Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.167/ANC
DA 1219/2005
Bellinzona,
22 luglio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con unaltezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute dellarte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e lintegrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1 che in data __________ è caduto dallimpalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da unaltezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dellanca sinistra;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 229 cpv. 2 CPS in relazione con lart. 15 cpv. 1 OLCostr;
perseguito con decreto daccusa del 28 marzo 2005 n. DA 1219/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'500.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8/11 aprile 2005 dallavv. DI 1, difensore dellaccusato;
indetto il dibattimento 22 luglio 2005, al quale hanno partecipato laccusato assistito dal difensore avv. DI 1 lAINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1,, non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti lincarto dipendenti dal DA 1219/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dallincarto della Pretura penale n. 10.2005.167;
sentito il difensore, il quale osserva come lopposizione è stata dettata innanzitutto da unistruttoria carente e dalla formulazione del decreto daccusa che imputa al signor ACCU 1 unomissione riguardo alladeguata istruzione del capocantiere __________. Questo non può essere ritenuto considerato come circa un mese prima dellinfortunio, la ditta __________ SA __________ aveva organizzato un incontro con un responsabile della Suva proprio per rendere attenti i propri dipendenti circa le regole di sicurezza da rispettare. Lincidente è piuttosto da ascrivere ad uneccessiva fiducia nei propri mezzi da parte degli operai e dal fatto che il lavoro in questione sarebbe stato portato a termine in poche ore. Oltre a quanto precede si sottolinea lagire imprudente del signor LESA 1, il muratore che si è infortunato, che si è servito di un mattone per raggiungere una posizione di lavoro ad unaltezza superiore. Al signor ACCU 1 era impossibile controllare i lavoratori in ogni frangente della giornata, egli poteva ragionevolmente far affidamento sulle istruzioni impartite dal funzionario della Suva appena un mese prima. Alla luce di tutto ciò, chiede il proscioglimento del suo cliente. In via sussidiaria, qualora la condanna fosse confermata, postula la riduzione sostanziale della multa.
Sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce che aveva a che fare con due provetti operai verso i quali non poteva e può assumere un atteggiamento rigoroso che porterebbe a dei contrasti ed alla creazione di malumori allinterno della società;
posti a giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________ SA __________, __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con unaltezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato così per negligenza le regole riconoscitute dellarte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e lintegrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data 28 marzo 2003 è caduto dallimpalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da unaltezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dellanca sinistra?
2.In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3.In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti lincarto n. 10.2005.167;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; lOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti n. 1 e 3;
dichiaraACCU 1
autore colpevole per negligenza di
violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza;
per avere, nel corso del mese di __________, a __________, nella sua qualità di vice direttore della ditta __________ SA __________, più specificatamente nella sua qualità di responsabile della sicurezza degli operai della ditta impiegati su cantieri, in particolare della messa in atto da parte degli stessi delle misure di sicurezza, omettendo di istruire in modo adeguato il capocantiere __________ specificandogli che i punti di lavoro di costruzione non protetti con unaltezza di caduta di più di 2 metri devono essere provvisti di una protezione laterale e omettendo di adeguatamente sorvegliare se le misure di sicurezza venivano rispettate, trascurato per negligenza le regole riconosciute dellarte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli inforuni nei lavori di costruzione, ponendo così in pericolo la vita e lintegrità delle persone che vi lavoravano, in particolare quella di LESA 1, che in data __________ è caduto dallimpalcatura sprovvista di protezioni laterali, rovinando da unaltezza di 2,6 metri sul pavimento sottostante provocandosi la lussazione dellanca sinistra;
e condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 800.- (ottocento).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.- (quattrocento).
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr.800.00multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1200.00 totale