Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.180
DA 1088/2005
Bellinzona
12 luglio 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, in data 31 marzo 2004, a __________, nei pressi del EP __________, usando grave minaccia incusso timore a LESA 1 e meglio proferendo la seguente espressioneti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 1088/2005 di data 21 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 luglio 2005, al quale hanno partecipato limputato, assistito del proprio difensore, e la parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame della parte lesa;
sentito il difensore, il quale evidenzia come non siano dati gli elementi costitutivi oggettivi del reato in questione, quali la gravità della minaccia, lo spavento ed il timore. Rileva inoltre la poca credibilità della testimonianza del cognato della parte lesa, il quale ha comunque affermato che non si è trattato di una minaccia, ma unicamente di uno sfogo. Contesta infine che, se di minaccia si è trattato, la parte lesa sia stata intimorita, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali e della lunga lista di attestati di carenza di beni a suo carico. In conclusione, chiede pertanto il proscioglimento del proprio patrocinato, protestando tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1088/2005 del 21 marzo 2005?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è nato il __________ a __________ (__________). Nel giugno 1999 egli è arrivato nel nostro Paese come richiedente dasilo, accompagnato dalla moglie e dai tre figli.
Attualmente essi risiedono in Svizzera con un permesso F.
Nel luglio del 2002 egli ha iniziato a lavorare presso limpresa di pittura del signor LESA 1, con un salario che mensilmente raggiungeva, secondo quanto da lui sostenuto, circa fr. 3'000.--. Agli atti si trova un contratto di lavoro a tempo illimitato, regolarmente sottoscritto dalle parti e datato 24 febbraio 2003, con il quale esse si sono accordate per un salario mensile di fr. 4'100.-- lordi, per 12 mensilità (cfr. allegati atto n. 2).
2. Il 29 marzo 2004 la qui parte civile ha comunicato allimputato, per mezzo di lettera raccomandata, che sarebbe stato licenziato con effetto al 30 aprile 2004 (cfr. allegati atto n. 1).
I fatti qui in discussione sono direttamente collegati proprio con linterruzione del rapporto di lavoro tra le parti. In effetti il signor ACCU 1 ha ritirato la relativa corrispondenza in data 31 marzo 2004. La notizia lo ha, a suo dire, colto di sorpresa, ma soprattutto, proprio perché inaspettata e secondo lui ingiusta, ne ha cagionato una forte irritazione.
Intenzionato a discuterne immediatamente con il signor LESA 1, dal quale pretendeva delle spiegazioni, il prevenuto si è quindi diretto verso la sede della ditta. Lungo il percorso però, egli ha notato il veicolo del principale parcheggiato allaltezza del Bar __________ di __________. Avvicinandosi allesercizio pubblico, ha quindi scorto la parte civile in compagnia del proprio cognato __________ proprio nel frangente in cui stavano uscendo dallo stesso dopo aver consumato una bibita.
La discussione che è sorta tra limputato ed il proprio principale si è ben presto animata ed entrambi hanno alzato i toni, mentre il signor __________ è rimasto in disparte, evitando di intromettersi in una questione che considerava non concernerlo.
3. Secondo la versione del querelante, nel corso della summenzionata lite, limputato avrebbe pronunciato la seguente frase, a lui indirizzata: Questa non la voglio, ricordati che io sono albanese, ti taglio in cento pezzi te e la tua famiglia (cfr. verbale di interrogatorio 1. aprile 2004 del signor LESA 1, pag. 2).
Laccusato, dal canto suo, ha sempre negato di aver formulato una simile minaccia, sostenendo di avere al massimo detto sei un bastardo (cfr. suo verbale di interrogatorio del 29 giugno 2004, pag. 3, confermato poi con il verbale 18 gennaio 2005, pag. 1).
4. Sentito in un secondo tempo, il 12 gennaio 2005, il signor __________, ha confermato di aver sentito il signor ACCU 1 rivolgersi alla parte civile dicendo: ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia (cfr. suo verbale di interrogatorio, pag. 1).
Listruttoria di causa non ha fornito alcun elemento che permetta di ritenere inaffidabile la dichiarazione del teste, il quale, se da un lato ha un legame famigliare con il signor LESA 1, dallaltro è risultato essere collega di lavoro ed in buoni rapporti con il signor ACCU 1.
Nemmeno il fatto che questi di tutta la discussione ricordi soltanto la frase controversa è sufficiente a rendere inattendibile la sua deposizione.
Sulla scorta delle asserzioni del signor __________ e di quanto sostenuto dal querelante, si può legittimamente concludere che la versione da loro fornita della vicenda - con esclusivo riferimento agli aspetti contemplati nel decreto daccusa qui in esame - rispecchi quanto avvenuto realmente.
5. Lart. 180 CPS punisce, su querela di parte, con la detenzione o con la multa chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona.
Con la querela del signor LESA 1, verbalizzata in data 1. aprile 2004 e quindi ossequiosa dei termini fissati dallart. 29 CPS, i presupposti per la persecuzione penale del reato sono adempiti.
6. Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono lesistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.
E considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che questultimo abbia effettivamente la possibilità dinfluenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è che latto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi.
La gravità dellintimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si sono svolti.
Nel caso specifico è indubbio che la frase ti faccio in cento pezzi te e la tua famiglia, proferita da un dipendente
- con moglie e figli a carico - appena licenziato e che si è trovato in difficoltà da un momento allaltro, sia oggettivamente idonea a spaventare il destinatario della stessa, soprattutto tenuto presente che questi è proprio il datore di lavoro che gli ha inviato la disdetta.
Essendo levento preannunciato, cioè leliminazione fisica di tutta la famiglia della parte civile, illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, pag. 645).
7. Affinché si possa giungere ad una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa sia stata realmente allarmata.
Il signor LESA 1 ha sempre sostenuto di aver preso molto sul serio le dichiarazioni del signor ACCU 1 e di essersi sentito in pericolo (cfr. suo verbale del 1. aprile 2004, pag. 3 e dichiarazioni rese durante il dibattimento). Agli atti si trova pure una segnalazione scritta indirizzata al ministero pubblico (cfr. atto n. 3), con la quale ha segnalato nuove minacce da parte dellimputato e ribadito i propri timori.
In occasione della sua audizione il teste __________ ha sostenuto:A mio parere non penso che sia stata una vera minaccia, affermo che ACCU 1 era arrabbiato, ma a mio parere è stato più uno sfogo per il fatto che a quanto mi risultava aveva ricevuto la lettera di licenziamento dal LESA 1, suo datore di lavoro(cfr. suo verbale di interrogatorio 12 gennaio 2004, pag. 2).
Questa dichiarazione appare una semplice valutazione soggettiva delle circostanze e come tale non può fungere da fondamento per il giudizio. A confermare il fatto che le considerazioni del teste sono poco attendibili ci ha pensato proprio egli stesso nellultima fase della sua verbalizzazione, laddove ha dichiarato: D: Il fatto successo quella mattina del 31 marzo 2004 ha avuto qualche effetto nei suoi confronti o con la sua famiglia? R: da parte mia come della mia famiglia non ha avuto alcun effetto dal momento che non ero parte in causa, per contro posso solo dire che in un primo tempo sia mia sorella (moglie del LESA 1) ed i loro bambini erano piuttosto impauriti di quanto successo. Comunque la situazione non è degenerata in fatti e tutto si è calmato. Ciò attesta come le minacce fossero state prese sul serio da chi ne è stato preso di mira.
Dallinsieme delle risultanze istruttorie si può quindi desumere che la vittima sia stata intimorita dalle frasi pronunciate dallimputato.
Dal punto di vista soggettivo, il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.
La questione non desta qui particolari problemi, ritenuto che la frase è stata pronunciata dallimputato in un momento dira ma comunque in uno stato di piena coscienza.
8. Secondo l'art. 63 CPS, il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Nella fattispecie va anzitutto tenuto conto della gravità della minaccia proferita, che ha avuto quale oggetto lincolumità fisica (per non dire la vita) della parte civile e dei suoi familiari.
Daltro canto, oltre al fatto che limputato è incensurato ed ha sempre tenuto una buona condotta, non si possono trascurare le circostanze nelle quali il reato è stato commesso. Il signor ACCU 1, in effetti, si è allimprovviso ritrovato senza occupazione e salario, licenziato da un principale che lo ha fatto lavorare anche i sabati e le domeniche (come sostenuto da lui al dibattimento e non confutato dal signor LESA 1, pure presente in aula), retribuendolo con un salario che non si può di certo definire faraonico e che aveva da alcuni mesi smesso inspiegabilmente di corrispondergli. E comprensibile quindi che egli si sia sentito tradito e nel contempo perso.
A ciò va aggiunto che la personalità della parte lesa emersa dal processo lascia ben comprendere come sia stato possibile che la discussione sia degenerata quasi immediatamente. In effetti il signor LESA 1, dopo aver rifiutato qualsiasi proposta di soluzione bonale avanzata dal giudice, si è a più riprese lasciato andare a considerazioni poco edificanti di stampo razzista ed ha tranquillamente ammesso di avere contattato in più occasioni i responsabili dellUfficio stranieri cantonale per far sì che limputato venisse allontanato dal suolo elvetico, mosso da spirito vendicativo e privo del minimo senso di umanità. Discorso analogo vale per i modi con i quali egli ha ostacolato (ed ostacola, visto che versa rate di importi minimi) il proprio dipendente nellincasso dei salari arretrati dovutigli per gli ultimi mesi di lavoro prestato e mai retribuito.
In un simile contesto, la gravità degli atti contestati allaccusato deve essere notevolmente ridimensionata, evitando comunque di venir minimizzata oltre misura. Si giustifica pertanto di ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 50.--.
9. La tassa di giustizia e le spese della presente procedura sono poste a carico del signor ACCU 1. Non si riconoscono ripetibili.
visti gli art. 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1088/2005 del 21 marzo 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
respingela richiesta di riconoscimento di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.50.00multa
fr. 525.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 650.00 totale