Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;
perseguito con decreto daccusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
modificato il decreto daccusa nel senso che il fatto è avvenuto nellottobre 2004, anziché nel settembre 2004;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dellopposizione alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale poiché è stato fatto valere il principio delloralità e dellimmediatezza; chiede il proscioglimento dellaccusato, che non ha commesso il fatto; postula il versamento di un indennizzo di fr. 450.- allaccusato per 9 ore di lavoro perso e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- lora, più fr. 155.20 di spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP: 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 871/2005 del 7 marzo 2005;
ordinala confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
caricale spese allo Stato, il quale verserà allaccusato la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;
perseguito con decreto daccusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
modificato il decreto daccusa nel senso che il fatto è avvenuto nellottobre 2004, anziché nel settembre 2004;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dellopposizione alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale poiché è stato fatto valere il principio delloralità e dellimmediatezza; chiede il proscioglimento dellaccusato, che non ha commesso il fatto; postula il versamento di un indennizzo di fr. 450.- allaccusato per 9 ore di lavoro perso e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- lora, più fr. 155.20 di spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP: 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 871/2005 del 7 marzo 2005;
ordinala confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il
E. 22 ottobre 2004.
caricale spese allo Stato, il quale verserà allaccusato la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto n.10.2005.144/fc
DA 871/2005
Bellinzona
24 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)
per avere, a __________, nel corso del mese di __________, senza essere autorizzato, effettuato battute di caccia agli animali nocivi con l'ausilio di mezzi proibiti e in particolare posando una tagliola, nella quale è poi rimasto intrappolato un gatto;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;
perseguito con decreto daccusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
modificato il decreto daccusa nel senso che il fatto è avvenuto nellottobre 2004, anziché nel settembre 2004;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dellopposizione alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale poiché è stato fatto valere il principio delloralità e dellimmediatezza; chiede il proscioglimento dellaccusato, che non ha commesso il fatto; postula il versamento di un indennizzo di fr. 450.- allaccusato per 9 ore di lavoro perso e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- lora, più fr. 155.20 di spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP: 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 871/2005 del 7 marzo 2005;
ordinala confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
caricale spese allo Stato, il quale verserà allaccusato la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: