Dispositiv
- alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 300.00 tassa di giustizia fr. 200.00 spese giudiziarie fr. 500.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.168/pg
DA 1412/2005
Bellinzona
3 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di
1. violazione del bando
per essere entrato in Svizzera, in luogo e data imprecisate, ma almeno all'inizio del mese di febbraio 2005, proveniente dall'Italia dove aveva soggiornato per 2 mesi, soggiornando illegalmente in territorio elvetico, a Locarno e Zurigo fino al momento dell'arresto avvenuto il 18.3.2005, privo di validi documenti di legittimazione (visto) e nonostante l'espulsione per tre anni emessa contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano il 20.3.2003;
2. ricettazione
per avere acquistato da __________, presso l'appartamento di __________ a Locarno all'inizio del mese di marzo 2005, due paia di Jeans a fr. 30.- cadauno sapendo che trattavasi di pantaloni provento di furto perpetrato dal __________ ai danni della boutique __________ di Locarno l'1/2.3.2005;
reati previsti dagli art. 160 cifra 1 e 291 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 11 aprile 2005 n. DA 1412/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto).
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20.03.2003.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 aprile 2005;
indetto il dibattimento 3 maggio 2005, al quale sono comparsi laccusato, il difensore DI 1, il AINQ 1 e linterprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato e fr. 500.- a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione del bando
1.2. ricettazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.160 cifra 1 e 291 CP, richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e 68 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di violazione del bando e ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1412/2005 dell11 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale