Sachverhalt
avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCS;
2.infrazione alle norme delle circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
fatti avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2.Alla multa di fr. 1'000.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto daccusa impugnato,
ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa
della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data
17.12.2001;
posti a giudizio i seguentiquesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
1.1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
1.2.infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano in data 17.12.2001
5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1
CPS e, se sì, quale?
7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. art. 41 cfr. 4 CPS .
8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;
dichiara ACCU 1,,,,,,,
,
colpevoledi
1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22
grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:
2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per
analogo reato;
2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.
di conseguenza
condanna ACCU 1,,,,,,,
,;
1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.
ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).
5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al
condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica
per lintera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto
ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di
consulenza psicoeducativaad operadellIngrado, Centro di Cura
dellAlcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)
per lintera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
E. 3 Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
E. 5 Quale norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo.
E. 6 Quale ulteriore norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto ordine al condannato di sottoporsi a regolari controlli e sedute di consulenza psicoeducativa ad opera dell’Ingrado, Centro di Cura dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83) per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente dispositivo. ordina La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. ammonisce formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione : Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Ministero pubblico della Confederazione, Berna La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Claudio Rotanzi Michele Maggi Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 2'000.00 multa fr. 300.00 tassa di giustizia fr. 400.00 spese giudiziarie Fr. 2'700.00 Totale
E. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2.Alla multa di fr. 1'000.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto daccusa impugnato,
ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa
della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data
17.12.2001;
posti a giudizio i seguentiquesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
1.1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
1.2.infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano in data 17.12.2001
5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1
CPS e, se sì, quale?
7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. art. 41 cfr. 4 CPS .
8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;
dichiara ACCU 1,,,,,,,
,
colpevoledi
1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22
grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:
2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per
analogo reato;
2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.
di conseguenza
condanna ACCU 1,,,,,,,
,;
1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.
ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).
5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al
condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica
per lintera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto
ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di
consulenza psicoeducativaad operadellIngrado, Centro di Cura
dellAlcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)
per lintera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.502 ROC/MAM
DA 4188/2004
Bellinzona
21 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di1. circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCS;
2.infrazione alle norme delle circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
fatti avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
1.Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
2.Alla multa di fr. 1'000.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dallart. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualenon contesta i fatti di cui al decreto daccusa impugnato,
ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa
della libertà personale, come pure la non revocadel beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data
17.12.2001;
posti a giudizio i seguentiquesiti:
1.È ACCU 1 autore colpevole di
1.1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
1.2.infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano in data 17.12.2001
5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1
CPS e, se sì, quale?
7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. art. 41 cfr. 4 CPS .
8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;
dichiara ACCU 1,,,,,,,
,
colpevoledi
1.circolazione in stato di ebrietà
per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto lautovettura __________ targata
__________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 max. 2.22
grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:
2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per
analogo reato;
2. infrazione alle norme delle circolazione
per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.
di conseguenza
condanna ACCU 1,,,,,,,
,;
1.Alla pena di90 (novanta) giornidi detenzionesospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.Allamultadifr. 2'000.- (duemila), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Al pagamento della tassa di giustizia diFr. 300.-e delle spese giudiziarie diFr. 400.--.
ed inoltre4.Non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001,ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni(art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).
5.Qualenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), èordinato al
condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevandaalcolica
per lintera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
6.Quale ulteriorenorma di comportamento(art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto
ordine al condannato di sottoporsia regolari controlli e sedute di
consulenza psicoeducativaad operadellIngrado, Centro di Cura
dellAlcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)
per lintera durata del periodo di provadi cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
ordinaLa condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie