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10.2005.19

per aver condotto la vettura sebbene la licenze di condurre gli fosse stata revocata

Ticino · 2005-06-03 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________ in data 8.11.2004;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.

2.Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il qualeammette sia la fattispecie oggettiva che quella soggettiva

del reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della

situazione personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione

della pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena

privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

sospensione condizionale di cui allealle pene di 30 (trenta) giorni di

detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei

confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

23.08.2004;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ autore colpevole di

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;

dichiara                          __________

colpevoledi

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

di conseguenza

condanna                        __________;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2.Alla multa difr. 3’500.--(tremilacinquecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 300.--.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.  3'500.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     300.00 spese giudiziarie

fr. 4'100.00       Totale

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.

E. 2 Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

E. 3 Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

E. 5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2004, indetto                               il pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale ammette sia la fattispecie oggettiva che quella soggettiva del reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della situazione personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione della pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui alle alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004; sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore, e si rimette alla clemenza del Giudice; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 1.È __________ autore colpevole di circolazione malgrado la revoca per avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo. 4.In caso di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004. 5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS. 6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG; rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4; dichiara                          __________ colpevole di circolazione malgrado la revoca per avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato; di conseguenza condanna                        __________;

E. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il qualeammette sia la fattispecie oggettiva che quella soggettiva

del reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della

situazione personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione

della pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena

privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

sospensione condizionale di cui allealle pene di 30 (trenta) giorni di

detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei

confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

23.08.2004;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ autore colpevole di

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;

dichiara                          __________

colpevoledi

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

di conseguenza

condanna                        __________;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2.Alla multa difr. 3’500.--(tremilacinquecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 300.--.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.  3'500.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     300.00 spese giudiziarie

fr. 4'100.00       Totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.19 ROC/MAM

DA 4221/2004

Bellinzona

3 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole dicircolazione malgrado la revoca

per aver condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                       a __________ in data 8.11.2004;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.

2.Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il qualeammette sia la fattispecie oggettiva che quella soggettiva

del reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della

situazione personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione

della pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena

privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

sospensione condizionale di cui allealle pene di 30 (trenta) giorni di

detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei

confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

23.08.2004;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ autore colpevole di

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;

dichiara                          __________

colpevoledi

circolazione malgrado la revoca

per avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

di conseguenza

condanna                        __________;

1.Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2.Alla multa difr. 3’500.--(tremilacinquecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 300.--.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

ordinaL’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.  3'500.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     300.00 spese giudiziarie

fr. 4'100.00       Totale