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10.2005.168

entrata in Svizzera malgrado l'espulsione, ricettazione

Ticino · 2005-05-03 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere   preventivo sofferto);
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       300.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.                      500.00       totale
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Incarto n.10.2005.168/pg

DA 1412/2005

Bellinzona

3 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di

1. violazione del bando

per essere entrato in Svizzera, in luogo e data imprecisate, ma almeno all'inizio del mese di febbraio 2005, proveniente dall'Italia dove aveva soggiornato per 2 mesi, soggiornando illegalmente in territorio elvetico, a Locarno e Zurigo fino al momento dell'arresto avvenuto il 18.3.2005, privo di validi documenti di legittimazione (visto) e nonostante l'espulsione per tre anni emessa contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano il 20.3.2003;

2. ricettazione

per avere acquistato da __________, presso l'appartamento di __________ a Locarno all'inizio del mese di marzo 2005, due paia di Jeans a fr. 30.- cadauno sapendo che trattavasi di pantaloni provento di furto perpetrato dal __________ ai danni della boutique __________ di Locarno l'1/2.3.2005;

reati previsti                        dagli art. 160 cifra 1 e 291 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 aprile 2005 n. DA 1412/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1.  Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto).

2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20.03.2003.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 aprile 2005;

indetto                               il dibattimento 3 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore DI 1, il AINQ 1 e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e fr. 500.- a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  violazione del bando

1.2.  ricettazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.160 cifra 1 e 291 CP, richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 1 e 68 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di violazione del bando e ricettazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1412/2005 dell’11 aprile 2005;

condanna                    ACCU 1

1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere   preventivo sofferto);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 20 marzo 2003.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      500.00       totale