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10.2005.192

disobbedienza a decisione dell'autorità

Ticino · 2005-09-02 · Italiano TI
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Incarto n.10.2005.192

DA 1537/2005

Bellinzona

2 settembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difesa da:   DI 1

prevenuta colpevole di         disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere,

a,

dal 24 dicembre 2004 in avanti,

volontariamente omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale  di, cresciuta in giudicato,

in particolare per avere omesso di accompagnare il figlio  al Punto d'Incontro presso la  di  i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica;

reato previsto                      dall'art. 292 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1537/2005 di data 15 aprile 2005 del   AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla multa di fr. 300.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica come luogo dei fatti  quando la signora è domiciliata a; precisa che il requisito per il reato di cui all’art. 292 è che la comminatoria sia stata formulata in modo chiaro assieme all’ordine impartito: ora nella decisione 30 novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento all’art. 292 CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si riferisce all’ordine di portare il figlio alla  ma a quello di comunicare all’autorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli scritti menzionati non sono stati intimati direttamente all’accusata; chiede il proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se __________ è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la rettificazione odierna.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria: