Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.158/ANC
DA 1173/2005
Bellinzona,
22 luglio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
violazione delle regole dell'arte edilizia,art. 229 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, per negligenza, trascurato le regole riconosciute dellarte, mettendo con ciò in pericolo lintegrità delle persone e meglio, nella sua qualità dide factodirettore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni allinterno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva laccesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che loperaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come questultima perdeva lappoggio, procurandosi lesioni allintegrità fisica;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 29 marzo 2005 n. DA 1173/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300. (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50. (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50. (cinquanta).
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 1./4 aprile 2005;
indetto il dibattimento 22 luglio 2005, al quale ha partecipato laccusato; il AINQ 1 con lettera 8/9 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa LESA 1, __________, non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti lincarto dipendente dal DA 1173/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dallincarto della Pretura penale n. 10.2005.158;
sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale precisa innanzitutto di essere dispiaciuto per linfortunio subito dalloperaio considerato anche come egli stesso avesse subito un grave incidente professionale nel 1984 che ne ha determinato le condizioni dinvalido. Vista tale sua situazione, egli riteneva normale la sua presenza nellabitazione di sua proprietà durante la fase di riattazione.
Posti a giudizio, col consenso dellaccusato, i seguenti quesiti:
1. E autore colpevole di
1.1.Violazione delle regole dell'arte edilizia,art. 229 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, intenzionalmente trascurato le regole riconosciute dellarte, mettendo con ciò in pericolo lintegrità delle persone e meglio, nella sua qualità dide factodirettore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adattare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni allinterno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva laccesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che loperaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come questultima perdeva lappoggio, procurandosi lesioni allintegrità fisica?
1.2.Ha agito per negligenza ai sensi dellart. 229 cpv. 2 CPS?
2.In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3.In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti lincarto n. 10.2005.158;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18 cpv. 3, 39, 41, 49, 63, 229 cpv. 2 CPS; lOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr); gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1.2 e 3, negativamente al quesito n. 1.1;
dichiaraACCU 1
autore colpevole per negligenza di
violazione delle regole dell'arte edilizia,art. 229 cpv. 2 CPS,
per avere, a __________, in data __________, dirigendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole riconosciute dellarte, mettendo con ciò in pericolo lintegrità delle persone e meglio, nella sua qualità dide factodirettore dei lavori della ristrutturazione della sua abitazione, omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza per prevenire gli infortuni allinterno del cantiere, in specie per non aver verificato la stabilità e conformità della scala a pioli che permetteva laccesso al locale mansarda, dal cui fatto ne è derivato che loperaio LESA 1, salendovi rovinava a terra, ritenuto come questultima perdeva lappoggio, procurandosi lesioni allintegrità fisica;
e condanna ACCU 1
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr.300.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale