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10.2005.120

omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni

Ticino · 2005-06-30 · Italiano TI
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LESA 1

Incarto n.10.2005.120

DA 647/2005

Bellinzona

30 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento

per avere, ad __________, presso il suo domicilio in __________,   nel perio-do __________ – __________, nonostante fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da parte LESA 1 di, omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da impedirne l'esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio;

reato previsto                     dall'art. 323 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 647/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- oltre alle spese di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;

indetto                              il dibattimento 30 giugno 2005, sono comparsi, l’interprete, l’accusata personalmente e il suo difensore, mentre il con lettera 4 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il teste __________,

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 323 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 647/2005 del 21 febbraio 2005;

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria: