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10.2005.149

guida in stato di ebrietà e perdita padronanza dell'autoveicolo in curva con successiva invasione della corsia di contromano.

Ticino · 2006-05-09 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto di accusa n. DA 980/2005 del 14 marzo 2005.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 980/2005 del 14 marzo 2005.

condanna                         ACCU 1a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

Dispositiv
  1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  2. alla multa di fr. 1'000.-;
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.0.00--     multa fr.                       250.--         tassa di giustizia fr.                       350.--         spese giudiziarie fr.                         20.--         testi ./.     fr.                     2000.--         cauzione fr.                      380.--         a favore di ACCU 1
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Incarto n.10.2005.149/fl

DA 980/2005

Bellinzona

9 maggio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.54 - max. 2.80 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________ il ______________;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ __________ __________ __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti                       a __________ il 31.01.2005;

reato previsto                                                                dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto la vettura riferita al punto 1 sebbene fosse stato diffidato dalla polizia cantonale, in data 29.11.2004, a desistere dalla guida sul territorio svizzero in attesa della decisione dipartimentale;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 980/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'500.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 9 maggio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai reati di infrazione alle norme della circolazione e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e la riduzione della pena per il reato di guida in stato di inattitudine; più precisamente postula la riduzione a 10 giorni di detenzione sospesi per due anni e a fr. 1000.- di multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.    guida in stato di inattitudine

1.2.    infrazione alle norme della circolazione

1.3.    guida senza la licenza di condurre o nonostante la revoca

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC, 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 980/2005 del 14 marzo 2005.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 980/2005 del 14 marzo 2005.

condanna                         ACCU 1a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella emessa il 31 gennaio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 1'000.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 620.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.0.00--     multa

fr.                       250.--         tassa di giustizia

fr.                       350.--         spese giudiziarie

fr.                         20.--         testi

./.     fr.                     2000.--         cauzione

fr.                      380.--         a favore di ACCU 1