Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 patr. da: PR 1
E. 2 CIVI 2
E. 8 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
reato previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio
sulle sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
respinti i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;
prodotti dalla difesa i seguenti documenti:
-promozione dellaccusa 25 ottobre 2000 PP __________,
-lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,
dal patrocinatore di parte civile:
-lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dellagricoltura alla signora CIVI 1,
-varie fotografie della zona,
viene data la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;
viene data la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dellaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole:
1.1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
dichiaraACCU1
autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.
respingela richiesta di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.-totale
Dispositiv
- CIVI 1 1 patr. da: PR 1
- CIVI 2
- LESA 1 Incarto n.10.2005.121/rol DA 899/2005 Bellinzona 8 giugno 2005 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,) prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
- contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque reato previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguito con decreto daccusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
- Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato; indetto il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; respinti i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi; prodotti dalla difesa i seguenti documenti: -promozione dellaccusa 25 ottobre 2000 PP __________, -lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano, dal patrocinatore di parte civile: -lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dellagricoltura alla signora CIVI 1, -varie fotografie della zona, viene data la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili; viene data la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dellaccusato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
- Se ACCU 1 è autore colpevole: 1.1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque 1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dallimputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. dichiaraACCU1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD. condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 200.-;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento. respingela richiesta di ripetibili. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 200.- multa fr. 100.- tassa di giustizia fr. 150.- spese giudiziarie fr. 450.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
1 patr. da: PR 1
2. CIVI 2
3. LESA 1
Incarto n.10.2005.121/rol
DA 899/2005
Bellinzona
8 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
reato previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'000.--.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio
sulle sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalemente, il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
respinti i testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli atti appaiono completi;
prodotti dalla difesa i seguenti documenti:
-promozione dellaccusa 25 ottobre 2000 PP __________,
-lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero pubblico, Lugano,
dal patrocinatore di parte civile:
-lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dellagricoltura alla signora CIVI 1,
-varie fotografie della zona,
viene data la parola al patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;
viene data la parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dellaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole:
1.1. infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque
1.2. contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
dichiaraACCU1
autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà attoalla parte civile CIVI 1 che nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di risarcimento.
respingela richiesta di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.-totale