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10.2005.202

impiego di carte di credito di illecita provenienza

Ticino · 2005-10-20 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.202/rol

DA 1533/2005

Bellinzona

20 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di    1.   ripetuta truffa, consumata e mancata,

per avere,

a __________, in diverse occasioni nel periodo dal __________,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, astutamente ingannato per complessivi frs. 5'674,50 rispettivamente tentato di ingannare per complessivi frs. 1'659,50 gli organi ed i funzionari della società di emissione di carte di credito CIVI 1, inducendoli a credere, contrariamente al vero, che le carte di credito fossero utilizzate dai legittimi proprietari, mentre in realtà sapeva o doveva presumere trattarsi di carte di credito di illecita provenienza, ottenendo il versamento da parte della società di emissione delle carte per complessivi frs. 5'674,50; e meglio per avere,

1.1.   in cinque occasioni nel periodo dal __________,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà, per complessivi frs. 2'436.--;

1.2.   in cinque occasioni nel periodo dal __________,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà per complessivi frs. 2'450.--;

1.3.   in cinque occasioni nel periodo dal 29 giugno 2001 al 13 luglio 2001,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà, per complessivi frs. 2'448.--;

reato previsto                     art. 146 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

agendo quale titolare del Ristorante __________, in diverse occasioni nel periodo dal __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto uso di documenti falsi, in particolare facendo uso dei vouchers dipendenti dall'utilizzo delle carte di illecita provenienza di cui ai punti 1.1, 1.2. e 1.3, sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che le firme riportate sugli stessi erano false in quanto non apposte dai legittimi titolari delle carte di credito, inserendoli poi nella documentazione contabile del proprio esercizio pubblico e trasmettendoli alla società di emissione delle carte di credito;

reato previsto                      art. 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con l'art. 22 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1533/2005 di data 18 aprile 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.3. Rinvia la parte civile al competente foro per eventuali pretese di

risarcimento.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 ottobre 2005, al quale sono comparsi il Sostituto Procuratore pubblico __________ in sostituzione del Procuratore pubblico AINQ 1, l’accusato personalmente e il difensore DI 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene la pena commisurata e chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuta truffa, consumata e mancata

1.2. ripetuta falsità in documenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con l'art. 22 CP; richiamati gli art. 18, 36, 41, 62 e 63 CP; 9 e segg., 178, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata e ripetuta falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1533/2005 del 18 aprile 2005;

condanna                        ACCU 1

1.   alla pena di 2 (due) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà attoche la parte civile con scritto 15 luglio 2005 ha ritirato la costituzione di parte civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                      450.00       totale