Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.510/CEG
DA 3695/2004
Bellinzona
21 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio __________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata alluso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--;
2. lesioni semplici,
per avere, a __________, il 13.8.2003, allinterno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup rispettivamente 123 cifra 2 CP;
perseguita con decreto daccusa del 10.11.2004 no. DA 3695/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusata in data 23 novembre 2004;
indetto il dibattimento 21 aprile 2005, al quale sono comparsi laccusata personalmente, assistita dal proprio difensore avv. __________, l,, nonché la parte civile, __________;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettata la derubricazione del reato di lesioni semplici dal cpv. 2 al cpv. 1 dellart. 123 CP;
sentiti la parte civile, la quale ha chiesto semplicemente che la giustizia facesse il suo corso, dicendosi disposta a perdonare laccusato per quanto accaduto, dopo che anche lei si è scusata;
il Procuratore Pubblico, il quale si è rimesso al giudizio del giudice per quanto attiene linfrazione alla LStup e non si è opposto al fatto che per le lesioni semplici laccusata venga condannata in base al cpv. 1 e non al cpv. 2 dellart. 123 CP;
il difensore, il quale ha domandato il proscioglimento dallaccusa legata alla LStup per il ruolo del tutto marginale avuto dallaccusata, che si limitava a fare lautista ad inizio e a fine giornata della titolare e ad aiutare, saltuariamente, nella preparazione dei sacchetti profumati di canapa.
Non contesta i fatti oggetto del reato di lesioni semplici per quanto a sensi del cpv. 1 dellart. 123 CP, ma chiede venga applicato lart. 66 CP e che sia quindi pronunciata una condanna di una multa di al massimo fr. 200.--. Infine ha dichiarato che laccusata voleva scusarsi, come poi avvenuto in aula, e risarcire la signora __________ con fr. 200. pari alla multa da lei comminata per la sua condanna;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E __________ autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio__________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata alluso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--?
1.2. lesioni semplici, per avere, a __________, il 13.8.2003, allinterno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti (art. 123 cpv. 2 CP)?
1.2.1. lesioni semplici, nelle circostanze di cui al punto 1.2., senza uso di strumento pericoloso (art. 123 cpv. 1 CP)?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1. Può trovare applicazione al reato di lesioni semplici lart. 66 CP (libera attenuazione della pena per caso lieve)?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cifra 4, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1.2.1., 2., 2.1. e 4.; negativamente ai quesiti postisub1.1. e 1.2.; decaduto il quesito postosub3.;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole dilesioni semplici(art. 123 cifra 1 CP), per i fatti compiuti a __________ il 13.8.2003 allinterno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200. (duecento);
2.al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);
dà attoche al dibattimento le parti hanno raggiunto un accordo giudiziale secondo cui, a titolo di scuse e risarcimento, la Signora __________ simpegna a pagare la multa di fr. 200. (duecento) inflitta con decreto daccusa cresciuto in giudicato alla parte civile Signora __________;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie __________dallaccusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.--totale
Il giudice: Il segretario: