto in un asciugamano, allo scopo di fargli meno male qualora avesse dovuto usarla, una piccola mazza di legno che aveva riposto nel cassetto della propria scrivania, così che in caso di ulteriore provocazione o minaccia egli avrebbe potuto difendersi. A differenza di quanto traspare dai verbali di polizia, quanto scaturito dal dibattimento ha dimostrato come non sussistesse premeditazione nellaccusato nel colpire CIVI 1 quella sera: la piccola mazza è vero, era lì pronta ad essere usata, ma solo allorquando fosse di nuovo intervenuta una minaccia o un ulteriore segno di disprezzo da parte di CIVI 1, avvenuto purtroppo immediatamente: quella sera, questi, ritirando dallaccusato delle carte, gli aveva nuovamente esternato il proprio disprezzo, tacciandolo di mela marcia. ACCU 1 - persona rispettosa, mite, formata, incensurata, che a quasi 59 anni stava umilmente imparando una nuova professione, per lui vitale (ciò che era noto a CIVI 1) - non è riuscito a frenarsi ed ha colpito il suo superiore, così come addirittura il teste __________ ha rivelato di essere stato sul punto di fare, tanto CIVI 1 si comportava male.
Laula, nelle parole e nel comportamento sia dellaccusato che del teste, ha dato al giudice unimpressione del tutto differente rispetto a quella che si può evincere dai soli atti formanti lincarto, sui quali laccusa ha steso il proprio decreto.
Egli chiede quindi che la pena venga ridotta sensibilmente, tenendo in considerazione lattenuante specifica dellart. 64 cifra 6 e/o 7 CP. Inoltre considerato che la mazza in legno è stata avvolta in un panno, quindi con lo specifico intento di fare meno male, e non il contrario, la difesa postula che venga applicata in casu la cifra 1 e non la cifra 2 dellart. 123 CP: loggetto insomma non può essere ritenuto pericoloso ai sensi della legge. La pena, insomma, deve restare entro limiti simbolici;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.E ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una mazza da baseball CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dellOspedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________?
2.Può trovare applicazione lart. 123 cifra 1 in luogo dellart. 123 cifra 2 CP?
3. Può trovare applicazione lart. 64 cifra 6 (grave tentazione dalla condotta della vittima) e/o 7 (ira determinata da ingiusta provocazione o offesa)?
4. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
6. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il __________ dalle competenti autorità?
8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 e cifra 4, 58, 64 cifra 7, 66, 80, 123 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole dilesioni semplici(art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP) per avere, a __________ in data __________, ripetutamente colpito con una piccola mazza da baseball, avvolta in un asciugamano allo scopo di ridurne la pericolosità, CIVI 1 al volto (in particolare al labbro superiore che iniziò a sanguinare), in regione occipitale e al gomito sinistro, cagionandogli comunque le lesioni accertate dai certificati medici, agli atti, del __________ della dr.ssa __________ dellOspedale __________ nonché del __________ del dr. med. __________ di __________;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
la confisca e la distruzione della mazza in legno da baseball sequestrata il 04.03.2005 dalle competenti autorità;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.--totale