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10.2005.113

per aver cirolato alal velocità di 131 Km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 Km/h

Ticino · 2005-05-12 · Italiano TI
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Incarto n.10.2005.113/bep

DA 828/2005

Bellinzona

12 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Krizia Genini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione

fatti avvenuti                       a __________

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 828/2005 di data 28 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'000.--.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 12 maggio 2005, al quale è comparsa l’accusata mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 828/2005 del 28 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 2’500.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino (80151)

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.2'500.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                    2'800.00       totale