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10.2005.121

spargimento illegale di liquame in una discarica adibita a deposito di inerti e su terreni privati.

Ticino · 2005-06-08 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 patr. da: PR 1

E. 2 CIVI 2

E. 3 LESA 1

Incarto n.10.2005.121/rol

DA 899/2005

Bellinzona

E. 8 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

reato previsto                     dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

reato previsto                     dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio

sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

respinti                              i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;

prodotti                              dalla difesa i seguenti documenti:

-promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,

-lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,

dal patrocinatore di parte civile:

-lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1,

-varie fotografie della zona,

viene data                          la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;

viene data                          la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole:

1.1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiaraACCU1

autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.

respingela richiesta di ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                            200.-          multa

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                      450.-totale

Dispositiv
  1. CIVI 1 1 patr. da: PR 1
  2. CIVI 2
  3. LESA 1 Incarto n.10.2005.121/rol DA 899/2005 Bellinzona 8 giugno 2005 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,) prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque reato previsto                     dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc; fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
  4. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque reato previsto                     dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc; fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
  5. Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; respinti                              i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi; prodotti                              dalla difesa i seguenti documenti: -promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________, -lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano, dal patrocinatore di parte civile: -lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1, -varie fotografie della zona, viene data                          la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili; viene data                          la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti
  6. Se ACCU 1 è autore colpevole: 1.1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque 1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. dichiaraACCU1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD. condanna                         ACCU 1
  7. alla multa di fr. 200.-;
  8. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento. respingela richiesta di ripetibili. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                            200.-          multa fr.                            100.-          tassa di giustizia fr.                            150.-          spese giudiziarie fr.                      450.-totale
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1. CIVI 1

1 patr. da: PR 1

2. CIVI 2

3. LESA 1

Incarto n.10.2005.121/rol

DA 899/2005

Bellinzona

8 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

reato previsto                     dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

reato previsto                     dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio

sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

respinti                              i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;

prodotti                              dalla difesa i seguenti documenti:

-promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,

-lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,

dal patrocinatore di parte civile:

-lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI 1,

-varie fotografie della zona,

viene data                          la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;

viene data                          la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole:

1.1.  infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque

1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

dichiaraACCU1

autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.

respingela richiesta di ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                            200.-          multa

fr.                            100.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                      450.-totale