Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.54
46/99
Lugano
25 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
ing. Eraldo Pianetti
segretario
Armando Petrini
statuendo sulla pretesa di indennità per espropriazione materiale presentata in data 10 settembre 1999 da
MIST 1MIST 2rappr. dallo studio legale PR 1
Contro
COEP 1
rappr. PR 2
in relazione al mapp. n. 107 RFD di S__________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il mapp. no. 107 di S__________ è ubicato sul limitare occidentale del vecchio nucleo. Di conformazione alquanto irregolare si estende da nord, con una parte ampia ma spigolosa in declivio, verso sud dove si riduce ad una striscia allungata pianeggiante. Esso è edificato nella sua parte superiore confinante con la strada comunale al mapp. no. 109 che scende nella campagna sottostante e si collega con la nuova strada di circonvallazione.Il terreno è così censito a RF:sub. A) autorimessa mq 11sub. B) tettoia mq 34sub. C) posteggio mq 57sub. d) incolto mq 266sub. e) prato mq 1195totale mq 15631.2. Con risoluzione 22.1.1991 il Consiglio di Stato approvò parzialmente il PR di S__________ invitando però il Comune ad attuare una serie di adeguamenti oltre che a riesaminare il territorio edificabile e quindi a ripubblicare integralmente il piano. Il mapp. no. 107 era attribuito per la parte alta alla zona residenziale a 2 piani (R2) e per il resto alla zona agricola, soluzione che i proprietari non contestarono.Nellambito della conseguente revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 10/11.10.1994, il terreno fu assegnato in parte alla zona spazi liberi ed in parte alla zona di espansione del nucleo (EN Comparto A Prato Rotondo), questultima destinata alla costruzione di unità edilizie principali ed accessorie alternate a corti e spazi liberi secondo modalità definite nelle norme di applicazione. A cavallo del mapp. no. 107 e del confinante mapp. no. 106 fu inoltre inserito un posteggio pubblico (P2) completato con una strada di servizio (16).Il Consiglio di Stato approvò la revisione riservate alcune modifiche che qui non interessano con risoluzione del 15.3.1995 respingendo contestualmente il ricorso interposto dai proprietari del mapp. no. 107 che postulavano lo stralcio della nuova zona EN e del posteggio P2.I proprietari, riproponendo sostanzialmente le medesime censure, adirono quindi il Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) che, con sentenza 2.7.1996, accolse parzialmente il ricorso annullando la decisione impugnata per quanto riferita alla zona EN e confermando, invece, il vincolo con destinazione posteggio pubblico. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale federale fu respinto con sentenza del 28.1.1997.Negli anni successivi furono approvate altre varianti al piano di utilizzo che non coinvolgono la part. no. 107.1.3. Con memoria 10.9.1999 MIST 1 e MIST 2 hanno adito il Tribunale di espropriazione chiedendo che sia accertata lespropriazione materiale del mapp. no. 107, riconducibile al vincolo a posteggio pubblico P2, e sollecitando inoltre un risarcimento per tale titolo di fr. 258'750 oltre interessi al 5% dal 22.4.1997. Essi argomentano che il vincolo avrebbe precluso la possibilità di sfruttare la proprietà a scopi edilizi, ritenuto che il precedente assetto pianificatorio dipendente dal PR/91 garantiva ledificabilità dei 2/3 ca. della proprietà. Da ciò lindennità richiesta che si compone di fr. 250.- il mq per la parte già edificabile (mq 903) e di fr. 50.- il mq per la superficie restante (mq 660), a sua volta svalutata poiché da considerarsi, ormai, come semplice zona agricola e non più area di respiro rivalutante per il settore residenziale.La pretesa è contestata dal Comune secondo cui qualora anche il posteggio P2 fosse stato annullato, lintero comparto territoriale sarebbe stato escluso dalla zona edificabile. Tale conclusione troverebbe riscontro inequivocabile tanto nelle stesse argomentazioni di ordine pianificatorio svolte dai proprietari nellambito della procedura ricorsuale contro la revisione del PR, quanto nella sentenza del TPT che ha peraltro stralciato lintera zona EN senza procedere al rinvio degli atti al Comune per un nuovo riazzonamento. Per altro verso, al momento dellentrata in vigore del vincolo, il fondo non aveva le qualità intrinseche di un terreno edilizio né prospettive di miglior uso ed i proprietari non avevano manifestato lintenzione concreta di edificare il sedime. Di conseguenza i requisiti dellespropriazione materiale non sarebbero adempiuti.Esperita listruttoria le parti sono comparse alludienza finale riconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.
2.2.1. Lespropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità quando lente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta un divieto o una limitazione particolarmente grave delluso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene generalmente riferiti al diritto di costruire privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.Anche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale quando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in maniera tale che, fosse loro negato lindennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.In entrambi i casi ledificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile in un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con linstaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no. 123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dellatto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento deducibili tanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto dalleffettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e dalle qualità intrinseche del fondo onde accertare se, al momento dellistituzione del vincolo, ledificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente plausibile.Il Tribunale è tenuto a procedere dufficio allindagine (DTF 116 Ib 235; RDAT I-1993 no. 53 c. 3).2.2. La giurisprudenza associa allistituto dellespropriazione materiale i concetti di dezonamento e di non-attribuzione.Un dezonamento si produce quando lautorità pianificatoria estromette un fondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla legge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non edificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non ha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale questultima essendo subordinata allimprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva delledificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).Dà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione lautorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzo conforme alla LPT, omette di assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo unopinione diffusa la non-attribuzione di principio non adempie ai presupposti di unespropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). Infatti lordinamento giuridico vigente ed in particolare la garanzia della proprietà, non riconoscono al titolare alcun diritto generico allattribuzione del fondo ad una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente e dotato delle infrastrutture minime (DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c. 6a, 455 c. 4a).Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato linserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora qualora lazzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili al principio della buona fede, istituto questultimo che sembrerebbe peraltro estendersi allinsieme degli aspetti che caratterizzano leccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nellente pubblico e che questi a deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).2.3. Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Di conseguenza per il giudizio sullespropriazione materiale è decisiva la data di entrata in vigore della misura restrittiva che è causa del deprezzamento (Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).Nellordinamento giuridico ticinese latto pianificatorio che definitivamente programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale istituendo, tra laltro, anche le restrizioni che fossero motivate da necessità pubbliche è il PR (art. 24 LALPT, 14 LPT). Lapprovazione del Consiglio di Stato ne sancisce lentrata in vigore e con ciò, oltre ad essere giuridicamente vincolante, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche pianificate (art. 39 cpv. 1 e 40 LALPT).
3.3.1. Il PR/91 è il primo piano di utilizzo di S__________ e pertanto lestromissione della parte meridionale del mapp. no. 107 dalla zona edificabile si configura come semplice non-attribuzione. Il quesito se un azzonamento differente orientato verso ledificabilità di quel sedime fosse allora ragionevolmente ipotizzabile, va risolto negativamente.Innanzitutto poiché oltre ad essere esclusa dalle zone edificabili delineate in applicazione del DEPT del 29.1.1980 (cfr. piano), la superficie era pure esclusa dal perimetro del PGC provvisorio (cfr. estratto) e quindi dal territorio urbanizzato o da urbanizzare annoverandosi, invece, tra i terreni idonei alla campicoltura.Daltra parte essa non apparteneva al territorio largamente edificato, concetto questultimo che la giurisprudenza interpreta restrittivamente assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni le cosiddette Baulücken a tal punto segnati dallimpronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altro destinazione (Riva, op. cit., no. 159, DTF 121 II 417 c. 5°, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p. 33 c. 4°; RDAF 1999 I p. 392 c. 4°; RDAT II-1998 no. 48
c. 5b, II-2000 no. 74). Infatti, prescindendo da alcune case lungo la strada cantonale per D__________ ancora appartenenti al nucleo vecchio e da qualche baracca, il comparto in esame, adagiato immediatamente ad ovest della strada al mapp. no. 109, non era insediato bensì occupato da piccoli orti e giardini ed era marcato da una forte componente agricola; la strada stessa costituiva una sorta di confine naturale rispetto al vecchio nucleo.Da ciò la constatazione che la parte meridionale del mapp. no. 107 non aveva le qualità di unarea edificabile e che tantomeno costituiva una necessità nellazzonamento ai fini edificatori. Ne da ulteriore conferma la risoluzione di approvazione del PR/91 laddove il Consiglio di Stato annotò che la contenibilità del piano andava oltre le prevedibili necessità del Comune e specificò che eventuali proposte future di ampliamento della zona edificabile avrebbero dovuto essere giustificate da un interesse pubblico preponderante (ris. del 22.1.1991 p. 30).Non è trascurabile, infine, che i proprietari non impugnarono il piano, segno che non avevano aspettative concrete e che non intendevano destinare la superficie ad un altro uso.Di conseguenza nel 1991 la parte esclusa dalla zona edilizia non è stata colpita da espropriazione materiale.3.2. Il PR/91 attribuì invece la parte alta del fondo alla zona R2 garantendone così, secondo gli istanti, ledificabilità.Largomento trascura, tuttavia, che il Consiglio di Stato, pur approvando il piano delle zone, rilevò il carattere conflittuale della zona R2 con i principi pianificatori propugnati dal Piano direttore cantonale e suggerì di riesaminare la situazione nellottica di una densificazione degli insediamenti almeno in quelle parti di territorio dove non era necessario, per particolari ragioni paesaggistiche, mantenere la zona. Il Comune fu quindi invitato a tenerne conto ed a formulare proposte concrete nellambito dellaggiornamento del PR da ripubblicare integralmente (ris. del 22.1.1991 p. 30-31, 52-53, p. 64).Perciò ben difficilmente si può dedurre dal PR/91 una garanzia assoluta di edificabilità.
4.4.1. Il PR/95 modificò la situazione nella misura in cui il Comune propose, per la località P__________ R__________, listituzione di una zona EN e di un posteggio pubblico P2. Tali provvedimenti colpirono la parte alta del mapp. no. 107 che, per il resto, si trovò posto in zona spazi liberi. In esito alla procedura ricorsuale innescata dai proprietari la zona EN fu annullata ed il posteggio confermato (dispositivo no. 1 della sentenza del TPT del 9.7.1996).Occorre dunque stabilire quale sarebbe stata la destinazione del fondo in assenza del vincolo.Il ragionamento va impostato su due premesse fondamentali. Innanzitutto con la risoluzione di approvazione del PR/95 i documenti relativi al previgente PR/91 furono dichiaratamente abrogati (ris. del 15.3.1995 p. 52 disp. no. 10). In secondo luogo, per questo motivo, la successiva decisione del TPT ad eccezione del vincolo P2 confermato creò un vuoto pianificatorio in quello specifico comparto già inserito in zona R2 e poi EN.Infatti lo stralcio della zona EN non ripristinò la previgente zona R2 poiché questa era oramai abrogata, ma nemmeno comportò sic et sempliciter lattribuzione ad una zona non edificabile poiché il TPT non è autorità pianificatoria e dunque non poteva certamente decretare la nuova destinazione del comparto. Sotto questo profilo lomesso rinvio degli atti al Comune è di secondaria importanza dal momento che questultimo, in quanto autorità preposta, ha lobbligo di pianificare (art. 2 LPT, 3 LALPT) e pertanto, in applicazione analogica dellart. 37 LALPT, in esito al ricorso e conformemente ai suoi considerandi, era tenuto a valutare nuove e compatibili ipotesi di azionamento (cfr. BVR 1987 p. 181 ss; Ruch, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 26 no. 36).Nel frattempo vi ha provveduto con la variante approvata dal Consiglio di Stato il 15.6.2004 che ha ridimensionato il posteggio P2 ed attribuito alla zona agricola tutta larea racchiusa tra la strada al mapp. no. 109 e la circonvallazione.4.2. Detto questo, rispetto al 1991, nel 1995 il quadro generale non aveva subito cambiamenti sostanziali. Il territorio ad ovest del nucleo ed a valle della strada al mapp. no. 109, di cui era stata confermata lestromissione dal perimetro delle canalizzazioni (cfr. estratto PGS), si presentava ancora come località prevalentemente campestre punteggiata solo qua e là da alcune baracche e tettoie. La strada stessa demarcava sempre il limite tra le costruzioni del nucleo e la sottostante zona agricola mentre gli insediamenti facevano da cornice solo alla strada cantonale per D__________. La constatazione del TPT (sentenza cit. consid. 5.4) che la superficie non apparteneva al territorio largamente edificato e che, in ragione del sovradimensionamento del PR, unestensione del perimetro edificabile non rispondeva ad alcuna concreta necessità, è dunque pienamente condivisibile.Pure non vi erano elementi riconducibili al principio della buona fede che legittimassero una concreta aspettativa di edificabilità né risulta che i proprietari avessero investito somme considerevoli in vista dellurbanizzazione e delledificazione del fondo.Non è riscontrabile, infine, alcuna violazione del principio della parità di trattamento già solo per il fatto che lannullamento della zona EN ha colpito un intero comparto e non soltanto la part. no. 107.Considerate tali circostanze, che depongono univocamente contro la tesi delledificabilità, il PR/95 non ha determinato lespropriazione materiale del fondo.
5.Laddebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui qualora lespropriazione formale fosse contestata, listante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali comè consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48) compreso quindi lobbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Listanza di risarcimento per espropriazione materiale di MIST 1 e MIST 2 in relazione al mapp. n. 107 di S__________ è respinta.
2.La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico degli istanti con lobbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 2'000.- per ripetibili. Gli istanti rispondono con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini