Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.90/CEG
DA 606/2004/PE/NG
Bellinzona
9 settembre 2004
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con lavv. Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.88 - max. 0.98 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________ il 15.09.2003;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nellimmettersi sullintersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro dellintersezione stessa;
fatti avvenuti a __________ il 15.09.2003;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 23 febbraio 2004 no. DA 606/2004/PE/NG delAINQ 1che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 9 marzo 2004;
indetto il dibattimento in data 9 settembre 2004, al quale è comparso laccusato personalmente, assistito dal suo difensore,, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17/18 maggio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto che laccusato venisse prosciolto dal reato di circolazione in stato d'ebrietà non essendovi prova sufficiente a determinare con certezza che lo stesso si trovasse in stato alcolemico al momento dell'incidente.
La difesa ha osservato in particolare che le risultanze del prelievo del sangue eseguite dal Laboratorio Bioanalitico SA non consentivano di giungere alla conclusione che l'accusato conducesse nella circostanza con un tasso di alcolemia punibile. Non era infatti chiaro né provato il momento esatto in cui questi avesse cessato di bere. Di conseguenza, tenuto conto della massa corporea del Signor ACCU 1 (1.90 x 90 kg), la difesa ha sostenuto la necessità di porsi in una situazione di cosiddetto "assorbimento lento", ciò che potrebbe implicare - e il dubbio qui deve profittare all'accusato - che al momento critico il conducente non raggiungesse il tasso dello 0.8 g/mille e che questo tasso sia aumentato nel seguito, fino alla fase del prelievo, siccome in fase di assorbimento. Dubbi a favore dell'accusato risulterebbero a dire della difesa pure dallo scritto 27 aprile 2004 del Laboratorio Bioanalitico SA al difensore, ma anche dal referto stesso 15 settembre 2003, nel quale si legge che il calcolo dell'alcolemia al momento critico non è eseguibile.
Il reato di infrazione alle norme di circolazione stradale non è in sé stato contestato, per quanto non riferito a uno stato psico-fisico legato all'alcolemia.
Di conseguenza è stata richiesta una riduzione della pena, così come, proporzionalmente, limporto per le tasse e le spese di giustizia;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________ il 15.09.2003, lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.88 - max. 0.98 grammi per mille)?
1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nellimmettersi sullintersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro dellintersezione stessa?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv.1, 90 cifra 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub2, in modo parzialmente affermativo al quesito postosub1.2., negativamente ai quesiti postisub1.1. e 3.;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003, nellimmettersi sullintersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro dellintersezione stessa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglieACCU 1 dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, in virtù del principio in "dubio pro reo" non avendo il giudice raggiunto il convincimento sulla base degli atti, e in particolare del referto d'analisi 15.9.03 del Laboratorio Bioanalitico SA (vedi in specie lettera 27.4.04 del suddetto Laboratorio al difensore), che l'accusato abbia condotto l'autovettura in stato di ebrietà;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.--totale