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10.2005.104

per aver importato dall'Italia e tenuto in deposito banconate false

Ticino · 2005-06-02 · Italiano TI
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Incarto n.10.2005.104/CEG

DA 699/2005

Bellinzona

2 giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         importazione e deposito di monete false,

per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive 112 banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di Milano e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 243 cpv. 1 CP, richiamata la Delega del Ministero Pubblico della Confederazione del 25.11.2004 (rif.to OCRFM/304396/Sr-Say)

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 febbraio 2005 no. DA 699/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. alla multa di fr. 200.--;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 marzo 2005;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. __________, mentre                                   il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con lettera 18 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ritirata                               dal difensore l’opposizione (cautelativa) alle risultanze dell’istruzione formale interposta con scritto 14/15 marzo 2005;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

sentiti                                il difensore, il quale postula l’assoluzione del proprio assistito.

Per l’importazione di banconote false dall’Italia alla Svizzera difetta l’aspetto soggettivo (nemmeno dolo eventuale o negligenza), poiché l’accusato non credeva le stesse fossero false: ciò è stato per la prima volta ventilato dalla di lui moglie in Svizzera. Persino in banca v’è stato,prima visu, dubbio sull’autenticità delle banconote.

Il reato di deposito di monete false non è contemplato all’art. 243 cpv. 1 CP, pertanto secondo il principionulla poena sine legel’accusato va prosciolto anche per i fatti del “secondo periodo temporale”. Inoltre va ricordato che dopo che la moglie ha sostenuto che le banconote erano false, l’accusato se ne è del tutto spossessato, dimenticandosi addirittura di averle, tanto che le ha abbandonate in cima ad un armadio allorquando ha lasciato l’appartamento;

per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ __________ autore colpevole di importazione e deposito di monete false, per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive 112 banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di __________ e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito postosub1, decaduti gli altri,

proscioglieACCU 1

dall’accusa di importazione e deposito di monete false per quanto avvenuto a __________ e __________ tra il dicembre 2003 e il luglio 2004;

assegnale tasse e le spese giudiziarie allo Stato;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                        -.--            tassa di giustizia

fr.                        -.--            spese giudiziarie

fr.                        -.--            testi

fr.                        -.--totale