Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,
a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al
competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
prospettato dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto daccusa con
laggiunta del reato di danneggiamento;
sentito il difensore, il quale contesta lestensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
1.2. tentato furto subordinatamente danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1,
dallimputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,
a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al
competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
prospettato dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto daccusa con
laggiunta del reato di danneggiamento;
sentito il difensore, il quale contesta lestensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
1.2. tentato furto subordinatamente danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1,
dallimputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
E. 2 Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--, a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al competente foro.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato; indetto il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentiti i testi; prospettato dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004; sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con l’aggiunta del reato di danneggiamento; sentito il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1. appropriazione indebita 1.2. tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1, dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005; dichiara ACCU 1 autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005; condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. rinviala parte civile al competente foro civile per sue pretese. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 100.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 190.- testi fr. 390.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.10.2005.119/rol
DA 429/2005
Bellinzona
23 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1, Lugano)
prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita
2. tentato furto
per avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, il 24.12.2004, in danno di CIVI 2, dopo essere entrato nei parcheggi sotterranei dello stabile, tentava lo scasso della porta d'ingresso dello stabile, venendo però sorpreso dall'arrivo di un inquilino per cui desisteva e si dava alla fuga;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,
a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al
competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
prospettato dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto daccusa con
laggiunta del reato di danneggiamento;
sentito il difensore, il quale contesta lestensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
1.2. tentato furto subordinatamente danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1,
dallimputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinviala parte civile al competente foro civile per sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 190.- testi
fr. 390.- totale