Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.192
DA 1537/2005
Bellinzona
2 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere,
a,
dal 24 dicembre 2004 in avanti,
volontariamente omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale di, cresciuta in giudicato,
in particolare per avere omesso di accompagnare il figlio al Punto d'Incontro presso la di i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica;
reato previsto dall'art. 292 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto daccusa n. 1537/2005 di data 15 aprile 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente laccusata e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica come luogo dei fatti quando la signora è domiciliata a; precisa che il requisito per il reato di cui allart. 292 è che la comminatoria sia stata formulata in modo chiaro assieme allordine impartito: ora nella decisione 30 novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento allart. 292 CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si riferisce allordine di portare il figlio alla ma a quello di comunicare allautorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli scritti menzionati non sono stati intimati direttamente allaccusata; chiede il proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dellautorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la rettificazione odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.
caricale spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: