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10.2005.119

consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.

Ticino · 2005-06-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                      dagli art. 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,

a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al

competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi;

prospettato                        dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con

l’aggiunta del reato di danneggiamento;

sentito                               il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  appropriazione indebita

1.2.  tentato furto subordinatamente danneggiamento

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,

a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al

competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi;

prospettato                        dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con

l’aggiunta del reato di danneggiamento;

sentito                               il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  appropriazione indebita

1.2.  tentato furto subordinatamente danneggiamento

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

E. 2 Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--, a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al competente foro.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentiti                                i testi; prospettato                        dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004; sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con l’aggiunta del reato di danneggiamento; sentito                               il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  appropriazione indebita 1.2.  tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico. 2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1, dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005; dichiara ACCU 1 autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005; condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. rinviala parte civile al competente foro civile per sue pretese. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       100.-          tassa di giustizia fr.                       100.-          spese giudiziarie fr.                       190.-          testi fr.                      390.-          totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. CIVI 1

2. CIVI 2

Incarto n.10.2005.119/rol

DA 429/2005

Bellinzona

23 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1, Lugano)

prevenuto colpevole di    1.   appropriazione indebita

2.   tentato furto

per avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, il 24.12.2004, in danno di CIVI 2, dopo essere entrato nei parcheggi sotterranei dello stabile, tentava lo scasso della porta d'ingresso dello stabile, venendo però sorpreso dall'arrivo di un inquilino per cui desisteva e si dava alla fuga;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                      dagli art. 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,

a titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al

competente foro.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi;

prospettato                        dal Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa con

l’aggiunta del reato di danneggiamento;

sentito                               il difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto; chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  appropriazione indebita

1.2.  tentato furto subordinatamente danneggiamento

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 6'000.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dall’imputazione di tentato furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinviala parte civile al competente foro civile per sue pretese.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       100.-          tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                       190.-          testi

fr.                      390.-          totale