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10.2005.118

appropriazione

Ticino · 2005-06-21 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.118

DA 599/2005

Bellinzona

21 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita

per avere,

nel periodo dal 1° dicembre 2003 al 21 maggio 2004, a Lugano,

in qualità di cointestatario unitamente a CIVI 1, __________, della cassetta di sicurezza n. 55 aperta presso la Banca __________                                            allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

indebitamente disposto della pietra topazio giallo naturale, del peso di 274,8 g pari a 1'374 carati e del valore oscillante tra i fr. 700.-- ed i fr. 6'000.-- (come a perizia giudiziaria di data 19 ottobre 2004),

depositata nella citata cassetta di sicurezza e quindi a lui affidata dal proprietario CIVI 1,

trasferendo la stessa nel dossier titoli della relazione bancaria 12044 __________ aperta presso la Banca __________ a lui intestata;

reato previsto                    dall'art. 138 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 599/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 1 (uno) mese di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 800.--.

4.  Ordina il sequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1, a crescita in giudicato del presente decreto, della pietra topazio giallo naturale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 giugno 2005, al quale sono comparsi il difensore e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;

prospettata                        in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP l’eventuale applicazione alla fattispecie dell’art. 137 cifra 2 CP (appropriazione semplice);

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale non si oppone alla derubricazione prospettata e conferma il ritiro di querela formulato nell’accordo 23 maggio 2005;

sentito                               il difensore, il quale si allinea alla prospettata derubricazione del reato e accetta il ritiro della querela;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di appropriazione indebita sub. appropriazione semplice per i fatti descritti nel decreto di accusa.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 31,137 cifra 2, 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

pronuncia

§ L’incarto è ritornato al Procuratore pubblico quanto di sua competenza.

3.     E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a ACCU 1, a crescita in giudicato di questa decisione, della pietra Topazio naturale sequestrata il 7 giugno 2004.

4.     Non si prelevano né tasse né spese.

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria: