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10.2005.101

condotto l'autovettura in stato di ubriachezza (min. 2.32 - max. 3.02 grammi per mille), per la padronanza e aver abbandonato il luogo dell'incidente

Ticino · 2005-10-27 · Italiano TI
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LESA 1

Incarto n.10.2005.101/CEG

DA 628/2005

Bellinzona

27 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 3.02 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ (alcolemia: 2.18 grammi per mille) e nel __________ (alcolemia: 2.28 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.     infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una siepe ivi esistente;

fatti avvenuti a __________ __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

3.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ __________;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 febbraio 2005 n. DA 628/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 febbraio 2005;

indetto                               il dibattimento 27 ottobre 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore avv.DI 1, __________, mentre AINQ 1 con lettera 16 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i capi d’accusa nn. 1 e 2. Egli sostiene tuttavia che non vi è inosservanza dei doveri in caso d’infortunio non essendovi agli atti alcuna prova di danno a terzi a seguito dell’incidente né che vi fosse situazione di pericolo.

La pena va proporzionalmente diminuita rispetto al capo d’accusa che viene a cadere.

In ogni caso la difesa postula la concessione del beneficio della sospensione condizionale, poiché l’accusato si è sinceramente pentito e si sta sottopoendo con successo da aprile ai controlli presso il Centro Ingrado. L’accusato soffre di depressione cronica poiché si sente “inutile” dopo l’infortunio patito sul lavoro, per il quale è stato messo a beneficio dell’AI: egli necessita di fiducia e non di punizioni. In conclusione la difesa chiede che la pena venga ridotta e che sia concessa la sospensione condizionale alla stessa, se del caso nella misura temporale massima;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.     guida in stato di inattitudine,  per avere, a  __________ __________, condotto l’autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.32 - max. 3.02 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ (alcolemia: 2.18 grammi per mille) e nel __________ (alcolemia: 2.28 grammi per mille) per analogo reato?

1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ l’__________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una siepe ivi esistente?

1.3.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per avere, a __________ l’__________, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1.1, 1.2., 2 e 4; negativamente ai quesiti postisub1.3. e 3;

dichiaraACCU 1

autore colpevole diguida in stato di inattitudine(art. 91 cpv. 1 LCS) e diinfrazione alle norme della circolazione(art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 628/2005 del 21 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione da espiare;

2.       alla multa di fr. 700.— (settecento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglieACCU 1 dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per quanto accaduto a __________ l’__________;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (116),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       700.--         multa

fr.                       200.--         tassa di giustizia

fr.                       300.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'200.--totale