Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
e
ACCU 2,
difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di1.ACCU 1
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale dello stabile di cui sub. 1, non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
E. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1,, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004, rispettivamente 1 dicembre 2004;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore del signor ACCU 1, il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i capi dimputazione per errore sui fatti ai sensi dellart. 19 CPS. La medesima conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta Garantenpflicht e che non cera alcun rapporto di lavoro con il signor __________. In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito la parola al difensore del signor ACCU 2, il quale afferma che lesposizione fatta dal collega vale anche per il suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, lassoluzione da entrambi i capi dimputazione e, in via subordinata, limitatamente al secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito laccusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
1.1.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?
2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di:
2.2.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
2.2.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie1.ACCU 1
dallaccusa di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
caricala tassa e le spese del procedimento che lo concerne allo Stato;
proscioglie2.ACCU 2
dallaccusa di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,
e lo dichiaraautore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti compiuti a Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
condanna 2. ACCU 2
Dispositiv
- alla multa di fr. 1000.-- (mille);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dellimmigrazione, dellintegrazione e dellemigrazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.494
10.2004.495
DA 3906/2004
DA 3907/2004
Bellinzona
18 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
e
ACCU 2,
difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di1.ACCU 1
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale dello stabile di cui sub. 1, non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 24 novembre 2004 n. DA 3906/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
2. ACCU 2
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo gennaio 2000 - giugno 2002, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ di proprietà della ditta __________, della quale egli era presidente con firma collettiva a due, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo ottobre 2002 - ottobre 2004, impiegato __________ quale manutentore di stabili da lui amministrati, sapendolo non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1,, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004, rispettivamente 1 dicembre 2004;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore del signor ACCU 1, il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i capi dimputazione per errore sui fatti ai sensi dellart. 19 CPS. La medesima conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta Garantenpflicht e che non cera alcun rapporto di lavoro con il signor __________. In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito la parola al difensore del signor ACCU 2, il quale afferma che lesposizione fatta dal collega vale anche per il suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, lassoluzione da entrambi i capi dimputazione e, in via subordinata, limitatamente al secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito laccusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
1.1.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?
2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di:
2.2.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
2.2.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie1.ACCU 1
dallaccusa di:
1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
caricala tassa e le spese del procedimento che lo concerne allo Stato;
proscioglie2.ACCU 2
dallaccusa di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,
e lo dichiaraautore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,
per i fatti compiuti a Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
condanna 2. ACCU 2
1. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale dellimmigrazione, dellintegrazione e dellemigrazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr.1000.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 totale