Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.64-1
51/00
Lugano
6 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Ferruccio Robbiani
arch. Dario Medici
segretario giudiziario
Armando Petrini
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
Contro
COES 1
patr. da PR 1
relativamente al mapp. n. 2003 RFD __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1. 1.1. COES 1 è proprietario del mapp. no. 2003 di __________, fondo non edificato di complessivi mq 2601 ubicato in località __________.Il PR di __________ approvato il 3.12.1985 dal Consiglio di Stato inserì la parte meridionale della particella ed altri fondi confinanti in un comparto AP-EP riservato alle attività sportive. Per il resto il terreno fu accluso alla zona edificabile R3.Successivamente le infrastrutture sportive furono attuate senza occupare per intero larea originariamente riservata nel piano di utilizzo, motivo per cui il Comune ritenne di utilizzare il sedime in esubero per soddisfare altri bisogni della collettività ed in particolare per la costruzione di abitazioni a carattere sociale. La nuova destinazione fu formalizzata nella variante approvata il 19.12.1989 dal Consiglio di Stato.Questultimo, con risoluzione 2.10.1990, accordò un sussidio per lacquisto dei terreni coinvolti nelloperazione, mentre il Consiglio Comune, nel corso della seduta del 9.3.1992, concesse un credito quadro per lacquisto di varie particelle, tra cui anche la proprietà COES 1 al mapp. no. 2003, conformemente agli obiettivi del PR.In data 24.2.1999 il Dipartimento del territorio approvò una variante di poco conto vertente sulla rettifica del confine dellarea AP-EP che determinò la riduzione del vincolo a carico della part. no. 2003 a soli mq 538.1.2. Il ISEP 1 ha quindi promosso la presente procedura finalizzata allespropriazione del mapp. no. 2003 in ragione di mq 538 contro versamento di unindennità di fr. 140.- il mq. Gli atti sono stati pubblicati dal 14.12.2000 al 13.1.2001.Con memoria 9.1.2001 il proprietario si è opposto allintervento espropriativo, opposizione che ha confermato alludienza del 6.3.2001 contestando pure lindennità offerta.Esperita listruttoria e caduta lipotesi di una transazione, il Tribunale si è pronunciato sullopposizione, respingendola, con sentenza del 15.12.2004 cresciuta incontestata in giudicato.
2. 2.1. Giusta lart. 9 Lespr. lespropriazione formale presuppone il versamento di una piena indennità che, a compensazione del danno indotto dallintervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le stesse condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).Lindennità consta, in particolare, dellintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734 ss).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente nellanno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli alloggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento e tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27).Pure da considerare sono le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.) purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).Lapplicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece lidentità con loggetto paragonato. E tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dellevoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27).In questottica le punte estreme ossia i prezzi di gran lunga al di sopra o al di sotto della media stipulati in un contratto isolato ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dellestimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).2.2. Qualora in precedenza il fondo fosse stato colpito da espropriazione materiale e quindi, privato della componente edilizia, avesse conservato soltanto il valore residuo agricolo, le indennità devono essere valutate singolarmente secondo i principi che reggono ciascun tipo di espropriazione a meno che, nellintervallo tra luna e laltra, i prezzi dei terreni agricoli non abbiano subito modifiche significative (DTF 114 Ib 108; RDAT II-1991 no. 68 c. 2 e rinvii).
3.3.1. Nella fattispecie concreta il proprietario, limitatosi a contestare genericamente lindennità offerta, non ha affrontato il tema specifico dellespropriazione materiale. Ciò nonostante, visto lassetto del fondo, il Tribunale è tenuto a vagliare dufficio se ne siano adempiuti i presupposti (DTF 116 Ib 235; RDAT I-1993 no. 53 c. 3) risalendo alla data di entrata in vigore del vincolo pianificatorio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).3.2. Lespropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, si riconduce in sintesi ad uningerenza particolarmente grave nelluso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i diritti di proprietà specie quello di edificare il fondo oppure ad uningerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nelluna e nellaltra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che latto limitativo sia definitivo e comprometta una concreta o quantomeno prevedibile possibilità di miglior uso oltre che la libera disponibilità del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a).3.2. Il mapp. no. 2003 ha una conformazione allungata alquanto irregolare laddove presenta un fronte stradale di ca. 208 ml ed una profondità variabile da un minimo di ca. 5 ml in corrispondenza con la rientranza formata dal mapp. no. 2239 ad un massimo di ca. 21 ml misurata allangolo confinante con il mapp. no. 2002.La superficie esproprianda colpita con un vincolo AP-EP non si presta ad uno sfruttamento autonomo ai fini edilizi e di conseguenza laccertamento dei presupposti dellespropriazione materiale va eseguito in rapporto allintero fondo (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no. 180).Il predetto vincolo esiste ininterrottamente dal 1985. Le successive varianti del 1989 e del 1999 ne hanno confermato la pubblica utilità limitandosi la prima ad una modifica di destinazione, e la seconda ad un adeguamento dei confini. Il sedime restante della particella era ed è rimasto attribuito alla zona edificabile R3.Ridotta a questa constatazione lanalisi sembrerebbe deporre contro il verificarsi di unespropriazione materiale nella misura in cui la parte libera da vincoli, specie quella centrale più ampia, parrebbe comunque prestarsi alledificazione (costruzione di ca. ml 7.50 x 18).Posto in questi termini il ragionamento è però incompleto. Infatti lo stato del fondo ed il suo potenziale edificatorio devono essere accertati alla luce di tutti gli elementi che lo qualificano influenzandone le possibilità di sfruttamento e tra questi si annovera, in particolare, anche il piano viario. Questultimo attesta che nel 1985 il ciglio esterno del marciapiede della strada SR 7.2 (tratta 6) distava ml 16.50 dallasse del fiume __________. Il tracciato della strada invadeva quindi la part. no. 2003 per una profondità di ca. ml 7.20 lungo tutto il suo fronte orientale, circostanza verificabile sui piani in base a vari punti di misurazione. Negli anni successivi la situazione è rimasta invariata.Aggiungendo al tracciato stradale 4 m di arretramento e 4 m di distanza dai confini, nella parte centrale del terreno rimane un triangolo del tutto inadatto ad essere sfruttato razionalmente secondo i parametri di zona, mentre la parte settentrionale si trova ad essere occupata quasi interamente dalla strada.Ne consegue che nel 1985 la proprietà è stata colpita da espropriazione materiale poiché, completamente urbanizzata, facilmente accessibile, servita dalla canalizzazione di scarico e dallacquedotto, senza le restrizioni dettate dal PR sarebbe senzaltro stata attribuita interamente alla zona R3 di cui costituisce il naturale e logico prolungamento.
4.4.1. Lindennitàper espropriazione materiale corrisponde al minor valore indotto dalla restrizione e cioè alla differenza riscontrabile tra il valore del fondo libero dal divieto (valore edilizio) ed il valore del fondo colpito che si riduce normalmente a quello di un buon terreno agricolo (DTF 114 Ib 174 c. 3a, 122 II 326 c. 6c/bb). Lestimo va effettuato retrospettivamente alla data di entrata in vigore del vincolo definitivo (DTF 114 Ib 286 c. 5 p. 293).La data decisiva per il calcolo dellindennità per espropriazione formale è, invece, il giorno dellemanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione oppure quella dellanticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.).In concreto si prescinde dalla regola generale (cfr. consid. 2.2.) e quindi dalla doppia stima applicando invece quella unica giacché è principio acquisito che dal 1977 in poi i prezzi dei terreni agricoli non hanno conosciuto unevoluzione significativa (RDAT II-1994 no. 64 p. 123, II-1997 no. 35
c. 3.1.).4.2. Il Tribunale di espropriazione ha già avuto modo di pronunciarsi nellambito di altre procedure espropriative dipendenti da vincoli istituiti con il PR/85, tra laltro considerando adempiuti i presupposti dellespropriazione materiale e quindi con dies aestimandi al 1985. Ai fini dellindennità espropriativa aveva effettuato unapprofondita indagine sui valori di mercato riferibili alla zona R3 di __________ limitandosi, in ragione della rapida evoluzione dei prezzi, a quelli vigenti nel periodo 1985/1986.Non si ha motivo di ignorare quei dati che si riportano integralmente:- fr. 85.- il mq per il mapp. no. 1720 di mq 1310, loc. __________ (iscr. a RF il 15.1.1985 al d.g. 69);- fr. 85.- il mq per il mapp. no. 2309 di mq 1196, loc. __________ (iscr. a RF il 15.1.1985 al d.g. 70);- fr. 144.- il mq per il mapp. no. 2299 di mq 903, loc. __________ (iscr. a RF il 23.11.1985 al d.g. 1544);- fr. 148,. Il mq per il mapp. no. 2298 di mq 679, loc. __________ (iscr. a RF il 26.3.1986 al d.g. 394). Esercizio di un diritto di compera costituito nel 1985;- fr. 148.- il mq per il mapp. no. 2316 di mq 678, loc. __________ (iscr. a RF il 13.6.1986 al d.g. 789).Su tali basi è stata accordata unindennità di fr. 140.- il mq per espropriazione materiale e formale della part. no. 1999 posta in località __________ (sentenza del 13.2.1989 inc. no. 42/86) e delle part. no. 1995/1996 pure a __________ (sentenza del 13.2.1989 inc. no. 13/87 confermata dal TRAM con sentenza del 18.8.1989 inc. no. ES 5/89).Lindennità qui offerta dal Comune di fr. 140.- il mq riflette i predetti giudizi benché, per la verità, il mapp. no. 2003, pur essendo razionalmente edificabile, non è sfruttabile in maniera ottimale come i terreni presi a confronto. Pertanto, essendo favorevole allespropriato, va confermata nel suo ammontare.
5.Lindennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale fissato dal Tribunale federale e decorrono dal giorno in cui lespropriato ha, per la prima volta, manifestato in modo inequivocabile lintenzione di farsi risarcire (DTF 120 Ib 465 c. 5d; 125 II 1 c. 3b/aa; Riva, op. cit., no. 201).In concreto questa volontà emerge chiaramente dallo scritto del 30.1.1998 per cui gli interessi sono conteggiati secondo lo schema seguente:- del 4% dal 30.1.1998 al 31.12.2000- del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002- del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003- del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara e pronuncia
1. Per lespropriazione materiale e formale di ca. mq 538 del mapp. no. 2003 Il ISEP 1 è tenuto a versare unindennità di fr. 140.- il mq oltre interessi ai seguenti saggi annui:- del 4% dal 30.1.1998 al 31.12.2000- del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002- del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003- del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1500.- sono a carico del ISEP 1 con lobbligo di corrispondere allespropriato fr. 700.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
- RA1
- PR1
per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini