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10.2004.487

rissa con conseguenti lesioni per tre minorenni. Proposti 5 giorni d'arresto

Ticino · 2005-05-19 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 LESA 1

E. 2 LESA 2

E. 3 LESA 3

Incarto n.10.2004.487/AMM

DA 3805/2004

Bellinzona

19 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv. __________, __________)

accusato di                       rissa

per avere, a __________ l’11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dell’Ospedale __________;

reato previsto                    dall'art. 133 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 30 novembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale – in sintesi – conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dell’imputato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

Dispositiv
  1. se l'imputato è autore colpevole di rissa;
  2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
  3. il giudizio sugli oneri processuali; preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza; visti                                  gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                      ai quesiti posti come segue: dichiaraACCU 1 autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004; condanna                        ACCU 1
  4. alla multa di fr. 1000.–;
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta di pagamento        a carico del condannato: fr.                     1000.–         multa fr.                       150.–         tassa di giustizia fr.                       150.–         spese giudiziarie fr.                     1300.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. LESA 1

2. LESA 2

3. LESA 3

Incarto n.10.2004.487/AMM

DA 3805/2004

Bellinzona

19 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv. __________, __________)

accusato di                       rissa

per avere, a __________ l’11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dell’Ospedale __________;

reato previsto                    dall'art. 133 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 30 novembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale – in sintesi – conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dell’imputato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di rissa;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti                                  gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      ai quesiti posti come segue:

dichiaraACCU 1

autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004;

condanna                        ACCU 1

1.  alla multa di fr. 1000.–;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento        a carico del condannato:

fr.                     1000.–         multa

fr. 150.–         tassa di giustizia

fr.                       150.–         spese giudiziarie

fr.                     1300.–totale