Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il Procuratore pubblico rimprovera come detto all’imputato di avere infranto la legge federale sugli stupefacenti, per avere venduto un grammo di cocaina “ in data imprecisata nel corso del 1996 ”, così come di denuncia mendace, per avere accusato un terzo di avere trafficato 600-1500 g di cocaina, ritrattando poi le sue dichiarazioni. Onde l’adempimento, secondo il magistrato inquirente, dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup e del crimine sancito dall’art. 303 n. 1 CP.
E. 2 Il difensore proclama invece l’innocenza del prevenuto. Rileva anzitutto la prescrizione dell’azione penale per il delitto alla legge federale sugli stupefacenti. Sottolinea in secondo luogo – riguardo alla denuncia mendace – che l’imputato non aveva intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato (procedimento che del resto era già in corso) e lamenta per finire che la falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, sia essa di proscioglimento, d’abbandono o di non luogo a procedere.
E. 3 Per quel che concerne il delitto di cui all’art. 19 n. 1 LStup, l’infrazione ascritta all’imputato risale a una “ data imprecisata nel corso del 1996 ” (decreto d’accusa, pag. 1 punto 1). Ne discende che l’azione penale si è estinta per prescrizione
– secondo l’art. 70 lett. c in vigore dal 1° ottobre 2002, più favorevole all’imputato – al più tardi il 1° gennaio 2004, prima cioè che il Procuratore pubblico emanasse il decreto d’accusa. L’imputato deve quindi essere prosciolto dall’addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, v. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).
E. 4 Riguardo al secondo capo d’imputazione, l’art. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime con la reclusione o con la detenzione chiunque denunci all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale. Il reato di denuncia mendace presuppone fra l’altro che l’autore agisca allo scopo di far avviare un’inchiesta penale, ciò che implica
– a sua volta – l’assenza di un procedimento già in corso nei confronti del denunciato (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berna 2002, pag. 493 n. 7 e pag. 495 n. 17 con richiami di giurisprudenza; v. anche Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, Berna 1996, n. 22 seg. ad art. 303 CP). L’infondatezza delle accuse, d’altro canto, deve per principio essere sancita da un giudizio di assoluzione, o quanto meno da una decisione di non luogo o di abbandono, pronunciata dall’autorità in favore della vittima della denuncia mendace ( Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15 con riferimenti; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP).
E. 5 In concreto l’imputato, stando al decreto d’accusa, ha “ denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996 [act. 40, allegato I/7, risposta
n. 6] che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11. 1996 [act. 16, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto] ; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997 [act. 37, pag. 2]”. Dal profilo soggettivo, il prevenuto ha agito, sempre secondo il Procuratore pubblico, sapendo la vittima innocente e allo scopo di provocare contro di lei un procedimento penale. Se non che, dagli atti istruttori risulta che il denunciato si trovava già in carcere preventivo nel mese di settembre del 1996 – prima cioè che l’imputato proferisse qualsivoglia accusa nei suoi confronti – per il medesimo traffico di stupefacenti (cfr. in particolare act. 40, verbale __________ allegato II/16). Questi aveva invero riconosciuto un’attività illecita meno grave rispetto a quella addotta dal suo accusatore, ma non risulta che l’autorità inquirente abbia per ciò solo limitato il procedimento. Tant’è che l’arresto successivo alle accuse proferite dall’imputato, avvenuto il 21 gennaio 1997 (cfr. in particolare act. 40, rapporto allegato II/1 e relativo verbale allegato II/2), non ha comportato nessuna promozione o estensione dell’accusa.
E. 6 Dato quanto precede, non si può certo concludere che l’accusato – sulla cui conoscenza del procedimento in corso non v’è motivo di dubitare (cfr. del resto act. 40, allegato 5, domanda n. 31, e allegato 7, domanda n. 6) – abbia inteso provocare l’apertura o la ripresa di un’inchiesta nei confronti del denunciato, anziché limitarsi a favorire il procedimento già avviato per la medesima fattispecie ( Corboz, op. cit., pag. 495 n. 17). Invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale una qualsivoglia decisione che suggelli l’infondatezza delle accuse proferite dall’imputato ( Corboz, op. cit., pag. 494 n. 15; Cassani, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP). Donde il proscioglimento dell’interessato anche dal secondo capo d’imputazione, per difetto delle relative condizioni oggettive e soggettive, con oneri a carico dello __________ (art. 9 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 19 n. 1 LStup; 70 e 303
n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: proscioglie ACCU 1 dalle accuse di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, e di denuncia mendace, art. 303 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4146/2004 del 6 dicembre 2004; carica le spese allo __________; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario:
Dispositiv
- se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e/o denuncia mendace;
- in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena, 2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso: alla pena di 8 mesi di detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre 1995, alla pena di 5 mesi di detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona il 16 luglio 1998;
- il giudizio sugli oneri processuali; letti ed esaminati gli atti; preso atto che con lettera del 28 giugno 2005 il Procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso e ha chiesto la motivazione scritta della sentenza; ritenutoin fatto: A.Con decreto daccusa del 6 dicembre 2004, il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________, venduto 1 grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino italiano ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi regalato a __________, così come di denuncia mendace, per avere, pur sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento penale, denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996 che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11.1996; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997. B.In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dellaccusato a novanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 500.. Inoltre, non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a una pena di otto mesi di detenzione per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e minaccia pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre 1995, ma ha ammonito formalmente linteressato. Il magistrato inquirente non si è espresso invece sulla sorte di unaltra pena sospesa, di cinque mesi di detenzione, pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.15/AMM
DA 4146/2004
Bellinzona
28 giugno 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv. __________, __________)
accusato di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________, venduto 1 g di cocaina a un non meglio identificato cittadino italiano ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100. poi regalato a __________;
reato previsto dall'art. 19 n. 1 LStup;
2. denuncia mendace
per avere, pur sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento penale, denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 e 1500 g; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21 ottobre 1996 che dinanzi al Procuratore pubblico il 28 novembre 1996; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo magistrato, il 25 febbraio 1997;
reato previsto dall'art. 303 n. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 4146/2004 del 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputato:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300. e delle spese di fr. 200.,
e inoltre 3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi di detenzione per infrazione alla LF sugli stupefacenti e minaccia pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre 1995, ma l'ammonisce formalmente;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 22 dicembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 28 giugno 2005, cui sono comparsi laccusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dellaccusato da entrambi i capi dimputazione, dando atto dellintervenuta prescrizione dellazione penale per linfrazione alla LStup e sottolineando fra laltro riguardo alla denuncia mendace che il prevenuto non aveva intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato (procedimento che del resto era già in corso, donde il difetto di un requisito della denuncia mendace) e che la falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, come richiesto dalla dottrina;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e/o denuncia mendace;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:
alla pena di 8 mesi di detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre 1995,
alla pena di 5 mesi di detenzione pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona il 16 luglio 1998;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera del 28 giugno 2005 il Procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso e ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;
ritenutoin fatto:
A.Con decreto daccusa del 6 dicembre 2004, il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________, in data imprecisata nel corso del 1996, presso la discoteca __________, venduto 1 grammo di cocaina ad un non meglio identificato cittadino italiano ricevendo in cambio un anello in oro del valore di circa fr. 100.00 poi regalato a __________, così come di denuncia mendace, per avere, pur sapendolo innocente e quindi per provocare contro di lui un procedimento penale, denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996 che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11.1996; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997.
B.In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dellaccusato a novanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, così come al pagamento di oneri processuali per complessivi fr. 500.. Inoltre, non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a una pena di otto mesi di detenzione per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e minaccia pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 23 novembre 1995, ma ha ammonito formalmente linteressato. Il magistrato inquirente non si è espresso invece sulla sorte di unaltra pena sospesa, di cinque mesi di detenzione, pronunciata dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona il 16 luglio 1998 (cfr. act. 52).
C.ACCU 1 ha introdotto il 22 dicembre 2004 opposizione al decreto daccusa.
Consideratoin diritto:
1.Il Procuratore pubblico rimprovera come detto allimputato di avere infranto la legge federale sugli stupefacenti, per avere venduto un grammo di cocaina in data imprecisata nel corso del 1996, così come di denuncia mendace, per avere accusato un terzo di avere trafficato 600-1500 g di cocaina, ritrattando poi le sue dichiarazioni. Onde ladempimento, secondo il magistrato inquirente, dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di cui allart. 19 n. 1 LStup e del crimine sancito dallart. 303 n. 1 CP.
2.Il difensore proclama invece linnocenza del prevenuto. Rileva anzitutto la prescrizione dellazione penale per il delitto alla legge federale sugli stupefacenti. Sottolinea in secondo luogo riguardo alla denuncia mendace che limputato non aveva intenzione di far aprire un procedimento penale contro il denunciato (procedimento che del resto era già in corso) e lamenta per finire che la falsità delle accuse non è mai stata attestata in una decisione formale, sia essa di proscioglimento, dabbandono o di non luogo a procedere.
3.Per quel che concerne il delitto di cui allart. 19 n. 1 LStup, linfrazione ascritta allimputato risale a una data imprecisata nel corso del 1996 (decreto daccusa, pag. 1 punto 1). Ne discende che lazione penale si è estinta per prescrizione secondo lart. 70 lett. c in vigore dal 1° ottobre 2002, più favorevole allimputato al più tardi il 1° gennaio 2004, prima cioè che il Procuratore pubblico emanasse il decreto daccusa. Limputato deve quindi essere prosciolto dalladdebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, v. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).
4.Riguardo al secondo capo dimputazione, lart. 303 n. 1 cpv. 1 CP reprime con la reclusione o con la detenzione chiunque denunci allautorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale. Il reato di denuncia mendace presuppone fra laltro che lautore agisca allo scopo di far avviare uninchiesta penale, ciò che implica a sua volta lassenza di un procedimento già in corso nei confronti del denunciato (cfr.Corboz,Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 493 n. 7 e pag. 495 n. 17 con richiami di giurisprudenza; v. ancheCassani,Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 22 seg. ad art. 303 CP). Linfondatezza delle accuse, daltro canto, deve per principio essere sancita da un giudizio di assoluzione, o quanto meno da una decisione di non luogo o di abbandono, pronunciata dallautorità in favore della vittima della denuncia mendace (Corboz,op. cit., pag. 494 n. 15 con riferimenti;Cassani,op. cit., n. 12 ad art. 303 CP).
5.In concreto limputato, stando al decreto daccusa, ha denunciato all'autorità __________ come colpevole di un crimine, in particolare accusandolo di aver trafficato un quantitativo di cocaina variante fra 600 gr. e 1500 gr.; accuse da lui pronunciate sia in occasione del verbale di polizia 21.10.1996[act. 40, allegato I/7, risposta
n. 6]che dinanzi al Procuratore pubblico in data 28.11. 1996[act. 16, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto]; accuse poi ritrattate, sempre dinanzi al medesimo Magistrato, il 25.02.1997[act. 37, pag. 2]. Dal profilo soggettivo, il prevenuto ha agito, sempre secondo il Procuratore pubblico, sapendo la vittima innocente e allo scopo di provocare contro di lei un procedimento penale. Se non che, dagli atti istruttori risulta che il denunciato si trovava già in carcere preventivo nel mese di settembre del 1996 prima cioè che limputato proferisse qualsivoglia accusa nei suoi confronti per il medesimo traffico di stupefacenti (cfr. in particolare act. 40, verbale __________ allegato II/16). Questi aveva invero riconosciuto unattività illecita meno grave rispetto a quella addotta dal suo accusatore, ma non risulta che lautorità inquirente abbia per ciò solo limitato il procedimento. Tantè che larresto successivo alle accuse proferite dallimputato, avvenuto il 21 gennaio 1997 (cfr. in particolare act. 40, rapporto allegato II/1 e relativo verbale allegato II/2), non ha comportato nessuna promozione o estensione dellaccusa.
6.Dato quanto precede, non si può certo concludere che laccusato sulla cui conoscenza del procedimento in corso non vè motivo di dubitare (cfr. del resto act. 40, allegato 5, domanda n. 31, e allegato 7, domanda n. 6) abbia inteso provocare lapertura o la ripresa di uninchiesta nei confronti del denunciato, anziché limitarsi afavorireil procedimento già avviato per la medesima fattispecie (Corboz,op. cit., pag. 495 n. 17). Invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale una qualsivoglia decisione che suggelli linfondatezza delle accuse proferite dallimputato (Corboz,op. cit., pag. 494 n. 15;Cassani,op. cit., n. 12 ad art. 303 CP). Donde il proscioglimento dellinteressato anche dal secondo capo dimputazione, per difetto delle relative condizioni oggettive e soggettive, con oneri a carico dello __________ (art. 9 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 19 n. 1 LStup; 70 e 303
n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglieACCU 1
dalle accuse di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, e di denuncia mendace, art. 303 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 4146/2004 del 6 dicembre 2004;
caricale spese allo __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario: