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10.2005.213

Schiaffeggiare al volto e offendere l'onore

Ticino · 2005-08-18 · Italiano TI
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LESA 1

Incarto n.10.2005.213/CEG

DA 1524/2005

Bellinzona

18 agosto 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;

2.     ingiuria,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 aprile 2005 n. DA 1524/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 aprile 2005;

indetto                               il dibattimento 18 agosto 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con scritto 18 luglio 2005 postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.     vie di fatto, per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1?

1.2.     ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionatesub1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti                                  gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1.1., 1.2., 3; negativamente al quesito postosub2; come segue al quesito postosub4;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1524/2005 del 18 aprile 2005;

condanna                         ACCU 1

1.       alla multa di fr. 500.— (cinquecento);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250..-- (duecentocinquanta);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       100.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      750.--totale