Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 giugno 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere causato per negligenza la morte di __________,
e meglio per avere, circolando alla guida della sua auto Audi A4 sulla via San Gottardo, in territorio di __________, con un tasso di alcolemia compreso tra lo 0.40 e 0.77 g/kg, svoltando per la via Camoghé, omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario sopraggiungente in senso inverso, non avvedendosi così del motociclista __________ che, complice leccessiva velocità, non riusciva ad evitare lo scontro e che decedeva poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate;
fatti avvenuti a __________ in data 15 settembre 2003;
reato previsto dallart. 117 CPS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 4029/2004 di data 1 dicembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 35 (trentacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 1'000.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 giugno 2005, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal proprio difensore, il patrocinatore della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale premette come la questione centrale sia quella di appurare se la vittima fosse stata visibile allimputato. A tal proposito rileva come le prime dichiarazioni di questultimo siano fonte di dubbi. Sicuramente il prevenuto non ha prestato attenzione sufficiente al traffico inverso prima di effettuare la manovra che ha dato origine allincidente. La perizia attesta che la motocicletta era visibile e che se lautista avesse osservato bene, si sarebbe potuto accorgere della sua presenza ed avrebbe avuto modo di frenare per tempo, evitando la collisione. Di certo al momento in cui la vittima si è portata al centro della carreggiata è diventata visibile. Il defunto ha certamente una parte di responsabilità nellincidente, avendo effettuato delle manovre azzardate: se egli avesse rispettato le norme della circolazione non vi sarebbe stato alcuno scontro. Ciononostante la colpa della vittima non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità. Il reato risulta quindi adempito. Nella commisurazione della pena è stato tenuto conto del fatto che un ragazzo di soli
E. 26 anni abbia perso la vita e delle negligenze dellautomobilista; daltro canto le colpe importanti del motociclista giocano a favore di una pena contenuta a 35 giorni di detenzione. La sospensione condizionale appare giustificata dagli estremi della fattispecie;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale precisa anzitutto come non sia ancora in grado di avanzare pretese di risarcimento in questa sede, in quanto le stesse debbono ancora venir quantificate. Chiede che venga confermato il decreto daccusa. La negligenza causale dellimputato è, a suo modo di vedere, chiara;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito con protesta di spese e ripetibili. Egli esordisce ponendo laccento sullesiguità del tempo a disposizione dellimputato per reagire: 0.7 secondi, nella migliore delle ipotesi. Ricorda in seguito come latteggiamento di guida della vittima sia stato sconsiderato ed imprevedibile. Egli era alla guida di una moto molto potente, una __________, nonostante il suo patentino fosse scaduto, circolava ad una velocità di 98 km/h ed aveva appena effettuato una serie di sorpassi, per rientrare infine allultimo momento sulla propria corsia, proprio prima dellisolotto spartitraffico. Per chi proveniva dal senso inverso era, a suo dire, praticamente impossibile avvistare la motocicletta durante la sua corsa verso lincrocio. Deve pertanto trovare applicazione il principio dellaffidamento. Ciò comporta uninterruzione del nesso di causalità adeguata. A corroborare questa conclusione contribuiscono inoltre gli accertamenti peritali, in base ai quali limputato avrebbe avuto al massimo 7 decimi di secondo da quando il veicolo era sicuramente visibile, per reagire ed arrestare il suo veicolo. In effetti, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere che la motocicletta si sia resa visibile solo a 2 secondi dallimpatto. Oltretutto provenendo da una zona ove la visibilità era ostacolata dalla presenza di un palo ed un cartello, nonché dagli altri veicoli presenti sulla carreggiata. Per i frangenti che precedono questo momento, non sussistono prove. Se ne deve pertanto concludere che il castello accusatorio non può essere sostenuto e limputato deve essere prosciolto. In via sussidiaria, per mero scrupolo di patrocinio, chiede che si tenga conto della minima responsabilità residua dellimputato e che egli venga dunque sanzionato con una sola pena pecuniaria. Rivendica infine il riconoscimento di ripetibili come da nota donorario allegata, maggiorata di fr. 750.-- per il dibattimento;
sentito in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ribadisce che la vittima era visibile già prima dei 2 secondi che hanno preceduto limpatto. Il palo ed il cartello hanno giocato un ruolo ininfluente. Nemmeno le ipotesi avanzate dalla difesa di altri ostacoli alla visuale hanno trovato un riscontro negli atti di causa. Nonostante la velocità elevata della motocicletta ed il suo comportamento nel traffico, essa era avvistabile;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale osserva come sia ingiustificato far riferimento al fatto che la vittima stesse zigzagando prima dellimpatto, considerato che al momento topico dei fatti essa si trovava al centro della carreggiata. Nella valutazione della fattispecie lapplicazione del principio in dubio pro reo, così come proposta dalla difesa, non può trovare spazio;
sentito in duplica il difensore, il quale rileva come la visibilità prima dei due secondi dallimpatto non sia suffragata dai fatti e nemmeno dalle risultanze della perizia. Non vi sono accertamenti di sorta in grado di confutare le ipotesi avanzate, sicuramente verosimili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si dichiara molto dispiaciuto e sostiene di essere stato molto colpito da quanto avvenuto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato ad __________ __________ il __________ e domiciliato a __________, lavora come cuoco presso il ristorante __________ di questultima località dal 1990/1991. In precedenza, egli ha svolto per quasi 6 anni la stessa professione in esercizi pubblici di Como.
Limputato vive in una stanza presa in affitto sopra il ristorante. Non è coniugato. Non ha figli.
La sua unica fonte di reddito è il salario mensile di circa fr. 5'000.-- mensili, lordi (fr. 3'700.-- netti). Vitto ed alloggio sono compresi nello stipendio. Non ha debiti.
Egli non ha precedenti penali, ma è già stato coinvolto in due incidenti della circolazione. Il primo, che risale al 1993/1994, si è verificato a Como, ove una macchina che circolava in direzione inversa si è scontrata frontalmente con quella da lui guidata. A suo dire la colpa era da imputare allaltro automobilista.
Il secondo sinistro è avvenuto il 6 novembre 2000 a Locarno, quando egli ha omesso di osservare un segnale ostacolo da scansare a destra e si è immesso contromano in una rotonda, collidendo con veicolo che sopraggiungeva in quellistante. A seguito di questo episodio la Sezione della circolazione gli ha comminato un ammonimento (cfr. atto di causa n. 9).
2. Il 15 settembre 2003 il prevenuto ha avuto lopportunità di godere della consueta giornata di libero del lunedì.
Egli, dopo aver lavorato il giorno precedente dalle 09:30 sino alle 14:00 e dalle 18:30 alle 23:00, ha quindi potuto dormire sino alle 14:00. Nel pomeriggio si è poi recato a Locarno a bordo della sua Audi A4 targata __________, ove ha trascorso alcune ore facendo una passeggiata per le vie della città e recandosi in seguito in un bar per bere un caffè ed unacqua minerale. Attorno alle 19:45 è quindi risalito in auto alla volta di Bellinzona, con lintento di portarsi al ristorante __________ di Piazzale __________, esercizio pubblico nel quale ha cenato mangiando una pizza accompagnata da due birre da 3 dl ciascuna. Poco più tardi, verso le 20:30, ne è uscito per riprendere il suo veicolo e dirigersi verso il Monte Ceneri.
Giunto a __________ percorrendo via San Gottardo attorno alle ore 21:10, limputato si è regolarmente spostato sulla corsia di preselezione che permette di imboccare via Camoghé e raggiungere così la strada cantonale che si inerpica sulle pendici del Monte Ceneri.
Dopo aver azionato il segnale luminoso di svolta a sinistra ed essersi quasi fermato alla linea darresto tracciata sulla carreggiata (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 del teste __________) egli ha dato avvio alla procedura di attraversamento della corsia di contromano Locarno-Bellinzona e dimbocco di quella su via Camoghé che sale verso il passo.
3. Nel contempo, la vittima __________, nato il 7 settembre 1977, stava sopraggiungendo in sella alla sua motocicletta __________ 900, targata __________, sulla corsia opposta di via San Gottardo proveniente da __________, dove era andato a far visita allamico __________ (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 di questultimo).
Dagli interrogatori dei testi è emerso in maniera inequivocabile come il signor __________ circolasse a velocità piuttosto sostenuta, nettamente al di sopra della velocità massima di 60 km/h prescritta per quel tratto stradale, e si fosse ingaggiato in una serie di sorpassi dei veicoli che lo precedevano, zigzagando a cavallo della linea divisoria delle due corsie di marcia, ma senza rientrare propriamente sulla propria, se non allultimo momento.
A tal proposito la signora __________ si così espressa: Giunti a circa100 metridallincrocio di via S. Gottardo con via Camoghé eravamo sorpassati da un motoveicolo a forte velocità. Non sono in grado di affermare con esattezza la velocità del motoveicolo, ma sicuramente sopra i100 km/h. Il motociclista dopo aver sorpassato la nostra vettura si rimetteva immediatamente in sorpasso, oltrepassando anche la vettura dinnanzi a noi. In questo momento potevo notare che il centauro nel momento di rientrare dal secondo sorpasso era oramai in prossimità dellincrocio summenzionato. Il motoveicolo riusciva a rientrare dal secondo sorpasso passando in un piccolo spazio che vi era rimasto tra uno spartitraffico, che divide i due sensi di marcia su via S. Gottardo, e lautoveicolo appena sorpassata. (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 settembre 2003). Pure significativo è quanto dichiarato dal signor __________, che si trovava a pochi metri dal luogo dellincidente: Poco prima dellintersezione con via Camoghé circolavo in una fila dauto. ( ) Alcuni metri prima dellintersezione con via Camoghé ho osservato nello specchietto retrovisore laterale sinistro che un motoveicolo stava superando lauto che circolava dietro di me. Ho notato che superava lauto che mi seguiva sul filo della riga di delimitazione delle due carreggiate. Superata lauto che mi seguiva il motoveicolo non è rientrato al centro della corsia di scorrimento ma ha superato anche me. ( ) Dopo avermi superato il motociclista ha subito superato anche lauto che mi precedeva. Questultimo sorpasso è avvenuto nei metri che precedono lisola di separazione sita prima dellintersezione con via Camoghé. Ricordo che il motociclista, dopo questultimo sorpasso, è rientrato sulla corsia di scorrimento a pochissimi metri dallisola sopra menzionata. Superando la vettura che mi precedeva la moto era in piena accelerazione, anche perché poi la strada era libera. ADR che durante i sorpassi la moto circolava zigzagando, cioè si spostava un po a sinistra in corrispondenza di ogni auto, per poi rientrare sulla linea di separazione delle due corsie di scorrimento tra unauto e laltra. Stimo che la moto circolasse tra i 90 ed i100 km/h. (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 2).
Di sorpassi ha parlato anche il teste __________ riferendo della telefonata fattagli dallamico __________ alle ore 21:15, per informarlo di quanto avvenuto, laddove ha avuto modo di precisare che questultimo non era presente al momento dellincidente, ma ( )veniva superato da __________ poco prima della disgrazia. (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 del teste __________, pag. 2).
Nella sua descrizione, lo stile di guida adottato dalla vittima nelle fasi di avvicinamento al luogo del sinistro è stato definito dal teste __________ come eccessivamente sportivo e spericolato, al punto da averlo indotto a pronunciare in quei frangenti a voce alta ma guarda questo matto come guida (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pagg. 2 e 3).
4. Non avendo in alcun modo percepito larrivo della motocicletta del signor __________ ed essendosi assicurato che la distanza dalle automobili che stavano sopraggiungendo da Locarno su via San Gottardo era sufficiente a consentire la svolta, limputato ha proseguito la propria manovra senza ostacoli sino a quando, invaso completamente la carreggiata di contromano con lautomezzo, egli ha avvertito un forte colpo sulla parte anteriore sinistra dello stesso.
In effetti, il motociclista, pur avendo tentato allultimo momento una frenata demergenza (che ha lasciato una traccia di m 8.40 sullasfalto), si è reso conto troppo tardi che lauto gli stava tagliando la strada e non ha potuto evitare la collisione.
A seguito dellimpatto la vittima è stata proiettata sulla corsia discendente di via Camoghé, rovinando al suolo nei pressi dellentrata dei parcheggi del ristorante __________, a circa 14 metri dal punto di collisione, mentre la moto è ribalzata allindietro. LAudi dellimputato, dal canto suo, ha subito una variazione della traiettoria che lha portata a finire la propria marcia contro il palo della segnaletica stradale situato sullisolotto spartitraffico che separa le due carreggiate della strada cantonale che sale al Monte Ceneri, urtato con la parte anteriore sinistra del veicolo.
Le condizioni del signor __________ sono apparse immediatamente gravi alle persone che sono giunte sul posto subito dopo limpatto ed hanno prestato i primi soccorsi in attesa dellarrivo dellambulanza. Al loro sopraggiungere i militi della Croce Verde di Bellinzona hanno inizialmente tentato di rianimare il malcapitato, per poi doverne purtroppo constatare il decesso poco più tardi. Alle ore 21:45 in effetti, il medico di picchetto presente sul luogo dellincidente ha attestato formalmente la morte del ragazzo.
Limputato, dal canto suo, è rimasto nei pressi della propria vettura, illeso ma in preda ad uno stato confusionale evidente (cfr. verbale di interrogatorio 16 settembre 2003 del teste __________, pag. 2).
I danni ai due veicoli coinvolti sono stati ingenti.
Gli esami del sangue dei due protagonisti, compiuti dal laboratorio bioanalitico di Savosa, hanno permesso di risalire al tasso alcolemico del signor ACCU 1 al momento del sinistro, situandolo tra un minimo dello 0.4 g/kg ed un massimo dello 0.77 g/kg. Quello del signor __________ è stato invece definito con il termine di tracce, essendo risultato essere inferiore allo 0.1 g/kg.
5. Sulla scorta della perizia giudiziaria
E. 30 aprile 2004 commissionata alling. __________ e del relativo complemento 26 luglio 2004, eseguito su richiesta della difesa a seguito dei nuovi elementi emersi dallinterrogatorio del teste __________ del 12 luglio 2004, è stato possibile chiarire gli elementi fondamentali della fattispecie.
Anzitutto è stato accertato che le condizioni meteorologiche e della carreggiata erano buone, così come quelle di visibilità, ritenuto che, essendo notte, la stessa era garantita nella zona dellincrocio dalla presenza di alcuni lampioni ai bordi della strada, ai quali se ne aggiungevano altri due posizionati al centro degli spartitraffico presenti su via San Gottardo e su via Camoghé.
In merito alla dinamica dellincidente il perito è stato in grado di fornire una ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto, suddivisa in 5 momenti.
La prima fase, definita di avvicinamento (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 40), ha visto limputato mettersi in preselezione con lo scopo di svoltare su via Camoghé. A tal fine egli ha azionato il segnalatore luminoso intermittente sinistro ed ha ridotto la velocità del veicolo sino a quasi arrestarsi. In quel momento la motocicletta della vittima si trovava ad una distanza dal punto dimpatto di circa 75-80 metri (cfr. complemento perizia, pag. 7).
Mancavano 4 secondi alla collisione e i due protagonisti non avevano ancora la possibilità di avvistarsi a vicenda. A detta del perito è verosimile che in quel frangente limputato abbia deciso di iniziare la manovra di svolta, non avendo percepito lavvicinamento della motocicletta ed avendo stimato come sufficientemente ampio lo spazio che lo separava dalle automobili sopraggiungenti sulla corsia di contromano. Ciò è confermato anche dalla dichiarazione del teste __________:ADR ( ) Ritengo che il conducente di quellauto abbia visto benissimo le automobili che sopraggiungevano in senso inverso. Il conducente dellautomobile ha effettuato la sua manovra di svolta senza rischiare la collisione con lautomobile che mi precedeva. La distanza era sufficiente. Vi era però il motociclista. (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 3).
6. Nella seconda fase, ricondotta allinizio della manovra di svolta, il prevenuto ha accelerato per attraversare via San Gottardo ed imboccare via Camoghé. A 3 secondi dallimpatto la vittima si stava accingendo a terminare i suoi sorpassi ed a portarsi sulla propria corsia di marcia. A detta del perito giudiziario è presumibile che lautomobilista, una volta accertatosi che la corsia Locarno-Bellinzona fosse libera, si sia concentrato solo sulla strada nella quale avrebbe dovuto immettersi.
In questi frangenti, ove la traiettoria della motocicletta era ancora spostata a cavallo della linea divisoria delle due corsie di marcia, la visuale su questultima da parte dellautomobilista qui a giudizio poteva essere ostacolata, oltre che dal traffico, anche dalla presenza della segnaletica verticale e dellilluminazione poste sullisolotto spartitraffico al centro di via San Gottardo.
In base allanalisi tecnica esse potrebbero aver arrecato disturbo per un tempo comunque molto limitato, di una durata massima inferiore a 0.5 secondi, ed in modo discontinuo (cfr. complemento di perizia, pag. 7).
7. La terza fase è quella nella quale il motociclista, posizionatosi al centro della sua corsia, si è accorto che limputato era in procinto di svoltare su via Camoghé e tagliargli quindi la strada. Non appena resosi conto della situazione di pericolo, il signor __________ ha effettuato una frenata demergenza. Il punto di reazione è stato localizzato dal perito a 32-35 metri da quello dimpatto (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 42). In quegli istanti il signor ACCU 1 aveva una velocità di circa 15-16 km/h e la moto, che circolava a 98 km/h, era divenuta individuabile anche per lui, considerato che essa aveva intersecato la linea di mezzeria per rientrare sulla propria carreggiata di modo che tra i due protagonisti non si interponevano più ostacoli visivi di sorta (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 42, nonché complemento perizia, pagg. 7 e 9). Nonostante ciò egli non si è però accorto di nulla e, concentrandosi esclusivamente su via Camoghé, ha continuato normalmente la propria corsa.
Temporalmente il momento in cui la motocicletta è divenuta sicuramente visibile al prevenuto è stato fatto risalire a poco meno di 2 secondi prima della collisione (cfr. complemento perizia, pag. 8).
8. La quarta fase è quella della frenata vera e propria. Quando mancava poco più di mezzo secondo alla collisione la moto ha iniziato a rallentare, mentre la massima efficacia frenante - che corrisponde alle tracce lasciate sul suolo dai copertoni, della lunghezza di 8.40 metri e che terminano in prossimità di quelle lasciate sullasfalto a seguito dellimpatto dei veicoli - è stata raggiunta solo un paio di decimi di secondo più tardi (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 43).
Lultima fase dellincidente è quella della collisione. In quel frangente la velocità della moto era passata dai 98 km/h agli 85 km/h, mentre quella dellautomobile aveva raggiunto i 30 km/h.
9. Dalla perizia, ed in modo particolare dal complemento, è affiorato un ulteriore elemento centrale per la valutazione della fattispecie: al momento del rientro sulla propria corsia, la motocicletta della vittima si trovava approssimativamente allineata con i fari delle vetture che aveva appena superato. La sovrapposizione delle luci dei veicoli ha sicuramente concorso a rendere meno percettibile il sopraggiungere della motocicletta (cfr. complemento perizia, pagg. 7, 9 e 12).
10. Chiamato a chiarire entro quali estremi una pronta reazione dellimputato avrebbe consentito di evitare lincidente, ling. __________ ha precisato: Nella fattispecie il motociclista è risultato tecnicamente visibile a partire da circa 2 secondi prima della collisione. In tale frangente la vettura guidata da ACCU 1 aveva una velocità (di circa 15-16 km/h) ed una posizione che avrebbero sicuramente permesso al conducente di interrompere la propria manovra qualora avesse percepito la presenza del motociclista. Considerando i valori iniziali dellAudi durante questa ipotetica reazione, la vettura si sarebbe fermata entro circa 1.5 secondi, dopo aver percorso 5 metri, ( ). (cfr. complemento perizia, pag. 9), aggiungendo poco più oltre: Nellintervallo compreso tra 1.3 e 2 secondi prima della collisione, lipotetica frenata da parte del protagonista ACCU 1 avrebbe permesso di evitare il sinistro, mentre una eventuale percezione della presenza della moto negli ultimi 1.2-1.3 secondi avrebbe comunque reso inevitabile la collisione. (cfr. complemento perizia, pag. 10).
Concretamente la disgrazia avrebbe potuto essere evitata solo se limputato avesse quindi reagito nei 7 decimi di secondo che hanno fatto seguito allavvistamento della vittima.
Questo lasso di tempo estremamente esiguo deve essere però, a mente del perito, ulteriormente ridimensionato, ritenuto che la percezione della presenza della moto è stata resa più difficoltosa dalle circostanze specifiche: anche nellintervallo considerato utile per una reazione (da 1.3 a 2 secondi prima dellurto) occorre tenere conto dei differenti influssi sulla possibilità concreta di avvistamento della moto: dapprima vi è lallineamento dei fari delle auto con quello del motociclista e in un secondo tempo vi è il passaggio della moto dietro lisolotto spartitraffico. Si deve inoltre ribadire che lintervallo considerato utile ha una durata di meno di 1 secondo a decorrere dal momento in cui la moto non è più sicuramente coperta dal traffico diretto verso Locarno. (cfr. complemento perizia, pag. 10).
Ancor più significativo è il paragrafo riepilogativo con il quale viene concluso il referto integrativo: La nuova analisi effettuata per rispondere al quesito posto dallavv. DI 1 ( ) mi ha permesso di stabilire che lautomobilista avrebbe dovuto reagire al più tardi 1.3 secondi prima della collisione. Tenendo conto che la posizione di rientro dal sorpasso è stata localizzata in modo indicativo ( ) il protagonista ACCU 1 avrebbe avuto a disposizione meno di un secondo per percepire la presenza della moto. E inoltre verosimile che le condizioni di luce, la presenza dei fari delle altre e lingombro dellisolotto spartitraffico auto abbiano contribuito a rendere meno percettibile la presenza della motocicletta. (cfr. complemento perizia, pag. 12).
11. L'art. 117 CPS punisce con la detenzione o con la multa chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid.2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185;Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
12. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dellimputato e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005, 6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nellevenienza in cui un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
13. Lart. 36 cpv. 3 LCStr prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Commentaire CSCR, art. 36 LCStr, n. 2.2.).
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche lobbligo di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit., art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dellaffidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 1999, 6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003, 6S.297/2003).
Lart. 39 cpv. 1 LCStr stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato tempestivamente con lindicatore di direzione, mentre al secondo capoverso della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad ogni buon conto il conducente dalladottare la necessaria prudenza.
14. Listruttoria ha non ha fornito alcuna prova in grado di confutare la versione dellimputato, in base alla quale egli ha correttamente eseguito la preselezione, azionando per tempo lindicatore luminoso di svolta a sinistra. Non sussistono pertanto le basi per discostarsene.
Nel caso concreto pertanto, una colpa del signor ACCU 1 può essere scorta solo nel fatto di non essersi accertato in maniera sufficientemente rigorosa della presenza di veicoli provenienti sulla corsia di contromano di via San Gottardo che egli si apprestava ad attraversare per immettersi su via Camoghé. In modo particolare la pecca è da ricondurre al mancato avvistamento della motocicletta che stava sopraggiungendo.
La sussistenza di una carente diligenza del prevenuto in questo contesto è fuori da ogni dubbio ed è stato pure confermato dalla perizia giudiziaria: egli ha dichiarato di non aver scorto in alcun modo la vittima e di essersi accorto di lei solo al termine della collisione, quando ha visto la motocicletta sul selciato. Daltro canto il perito ha stabilito che, per lo meno dal momento in cui la motocicletta ha terminato i sorpassi ed ha intersecato la linea di mezzeria per riportarsi sulla propria corsia, cioè poco meno di 2 sec. dallimpatto (cfr. complemento perizia, pag. 8), non vi erano più ostacoli visibili tra i due protagonisti della collisione, per cui lautomobilista avrebbe avuto la possibilità, prestando la dovuta attenzione, di avvertire il sopraggiungere del signor __________ e comportarsi di conseguenza. In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, le condizioni per effettuare una svolta devono sussistere non soltanto allinizio della stessa, ma anche successivamente. Quando esse vengono meno in fase di esecuzione della manovra, colui che lha intrapresa deve, se ancora lo può, desistere (RJW 1978, n. 18 in merito alle regole del sorpasso, applicabile per analogia anche alla presente fattispecie).
Riepilogando, il signor ACCU 1 non è dunque stato in grado di scorgere la motocicletta nellistante in cui essa è divenuta per lui individuabile, in quanto egli, dopo aver correttamente effettuato le procedure preliminari di preselezione, una volta iniziata la manovra di svolta, non ha più controllato il traffico proveniente da Locarno, concentrandosi verosimilmente solo sulla strada da imboccare. Proprio in questo suo atto in spregio ai doveri di diligenza è ravvisabile una negligenza ai sensi delle norme penali in oggetto.
15. Come precedentemente esposto, la mancanza riconducibile allimputato deve trovarsi in un nesso di causalità naturale ed adeguata con la morte del giovane motociclista. Se per la prima non sussistono particolari dubbi, ritenuto che il mancato avvistamento della vittima deve essere considerata condizione imprescindibile, senza la quale non si sarebbe verificata la collisione che ha a sua volta provocato il decesso, per la seconda la situazione è differente.
In effetti, seppur il comportamento del signor ACCU 1 sia di per sé stato idoneo, secondo il normale andamento delle cose, a produrre levento qui in esame, appare opportuno verificare se lo stile di guida del signor __________ non abbia interrotto il nesso di causalità adeguata.
Sulla scorta dellistruttoria - le cui emergenze devono essere considerate, in applicazione del principio in dubio pro reo, nella loro versione più favorevole allimputato - è risultato che il motociclista nei frangenti che hanno preceduto limpatto, ha effettuato una serie di sorpassi a velocità ben al di sopra dei limiti previsti per quel tratto stradale (raggiungendo 98 km/h prima della frenata demergenza), zigzagando a cavallo della linea di mezzeria e rientrando sulla propria corsia solo pochi metri prima dellisolotto spartitraffico piazzato in prossimità del punto di collisione, approfittando del piccolo spazio che vi era tra lo stesso e il veicolo appena superato.
La sua guida, considerate la presenza di traffico in entrambe le direzioni e le peculiarità della tratta, è apparsa a tal punto temeraria da indurre uno dei testi a pronunciare la frase ma guarda questo matto come guida (cfr. verbale di interrogatorio 12 luglio 2004 del teste __________, pag. 3).
Con questo spericolato comportamento, il signor __________ ha fatto sì che al prevenuto, in fase di preselezione e svolta, non fosse possibile scorgerlo se non quando mancavano poco meno di 2 secondi alla collisione. Questultimo, anche agendo nel pieno rispetto dei canoni di diligenza, avrebbe così avuto 7 decimi di secondo per accorgersi della __________, capire cosa stava succedendo, decidere cosa fare e poi spostare il piede dal pedale del gas a quello del freno per cercare di arrestare il proprio automezzo. Il tutto sarebbe stato reso ancor più difficoltoso dal fatto che, posizionandosi al centro della propria carreggiata di marcia, i fari della motocicletta si sarebbero allineati con quelli delle automobili appena superate, rendendola meno percettibile.
Se da un mero punto di vista teorico, una reazione corretta e tempestiva dellimputato sarebbe ipotizzabile, seppur con qualche riserva, da quello pratico essa appare impossibile. E impensabile che in un lasso di tempo così ristretto e nelle circostanze specifiche del caso, una persona diligente che si vede sbucare allultimo momento da dietro uno spartitraffico una motocicletta lanciata ad alta velocità, riesca ad avere una prontezza di riflessi tale da evitare la collisione.
In base a queste valutazioni, appare legittimo desumere che lincidente sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto che limputato abbia omesso di controllare il traffico in contromano anche durante la manovra di svolta.
Limprevedibilità dellagire della vittima, considerata nel suo complesso (in effetti un semplice spregio dei limiti di velocità non sarebbe, da solo, sufficiente, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003, 6S.297/2003), assume una rilevanza tale da imporsi come la causa più probabile dellevento in discussione, che relega in secondo piano le altre, segnatamente le omissioni della persona chiamata in giudizio. In questo modo viene interrotto in nesso di causalità adeguata tra questultime ed il decesso del signor __________.
16. In considerazione di tutto quanto precede, limputato deve essere prosciolto dallaccusa di omicidio colposo ai sensi dellart. 117 CPS, non essendone adempiti i presupposti oggettivi.
Ne consegue che le spese della presente procedura, comprensive della tassa di giustizia, debbano essere accollate allo Stato, art. 9 cpv. 4 CPP.
In occasione del dibattimento il difensore ha protestato lattribuzione di congrue ripetibili, da lui quantificate in fr. 5'407.85, corrispondenti alla nota donorario prodotta, ai quali ha chiesto di aggiungere fr. 750.-- per il processo.
Dallanalisi della distinta e da una considerazione globale delle peculiarità della fattispecie, risultando a questa corte eccessivo il dispendio orario occorso allavvocato per la trattazione dellincarto, si giustifica il riconoscimento allimputato di ripetibili per un importo omnicomprensivo di fr. 5'000.--.
Per questi motivi, il giudice,
visti gli art. 41, 117 CPS; 36 cpv. 3, 39 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4029/2004 del 1. dicembre 2004;
riconoscea ACCU 1 fr. 5000.-- a titolo di ripetibili;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2004.492
DA 4029/2004
Bellinzona
21 giugno 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere causato per negligenza la morte di __________,
e meglio per avere, circolando alla guida della sua auto Audi A4 sulla via San Gottardo, in territorio di __________, con un tasso di alcolemia compreso tra lo 0.40 e 0.77 g/kg, svoltando per la via Camoghé, omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario sopraggiungente in senso inverso, non avvedendosi così del motociclista __________ che, complice leccessiva velocità, non riusciva ad evitare lo scontro e che decedeva poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate;
fatti avvenuti a __________ in data 15 settembre 2003;
reato previsto dallart. 117 CPS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 4029/2004 di data 1 dicembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 35 (trentacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 1'000.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 giugno 2005, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal proprio difensore, il patrocinatore della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale premette come la questione centrale sia quella di appurare se la vittima fosse stata visibile allimputato. A tal proposito rileva come le prime dichiarazioni di questultimo siano fonte di dubbi. Sicuramente il prevenuto non ha prestato attenzione sufficiente al traffico inverso prima di effettuare la manovra che ha dato origine allincidente. La perizia attesta che la motocicletta era visibile e che se lautista avesse osservato bene, si sarebbe potuto accorgere della sua presenza ed avrebbe avuto modo di frenare per tempo, evitando la collisione. Di certo al momento in cui la vittima si è portata al centro della carreggiata è diventata visibile. Il defunto ha certamente una parte di responsabilità nellincidente, avendo effettuato delle manovre azzardate: se egli avesse rispettato le norme della circolazione non vi sarebbe stato alcuno scontro. Ciononostante la colpa della vittima non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità. Il reato risulta quindi adempito. Nella commisurazione della pena è stato tenuto conto del fatto che un ragazzo di soli 26 anni abbia perso la vita e delle negligenze dellautomobilista; daltro canto le colpe importanti del motociclista giocano a favore di una pena contenuta a 35 giorni di detenzione. La sospensione condizionale appare giustificata dagli estremi della fattispecie;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale precisa anzitutto come non sia ancora in grado di avanzare pretese di risarcimento in questa sede, in quanto le stesse debbono ancora venir quantificate. Chiede che venga confermato il decreto daccusa. La negligenza causale dellimputato è, a suo modo di vedere, chiara;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito con protesta di spese e ripetibili. Egli esordisce ponendo laccento sullesiguità del tempo a disposizione dellimputato per reagire: 0.7 secondi, nella migliore delle ipotesi. Ricorda in seguito come latteggiamento di guida della vittima sia stato sconsiderato ed imprevedibile. Egli era alla guida di una moto molto potente, una __________, nonostante il suo patentino fosse scaduto, circolava ad una velocità di 98 km/h ed aveva appena effettuato una serie di sorpassi, per rientrare infine allultimo momento sulla propria corsia, proprio prima dellisolotto spartitraffico. Per chi proveniva dal senso inverso era, a suo dire, praticamente impossibile avvistare la motocicletta durante la sua corsa verso lincrocio. Deve pertanto trovare applicazione il principio dellaffidamento. Ciò comporta uninterruzione del nesso di causalità adeguata. A corroborare questa conclusione contribuiscono inoltre gli accertamenti peritali, in base ai quali limputato avrebbe avuto al massimo 7 decimi di secondo da quando il veicolo era sicuramente visibile, per reagire ed arrestare il suo veicolo. In effetti, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere che la motocicletta si sia resa visibile solo a 2 secondi dallimpatto. Oltretutto provenendo da una zona ove la visibilità era ostacolata dalla presenza di un palo ed un cartello, nonché dagli altri veicoli presenti sulla carreggiata. Per i frangenti che precedono questo momento, non sussistono prove. Se ne deve pertanto concludere che il castello accusatorio non può essere sostenuto e limputato deve essere prosciolto. In via sussidiaria, per mero scrupolo di patrocinio, chiede che si tenga conto della minima responsabilità residua dellimputato e che egli venga dunque sanzionato con una sola pena pecuniaria. Rivendica infine il riconoscimento di ripetibili come da nota donorario allegata, maggiorata di fr. 750.-- per il dibattimento;
sentito in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ribadisce che la vittima era visibile già prima dei 2 secondi che hanno preceduto limpatto. Il palo ed il cartello hanno giocato un ruolo ininfluente. Nemmeno le ipotesi avanzate dalla difesa di altri ostacoli alla visuale hanno trovato un riscontro negli atti di causa. Nonostante la velocità elevata della motocicletta ed il suo comportamento nel traffico, essa era avvistabile;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale osserva come sia ingiustificato far riferimento al fatto che la vittima stesse zigzagando prima dellimpatto, considerato che al momento topico dei fatti essa si trovava al centro della carreggiata. Nella valutazione della fattispecie lapplicazione del principio in dubio pro reo, così come proposta dalla difesa, non può trovare spazio;
sentito in duplica il difensore, il quale rileva come la visibilità prima dei due secondi dallimpatto non sia suffragata dai fatti e nemmeno dalle risultanze della perizia. Non vi sono accertamenti di sorta in grado di confutare le ipotesi avanzate, sicuramente verosimili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si dichiara molto dispiaciuto e sostiene di essere stato molto colpito da quanto avvenuto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato ad __________ __________ il __________ e domiciliato a __________, lavora come cuoco presso il ristorante __________ di questultima località dal 1990/1991. In precedenza, egli ha svolto per quasi 6 anni la stessa professione in esercizi pubblici di Como.
Limputato vive in una stanza presa in affitto sopra il ristorante. Non è coniugato. Non ha figli.
La sua unica fonte di reddito è il salario mensile di circa fr. 5'000.-- mensili, lordi (fr. 3'700.-- netti). Vitto ed alloggio sono compresi nello stipendio. Non ha debiti.
Egli non ha precedenti penali, ma è già stato coinvolto in due incidenti della circolazione. Il primo, che risale al 1993/1994, si è verificato a Como, ove una macchina che circolava in direzione inversa si è scontrata frontalmente con quella da lui guidata. A suo dire la colpa era da imputare allaltro automobilista.
Il secondo sinistro è avvenuto il 6 novembre 2000 a Locarno, quando egli ha omesso di osservare un segnale ostacolo da scansare a destra e si è immesso contromano in una rotonda, collidendo con veicolo che sopraggiungeva in quellistante. A seguito di questo episodio la Sezione della circolazione gli ha comminato un ammonimento (cfr. atto di causa n. 9).
2. Il 15 settembre 2003 il prevenuto ha avuto lopportunità di godere della consueta giornata di libero del lunedì.
Egli, dopo aver lavorato il giorno precedente dalle 09:30 sino alle 14:00 e dalle 18:30 alle 23:00, ha quindi potuto dormire sino alle 14:00. Nel pomeriggio si è poi recato a Locarno a bordo della sua Audi A4 targata __________, ove ha trascorso alcune ore facendo una passeggiata per le vie della città e recandosi in seguito in un bar per bere un caffè ed unacqua minerale. Attorno alle 19:45 è quindi risalito in auto alla volta di Bellinzona, con lintento di portarsi al ristorante __________ di Piazzale __________, esercizio pubblico nel quale ha cenato mangiando una pizza accompagnata da due birre da 3 dl ciascuna. Poco più tardi, verso le 20:30, ne è uscito per riprendere il suo veicolo e dirigersi verso il Monte Ceneri.
Giunto a __________ percorrendo via San Gottardo attorno alle ore 21:10, limputato si è regolarmente spostato sulla corsia di preselezione che permette di imboccare via Camoghé e raggiungere così la strada cantonale che si inerpica sulle pendici del Monte Ceneri.
Dopo aver azionato il segnale luminoso di svolta a sinistra ed essersi quasi fermato alla linea darresto tracciata sulla carreggiata (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 del teste __________) egli ha dato avvio alla procedura di attraversamento della corsia di contromano Locarno-Bellinzona e dimbocco di quella su via Camoghé che sale verso il passo.
3. Nel contempo, la vittima __________, nato il 7 settembre 1977, stava sopraggiungendo in sella alla sua motocicletta __________ 900, targata __________, sulla corsia opposta di via San Gottardo proveniente da __________, dove era andato a far visita allamico __________ (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 di questultimo).
Dagli interrogatori dei testi è emerso in maniera inequivocabile come il signor __________ circolasse a velocità piuttosto sostenuta, nettamente al di sopra della velocità massima di 60 km/h prescritta per quel tratto stradale, e si fosse ingaggiato in una serie di sorpassi dei veicoli che lo precedevano, zigzagando a cavallo della linea divisoria delle due corsie di marcia, ma senza rientrare propriamente sulla propria, se non allultimo momento.
A tal proposito la signora __________ si così espressa: Giunti a circa100 metridallincrocio di via S. Gottardo con via Camoghé eravamo sorpassati da un motoveicolo a forte velocità. Non sono in grado di affermare con esattezza la velocità del motoveicolo, ma sicuramente sopra i100 km/h. Il motociclista dopo aver sorpassato la nostra vettura si rimetteva immediatamente in sorpasso, oltrepassando anche la vettura dinnanzi a noi. In questo momento potevo notare che il centauro nel momento di rientrare dal secondo sorpasso era oramai in prossimità dellincrocio summenzionato. Il motoveicolo riusciva a rientrare dal secondo sorpasso passando in un piccolo spazio che vi era rimasto tra uno spartitraffico, che divide i due sensi di marcia su via S. Gottardo, e lautoveicolo appena sorpassata. (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 settembre 2003). Pure significativo è quanto dichiarato dal signor __________, che si trovava a pochi metri dal luogo dellincidente: Poco prima dellintersezione con via Camoghé circolavo in una fila dauto. ( ) Alcuni metri prima dellintersezione con via Camoghé ho osservato nello specchietto retrovisore laterale sinistro che un motoveicolo stava superando lauto che circolava dietro di me. Ho notato che superava lauto che mi seguiva sul filo della riga di delimitazione delle due carreggiate. Superata lauto che mi seguiva il motoveicolo non è rientrato al centro della corsia di scorrimento ma ha superato anche me. ( ) Dopo avermi superato il motociclista ha subito superato anche lauto che mi precedeva. Questultimo sorpasso è avvenuto nei metri che precedono lisola di separazione sita prima dellintersezione con via Camoghé. Ricordo che il motociclista, dopo questultimo sorpasso, è rientrato sulla corsia di scorrimento a pochissimi metri dallisola sopra menzionata. Superando la vettura che mi precedeva la moto era in piena accelerazione, anche perché poi la strada era libera. ADR che durante i sorpassi la moto circolava zigzagando, cioè si spostava un po a sinistra in corrispondenza di ogni auto, per poi rientrare sulla linea di separazione delle due corsie di scorrimento tra unauto e laltra. Stimo che la moto circolasse tra i 90 ed i100 km/h. (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 2).
Di sorpassi ha parlato anche il teste __________ riferendo della telefonata fattagli dallamico __________ alle ore 21:15, per informarlo di quanto avvenuto, laddove ha avuto modo di precisare che questultimo non era presente al momento dellincidente, ma ( )veniva superato da __________ poco prima della disgrazia. (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003 del teste __________, pag. 2).
Nella sua descrizione, lo stile di guida adottato dalla vittima nelle fasi di avvicinamento al luogo del sinistro è stato definito dal teste __________ come eccessivamente sportivo e spericolato, al punto da averlo indotto a pronunciare in quei frangenti a voce alta ma guarda questo matto come guida (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pagg. 2 e 3).
4. Non avendo in alcun modo percepito larrivo della motocicletta del signor __________ ed essendosi assicurato che la distanza dalle automobili che stavano sopraggiungendo da Locarno su via San Gottardo era sufficiente a consentire la svolta, limputato ha proseguito la propria manovra senza ostacoli sino a quando, invaso completamente la carreggiata di contromano con lautomezzo, egli ha avvertito un forte colpo sulla parte anteriore sinistra dello stesso.
In effetti, il motociclista, pur avendo tentato allultimo momento una frenata demergenza (che ha lasciato una traccia di m 8.40 sullasfalto), si è reso conto troppo tardi che lauto gli stava tagliando la strada e non ha potuto evitare la collisione.
A seguito dellimpatto la vittima è stata proiettata sulla corsia discendente di via Camoghé, rovinando al suolo nei pressi dellentrata dei parcheggi del ristorante __________, a circa 14 metri dal punto di collisione, mentre la moto è ribalzata allindietro. LAudi dellimputato, dal canto suo, ha subito una variazione della traiettoria che lha portata a finire la propria marcia contro il palo della segnaletica stradale situato sullisolotto spartitraffico che separa le due carreggiate della strada cantonale che sale al Monte Ceneri, urtato con la parte anteriore sinistra del veicolo.
Le condizioni del signor __________ sono apparse immediatamente gravi alle persone che sono giunte sul posto subito dopo limpatto ed hanno prestato i primi soccorsi in attesa dellarrivo dellambulanza. Al loro sopraggiungere i militi della Croce Verde di Bellinzona hanno inizialmente tentato di rianimare il malcapitato, per poi doverne purtroppo constatare il decesso poco più tardi. Alle ore 21:45 in effetti, il medico di picchetto presente sul luogo dellincidente ha attestato formalmente la morte del ragazzo.
Limputato, dal canto suo, è rimasto nei pressi della propria vettura, illeso ma in preda ad uno stato confusionale evidente (cfr. verbale di interrogatorio 16 settembre 2003 del teste __________, pag. 2).
I danni ai due veicoli coinvolti sono stati ingenti.
Gli esami del sangue dei due protagonisti, compiuti dal laboratorio bioanalitico di Savosa, hanno permesso di risalire al tasso alcolemico del signor ACCU 1 al momento del sinistro, situandolo tra un minimo dello 0.4 g/kg ed un massimo dello 0.77 g/kg. Quello del signor __________ è stato invece definito con il termine di tracce, essendo risultato essere inferiore allo 0.1 g/kg.
5. Sulla scorta della perizia giudiziaria 30 aprile 2004 commissionata alling. __________ e del relativo complemento 26 luglio 2004, eseguito su richiesta della difesa a seguito dei nuovi elementi emersi dallinterrogatorio del teste __________ del 12 luglio 2004, è stato possibile chiarire gli elementi fondamentali della fattispecie.
Anzitutto è stato accertato che le condizioni meteorologiche e della carreggiata erano buone, così come quelle di visibilità, ritenuto che, essendo notte, la stessa era garantita nella zona dellincrocio dalla presenza di alcuni lampioni ai bordi della strada, ai quali se ne aggiungevano altri due posizionati al centro degli spartitraffico presenti su via San Gottardo e su via Camoghé.
In merito alla dinamica dellincidente il perito è stato in grado di fornire una ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto, suddivisa in 5 momenti.
La prima fase, definita di avvicinamento (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 40), ha visto limputato mettersi in preselezione con lo scopo di svoltare su via Camoghé. A tal fine egli ha azionato il segnalatore luminoso intermittente sinistro ed ha ridotto la velocità del veicolo sino a quasi arrestarsi. In quel momento la motocicletta della vittima si trovava ad una distanza dal punto dimpatto di circa 75-80 metri (cfr. complemento perizia, pag. 7).
Mancavano 4 secondi alla collisione e i due protagonisti non avevano ancora la possibilità di avvistarsi a vicenda. A detta del perito è verosimile che in quel frangente limputato abbia deciso di iniziare la manovra di svolta, non avendo percepito lavvicinamento della motocicletta ed avendo stimato come sufficientemente ampio lo spazio che lo separava dalle automobili sopraggiungenti sulla corsia di contromano. Ciò è confermato anche dalla dichiarazione del teste __________:ADR ( ) Ritengo che il conducente di quellauto abbia visto benissimo le automobili che sopraggiungevano in senso inverso. Il conducente dellautomobile ha effettuato la sua manovra di svolta senza rischiare la collisione con lautomobile che mi precedeva. La distanza era sufficiente. Vi era però il motociclista. (cfr. suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 3).
6. Nella seconda fase, ricondotta allinizio della manovra di svolta, il prevenuto ha accelerato per attraversare via San Gottardo ed imboccare via Camoghé. A 3 secondi dallimpatto la vittima si stava accingendo a terminare i suoi sorpassi ed a portarsi sulla propria corsia di marcia. A detta del perito giudiziario è presumibile che lautomobilista, una volta accertatosi che la corsia Locarno-Bellinzona fosse libera, si sia concentrato solo sulla strada nella quale avrebbe dovuto immettersi.
In questi frangenti, ove la traiettoria della motocicletta era ancora spostata a cavallo della linea divisoria delle due corsie di marcia, la visuale su questultima da parte dellautomobilista qui a giudizio poteva essere ostacolata, oltre che dal traffico, anche dalla presenza della segnaletica verticale e dellilluminazione poste sullisolotto spartitraffico al centro di via San Gottardo.
In base allanalisi tecnica esse potrebbero aver arrecato disturbo per un tempo comunque molto limitato, di una durata massima inferiore a 0.5 secondi, ed in modo discontinuo (cfr. complemento di perizia, pag. 7).
7. La terza fase è quella nella quale il motociclista, posizionatosi al centro della sua corsia, si è accorto che limputato era in procinto di svoltare su via Camoghé e tagliargli quindi la strada. Non appena resosi conto della situazione di pericolo, il signor __________ ha effettuato una frenata demergenza. Il punto di reazione è stato localizzato dal perito a 32-35 metri da quello dimpatto (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 42). In quegli istanti il signor ACCU 1 aveva una velocità di circa 15-16 km/h e la moto, che circolava a 98 km/h, era divenuta individuabile anche per lui, considerato che essa aveva intersecato la linea di mezzeria per rientrare sulla propria carreggiata di modo che tra i due protagonisti non si interponevano più ostacoli visivi di sorta (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 42, nonché complemento perizia, pagg. 7 e 9). Nonostante ciò egli non si è però accorto di nulla e, concentrandosi esclusivamente su via Camoghé, ha continuato normalmente la propria corsa.
Temporalmente il momento in cui la motocicletta è divenuta sicuramente visibile al prevenuto è stato fatto risalire a poco meno di 2 secondi prima della collisione (cfr. complemento perizia, pag. 8).
8. La quarta fase è quella della frenata vera e propria. Quando mancava poco più di mezzo secondo alla collisione la moto ha iniziato a rallentare, mentre la massima efficacia frenante - che corrisponde alle tracce lasciate sul suolo dai copertoni, della lunghezza di 8.40 metri e che terminano in prossimità di quelle lasciate sullasfalto a seguito dellimpatto dei veicoli - è stata raggiunta solo un paio di decimi di secondo più tardi (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 43).
Lultima fase dellincidente è quella della collisione. In quel frangente la velocità della moto era passata dai 98 km/h agli 85 km/h, mentre quella dellautomobile aveva raggiunto i 30 km/h.
9. Dalla perizia, ed in modo particolare dal complemento, è affiorato un ulteriore elemento centrale per la valutazione della fattispecie: al momento del rientro sulla propria corsia, la motocicletta della vittima si trovava approssimativamente allineata con i fari delle vetture che aveva appena superato. La sovrapposizione delle luci dei veicoli ha sicuramente concorso a rendere meno percettibile il sopraggiungere della motocicletta (cfr. complemento perizia, pagg. 7, 9 e 12).
10. Chiamato a chiarire entro quali estremi una pronta reazione dellimputato avrebbe consentito di evitare lincidente, ling. __________ ha precisato: Nella fattispecie il motociclista è risultato tecnicamente visibile a partire da circa 2 secondi prima della collisione. In tale frangente la vettura guidata da ACCU 1 aveva una velocità (di circa 15-16 km/h) ed una posizione che avrebbero sicuramente permesso al conducente di interrompere la propria manovra qualora avesse percepito la presenza del motociclista. Considerando i valori iniziali dellAudi durante questa ipotetica reazione, la vettura si sarebbe fermata entro circa 1.5 secondi, dopo aver percorso 5 metri, ( ). (cfr. complemento perizia, pag. 9), aggiungendo poco più oltre: Nellintervallo compreso tra 1.3 e 2 secondi prima della collisione, lipotetica frenata da parte del protagonista ACCU 1 avrebbe permesso di evitare il sinistro, mentre una eventuale percezione della presenza della moto negli ultimi 1.2-1.3 secondi avrebbe comunque reso inevitabile la collisione. (cfr. complemento perizia, pag. 10).
Concretamente la disgrazia avrebbe potuto essere evitata solo se limputato avesse quindi reagito nei 7 decimi di secondo che hanno fatto seguito allavvistamento della vittima.
Questo lasso di tempo estremamente esiguo deve essere però, a mente del perito, ulteriormente ridimensionato, ritenuto che la percezione della presenza della moto è stata resa più difficoltosa dalle circostanze specifiche: anche nellintervallo considerato utile per una reazione (da 1.3 a 2 secondi prima dellurto) occorre tenere conto dei differenti influssi sulla possibilità concreta di avvistamento della moto: dapprima vi è lallineamento dei fari delle auto con quello del motociclista e in un secondo tempo vi è il passaggio della moto dietro lisolotto spartitraffico. Si deve inoltre ribadire che lintervallo considerato utile ha una durata di meno di 1 secondo a decorrere dal momento in cui la moto non è più sicuramente coperta dal traffico diretto verso Locarno. (cfr. complemento perizia, pag. 10).
Ancor più significativo è il paragrafo riepilogativo con il quale viene concluso il referto integrativo: La nuova analisi effettuata per rispondere al quesito posto dallavv. DI 1 ( ) mi ha permesso di stabilire che lautomobilista avrebbe dovuto reagire al più tardi 1.3 secondi prima della collisione. Tenendo conto che la posizione di rientro dal sorpasso è stata localizzata in modo indicativo ( ) il protagonista ACCU 1 avrebbe avuto a disposizione meno di un secondo per percepire la presenza della moto. E inoltre verosimile che le condizioni di luce, la presenza dei fari delle altre e lingombro dellisolotto spartitraffico auto abbiano contribuito a rendere meno percettibile la presenza della motocicletta. (cfr. complemento perizia, pag. 12).
11. L'art. 117 CPS punisce con la detenzione o con la multa chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid.2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185;Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
12. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dellimputato e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005, 6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nellevenienza in cui un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
13. Lart. 36 cpv. 3 LCStr prescrive che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André Bussy/Baptiste Rusconi, Commentaire CSCR, art. 36 LCStr, n. 2.2.).
