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10.2004.502

circolazione in stato di ebrietà, sbandamento

Ticino · 2005-03-21 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2.infrazione alle norme delle circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

fatti avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato,

ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa

della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data

17.12.2001;

posti                                a giudizio i seguentiquesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

1.2.infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Lugano in data 17.12.2001

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1

CPS e, se sì, quale?

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .

8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;

dichiara                           ACCU 1,,,,,,,

,

colpevoledi

1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata

__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22

grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:

2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per

analogo reato;

2.   infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.

di conseguenza

condanna                        ACCU 1,,,,,,,

,;

1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.

ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).

5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al

condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica

per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto

ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di

consulenza psicoeducativaad operadell’Ingrado, Centro di Cura

dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)

per l’intera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'000.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     400.00       spese giudiziarie

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

E. 3 Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

E. 5 Quale norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo.

E. 6 Quale ulteriore norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto ordine al condannato di sottoporsi a regolari controlli e sedute di consulenza psicoeducativa ad opera dell’Ingrado, Centro di Cura dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83) per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo. ordina La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. ammonisce formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione : Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                               Il segretario: Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 2'000.00      multa fr.     300.00       tassa di giustizia fr.     400.00       spese giudiziarie Fr. 2'700.00 Totale

E. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato,

ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa

della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data

17.12.2001;

posti                                a giudizio i seguentiquesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

1.2.infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Lugano in data 17.12.2001

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1

CPS e, se sì, quale?

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .

8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;

dichiara                           ACCU 1,,,,,,,

,

colpevoledi

1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata

__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22

grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:

2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per

analogo reato;

2.   infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.

di conseguenza

condanna                        ACCU 1,,,,,,,

,;

1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.

ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).

5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al

condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica

per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto

ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di

consulenza psicoeducativaad operadell’Ingrado, Centro di Cura

dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)

per l’intera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'000.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     400.00       spese giudiziarie

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.502 ROC/MAM

DA 4188/2004

Bellinzona

21 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di1.  circolazione in stato di ebrietà

per avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2.infrazione alle norme delle circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

fatti avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

2.Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato,

ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa

della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data

17.12.2001;

posti                                a giudizio i seguentiquesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

1.2.infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Lugano in data 17.12.2001

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1

CPS e, se sì, quale?

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .

8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;

dichiara                           ACCU 1,,,,,,,

,

colpevoledi

1.circolazione in stato di ebrietà

per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata

__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22

grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:

2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per

analogo reato;

2.   infrazione alle norme delle circolazione

per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.

di conseguenza

condanna                        ACCU 1,,,,,,,

,;

1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.

ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).

5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al

condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica

per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto

ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di

consulenza psicoeducativaad operadell’Ingrado, Centro di Cura

dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)

per l’intera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ammonisceformalmentel’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'000.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     400.00       spese giudiziarie