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10.2005.209

condotto l'autovettura in stato di ubriachezza

Ticino · 2005-10-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 aprile 2005 n. 1403/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;

condanna1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 500.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Intimazione a:

Ministero Pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.00       multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.                    1'000.00       totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'000.--.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;

condanna1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 500.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Intimazione a:

Ministero Pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.00       multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.                    1'000.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.209

DA 1403/2005

Bellinzona

13 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.78 - max. 2.12 grammi per mille);

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 aprile 2005 n. 1403/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;

condanna1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 500.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Intimazione a:

Ministero Pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.00       multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.                    1'000.00       totale