Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.173
DA 913/2005
Bellinzona
19 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di ripetute lesioni semplici (con un oggetto pericoloso), consumate e mancate, appropriazione indebita, minaccia e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
fatti avvenuti nel corso del 2004 e dal 2 ottobre 2002 all11 novembre 2004 ad __________;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 1, 138 cifra 1, 180 cpv. 2 CPS e 19a LStup;
e meglio come al decreto daccusa n. DA 913/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena totalmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale di Bellinzona in data 11 febbraio 2005.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 luglio 2003.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La parte civile __________ è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
vista l'opposizione interposta in data 23 marzo 2005 dalla parte civile;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che la parte civile ha giustificato la propria opposizione sostenendo che non era suo scopo mandare in prigione limputato, ma semplicemente far sì che si calmasse e si rendesse conto di ciò;
che da tale scritto si deve desumere che la parte in questione intenda contestare esclusivamente la quantificazione della pena, rispettivamente il tipo;
che, a norma dellart. 251 CPP, la parte civile si può esprimere esclusivamente in merito alla colpevolezza dellimputato ed al risarcimento dei danni, ma non può prendere posizione sulla pena in quanto tale;
che lo stesso principio vale pure in merito allimpugnazione del decreto daccusa;
che lopposizione è pertanto da considerare irricevibile;
pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.
2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà retrocesso al Sostituto Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.La tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico dell'opponente.
4.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.