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10.2005.140

schiaffo + offese a minore

Ticino · 2005-05-20 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 400.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la teste __________;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.

mandaACCU 1,

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

E. 2 Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.

mandaACCU 1,

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 100.—.
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—. assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. dà attoalla parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro civile. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.100.00multa fr.                         50.00       tassa di giustizia fr.                         50.00       spese giudiziarie fr.                      200.00       totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

rappr. da: RA 1

Incarto n.10.2005.140/fc

DA 923/2005

Bellinzona

20 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.   vie di fatto

per avere a __________, in data 17.09.2004, colpendo il minore  __________. con uno schiaffo, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;

2.   ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 tacciandolo di "assassino, drogato e alcolizzato" offeso l'onore di __________.

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 400.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la teste __________;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.

mandaACCU 1,

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.—.

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà attoalla parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro civile.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale