Dispositiv
- guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
- guida senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con lart. 15 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1363/2005 dell11 aprile 2005; condanna ACCU 1
- alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
- alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.184
DA 1363/2005
Bellinzona
14 luglio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto lautovettura Ford targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.20 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 3 marzo 2005;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere, in qualità di allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata allinsegnamento;
fatti avvenuti a __________ il 3 marzo 2005;
reato previsto dallart. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con lart. 15 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa n. DA 1363/2005 di data 11 aprile 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 luglio 2005, al quale non ha partecipato nessuno, ritenuto che laccusato è stato autorizzato a non comparire, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Guida senza licenza di condurre,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. DA 1363/2005 dell11 aprile 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 cpv. 1, 55, 91 cpv. 1 e 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, preso atto che dal tenore dello scritto del 29 giugno 2005, limputato dimostra di non aver compreso la gravità delle infrazioni da lui commesse, per cui si giustifica un prolungamento del periodo di prova;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. guida senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con lart. 15 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1363/2005 dell11 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1650.00 totale