Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.183
DA 1146/2005
Bellinzona
1 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa,
per avere, in due occasioni ed in correità con altri, indotto con astuzia terzi a compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto;
in specie per avere venduto, a __________, in correità con __________:
1.1. in data 5 maggio 1995, ad un cittadino tedesco rimasto sconosciuto, una Promissory Note emessa a nome della __________, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore facciale di ITL 576'727'411 (serie SM 1/A), tratta sulla __________, __________, per la somma di DM 125'000.--di cui DM 60'000.-- trattenuti da lui),
1.2. in data 9 maggio 1995, ai cittadini tedeschi __________ e CIVI 1, due Promissory Notes emesse a nome della __________, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore facciale di ITL 576'727'411 cadauna (serie SM 3/A e 4/A), entrambe tratte sulla __________, __________, per la somma di complessivi DM 260'000.-- (di cui DM 200'000.-- trattenuti da lui),
sapendo che detti titoli non erano validi, in quanto erano stati emessi per una fornitura di merce a __________ di fatto mai eseguita;
fatti avvenuti a Lugano, in data 5 maggio 1995 e, rispettivamente, il 9 maggio 1995;
reato previsto dallart. 146 cpv. 1 CPS;
2. falsità in documenti,
per avere, in correità con altri, fatto uso di un falso documento a scopo di inganno, al fine di procacciare a sé e ad altri, un indebito profitto;
e meglio,
per avere, a __________, in data 9 maggio 1995, in correità con __________, consegnato ai cittadini tedeschi __________ e CIVI 1, una falsa dichiarazione bancaria, datata, 20 aprile 1995, a nome del __________ di __________, attestante, in urto con la verità, limpegno della banca di scontare 10 Promissory Notes, emesse a nome della __________, __________, tratte sulla __________, __________, al fine di perfezionare la truffa di cui al punto 1.2;
fatti avvenuti a __________, in data 9 maggio 1995;
reato previsto dallart. 251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 30 marzo 2005 n. 1146/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione di eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 1 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 marzo 2008, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta truffa,
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di
1. ripetuta truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1146/2005 del 30 marzo 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 300.-- (trecento), per un totale di fr. 27'000.-- (ventisettemila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 5000.-- (cinquemila);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 5000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese giudiziarie
fr.5800.00totale