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Incarto n.10.2005.104/CEG
DA 699/2005
Bellinzona
2 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di importazione e deposito di monete false,
per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dallItalia e tenuto in deposito complessive 112 banconote da LIT 50'000 luna sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di Milano e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 243 cpv. 1 CP, richiamata la Delega del Ministero Pubblico della Confederazione del 25.11.2004 (rif.to OCRFM/304396/Sr-Say)
perseguito con decreto daccusa del 25 febbraio 2005 no. DA 699/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 200.--;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 2 marzo 2005;
indetto il dibattimento 2 giugno 2005, al quale è comparso laccusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. __________, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con lettera 18 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ritirata dal difensore lopposizione (cautelativa) alle risultanze dellistruzione formale interposta con scritto 14/15 marzo 2005;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;
sentiti il difensore, il quale postula lassoluzione del proprio assistito.
Per limportazione di banconote false dallItalia alla Svizzera difetta laspetto soggettivo (nemmeno dolo eventuale o negligenza), poiché laccusato non credeva le stesse fossero false: ciò è stato per la prima volta ventilato dalla di lui moglie in Svizzera. Persino in banca vè stato,prima visu, dubbio sullautenticità delle banconote.
Il reato di deposito di monete false non è contemplato allart. 243 cpv. 1 CP, pertanto secondo il principionulla poena sine legelaccusato va prosciolto anche per i fatti del secondo periodo temporale. Inoltre va ricordato che dopo che la moglie ha sostenuto che le banconote erano false, laccusato se ne è del tutto spossessato, dimenticandosi addirittura di averle, tanto che le ha abbandonate in cima ad un armadio allorquando ha lasciato lappartamento;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E __________ autore colpevole di importazione e deposito di monete false, per avere, senza fine di falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e il luglio 2004, importato dallItalia e tenuto in deposito complessive 112 banconote da LIT 50'000 luna sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto in un cassonetto di __________ e da lui poi custodito presso un appartamento di __________ dopo averlo trasportato in Svizzera?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito postosub1, decaduti gli altri,
proscioglieACCU 1
dallaccusa di importazione e deposito di monete false per quanto avvenuto a __________ e __________ tra il dicembre 2003 e il luglio 2004;
assegnale tasse e le spese giudiziarie allo Stato;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. -.-- tassa di giustizia
fr. -.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. -.--totale