Sachverhalt
avvenuti a __________;
perseguito con decreto daccusa del 11 aprile 2005 n. 1403/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso laccusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;
condanna1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
Intimazione a:
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'000.00 totale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
E. 2 Alla multa di fr. 1'000.--.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso laccusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;
condanna1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
Intimazione a:
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'000.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.209
DA 1403/2005
Bellinzona
13 ottobre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.78 - max. 2.12 grammi per mille);
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________;
perseguito con decreto daccusa del 11 aprile 2005 n. 1403/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale è comparso laccusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato il quale chiede una riduzione della pena sulla scorta delle attenuanti esposte e della sua situazione familiare ed economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1403/2005 del 11 aprile 2005;
condanna1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
Intimazione a:
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'000.00 totale