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10.2005.110

per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo

Ticino · 2005-04-05 · Italiano TI
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Incarto n.10.2005.110/bep

DA 600/2005

Bellinzona

5 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1di autoveicoli

1. LESA 1

2. LESA 2

3. LESA 3

prevenuto colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.73 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.12 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a __________;

2.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’uscire dall’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un paletto posto sull’isola spartitraffico. A seguito dell’urto, il paletto veniva proiettato contro la vettura Opel targata TI __________ condotta da __________ che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 600/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 400.--.

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.04.2004.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005, limitatamente al dispositivo n. 3;

indetto                               il dibattimento 5 aprile 2005, al quale è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico con scritto14 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusato impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusato dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004.

2.     Sulle spese dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia

“lacondannadi __________

1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 400.- [...].

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-“

sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 21 febbraio 2005.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

osservache al condannato è stato assegnato il termine di tre mesi per il pagamento della multa con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinunciaa prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia del DA

fr.                       200.00       spese giudiziarie del DA

fr.                      700.00       totale