Chi intende svoltare a sinistra deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure comprendono anche lobbligo di tener conto della velocità dei veicoli provenienti in contromano.
In linea di principio la velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit., art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio dellaffidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 1999, 6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003, 6S.297/2003).
Lart. 39 cpv. 1 LCStr stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato tempestivamente con lindicatore di direzione, mentre al secondo capoverso della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad ogni buon conto il conducente dalladottare la necessaria prudenza.
14. Listruttoria ha non ha fornito alcuna prova in grado di confutare la versione dellimputato, in base alla quale egli ha correttamente eseguito la preselezione, azionando per tempo lindicatore luminoso di svolta a sinistra. Non sussistono pertanto le basi per discostarsene.
Nel caso concreto pertanto, una colpa del signor ACCU 1 può essere scorta solo nel fatto di non essersi accertato in maniera sufficientemente rigorosa della presenza di veicoli provenienti sulla corsia di contromano di via San Gottardo che egli si apprestava ad attraversare per immettersi su via Camoghé. In modo particolare la pecca è da ricondurre al mancato avvistamento della motocicletta che stava sopraggiungendo.
La sussistenza di una carente diligenza del prevenuto in questo contesto è fuori da ogni dubbio ed è stato pure confermato dalla perizia giudiziaria: egli ha dichiarato di non aver scorto in alcun modo la vittima e di essersi accorto di lei solo al termine della collisione, quando ha visto la motocicletta sul selciato. Daltro canto il perito ha stabilito che, per lo meno dal momento in cui la motocicletta ha terminato i sorpassi ed ha intersecato la linea di mezzeria per riportarsi sulla propria corsia, cioè poco meno di 2 sec. dallimpatto (cfr. complemento perizia, pag. 8), non vi erano più ostacoli visibili tra i due protagonisti della collisione, per cui lautomobilista avrebbe avuto la possibilità, prestando la dovuta attenzione, di avvertire il sopraggiungere del signor __________ e comportarsi di conseguenza. In effetti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, le condizioni per effettuare una svolta devono sussistere non soltanto allinizio della stessa, ma anche successivamente. Quando esse vengono meno in fase di esecuzione della manovra, colui che lha intrapresa deve, se ancora lo può, desistere (RJW 1978, n. 18 in merito alle regole del sorpasso, applicabile per analogia anche alla presente fattispecie).
Riepilogando, il signor ACCU 1 non è dunque stato in grado di scorgere la motocicletta nellistante in cui essa è divenuta per lui individuabile, in quanto egli, dopo aver correttamente effettuato le procedure preliminari di preselezione, una volta iniziata la manovra di svolta, non ha più controllato il traffico proveniente da Locarno, concentrandosi verosimilmente solo sulla strada da imboccare. Proprio in questo suo atto in spregio ai doveri di diligenza è ravvisabile una negligenza ai sensi delle norme penali in oggetto.
15. Come precedentemente esposto, la mancanza riconducibile allimputato deve trovarsi in un nesso di causalità naturale ed adeguata con la morte del giovane motociclista. Se per la prima non sussistono particolari dubbi, ritenuto che il mancato avvistamento della vittima deve essere considerata condizione imprescindibile, senza la quale non si sarebbe verificata la collisione che ha a sua volta provocato il decesso, per la seconda la situazione è differente.
In effetti, seppur il comportamento del signor ACCU 1 sia di per sé stato idoneo, secondo il normale andamento delle cose, a produrre levento qui in esame, appare opportuno verificare se lo stile di guida del signor __________ non abbia interrotto il nesso di causalità adeguata.
Sulla scorta dellistruttoria - le cui emergenze devono essere considerate, in applicazione del principio in dubio pro reo, nella loro versione più favorevole allimputato - è risultato che il motociclista nei frangenti che hanno preceduto limpatto, ha effettuato una serie di sorpassi a velocità ben al di sopra dei limiti previsti per quel tratto stradale (raggiungendo 98 km/h prima della frenata demergenza), zigzagando a cavallo della linea di mezzeria e rientrando sulla propria corsia solo pochi metri prima dellisolotto spartitraffico piazzato in prossimità del punto di collisione, approfittando del piccolo spazio che vi era tra lo stesso e il veicolo appena superato.
La sua guida, considerate la presenza di traffico in entrambe le direzioni e le peculiarità della tratta, è apparsa a tal punto temeraria da indurre uno dei testi a pronunciare la frase ma guarda questo matto come guida (cfr. verbale di interrogatorio 12 luglio 2004 del teste __________, pag. 3).
Con questo spericolato comportamento, il signor __________ ha fatto sì che al prevenuto, in fase di preselezione e svolta, non fosse possibile scorgerlo se non quando mancavano poco meno di 2 secondi alla collisione. Questultimo, anche agendo nel pieno rispetto dei canoni di diligenza, avrebbe così avuto 7 decimi di secondo per accorgersi della __________, capire cosa stava succedendo, decidere cosa fare e poi spostare il piede dal pedale del gas a quello del freno per cercare di arrestare il proprio automezzo. Il tutto sarebbe stato reso ancor più difficoltoso dal fatto che, posizionandosi al centro della propria carreggiata di marcia, i fari della motocicletta si sarebbero allineati con quelli delle automobili appena superate, rendendola meno percettibile.
Se da un mero punto di vista teorico, una reazione corretta e tempestiva dellimputato sarebbe ipotizzabile, seppur con qualche riserva, da quello pratico essa appare impossibile. E impensabile che in un lasso di tempo così ristretto e nelle circostanze specifiche del caso, una persona diligente che si vede sbucare allultimo momento da dietro uno spartitraffico una motocicletta lanciata ad alta velocità, riesca ad avere una prontezza di riflessi tale da evitare la collisione.
In base a queste valutazioni, appare legittimo desumere che lincidente sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto che limputato abbia omesso di controllare il traffico in contromano anche durante la manovra di svolta.
Limprevedibilità dellagire della vittima, considerata nel suo complesso (in effetti un semplice spregio dei limiti di velocità non sarebbe, da solo, sufficiente, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003, 6S.297/2003), assume una rilevanza tale da imporsi come la causa più probabile dellevento in discussione, che relega in secondo piano le altre, segnatamente le omissioni della persona chiamata in giudizio. In questo modo viene interrotto in nesso di causalità adeguata tra questultime ed il decesso del signor __________.
16. In considerazione di tutto quanto precede, limputato deve essere prosciolto dallaccusa di omicidio colposo ai sensi dellart. 117 CPS, non essendone adempiti i presupposti oggettivi.
Ne consegue che le spese della presente procedura, comprensive della tassa di giustizia, debbano essere accollate allo Stato, art. 9 cpv. 4 CPP.
In occasione del dibattimento il difensore ha protestato lattribuzione di congrue ripetibili, da lui quantificate in fr. 5'407.85, corrispondenti alla nota donorario prodotta, ai quali ha chiesto di aggiungere fr. 750.-- per il processo.
Dallanalisi della distinta e da una considerazione globale delle peculiarità della fattispecie, risultando a questa corte eccessivo il dispendio orario occorso allavvocato per la trattazione dellincarto, si giustifica il riconoscimento allimputato di ripetibili per un importo omnicomprensivo di fr. 5'000.--.
Per questi motivi, il giudice,
visti gli art. 41, 117 CPS; 36 cpv. 3, 39 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 4029/2004 del 1. dicembre 2004;
riconoscea ACCU 1 fr. 5000.-- a titolo di ripetibili;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario: