Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LESA 1
E. 2 LESA 2
E. 3 LESA 3
Incarto n.10.2004.487/AMM
DA 3805/2004
Bellinzona
19 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv. __________, __________)
accusato di rissa
per avere, a __________ l11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dellOspedale __________;
reato previsto dall'art. 133 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 30 novembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti laccusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale in sintesi conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dellimputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Dispositiv
- se l'imputato è autore colpevole di rissa;
- in caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sugli oneri processuali; preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza; visti gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: dichiaraACCU 1 autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004; condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 1000.;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 1000. multa fr. 150. tassa di giustizia fr. 150. spese giudiziarie fr. 1300.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto n.10.2004.487/AMM
DA 3805/2004
Bellinzona
19 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv. __________, __________)
accusato di rissa
per avere, a __________ l11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dellOspedale __________;
reato previsto dall'art. 133 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 30 novembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti laccusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale in sintesi conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dellimputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di rissa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiaraACCU 1
autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1000.;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 1000. multa
fr. 150. tassa di giustizia
fr. 150. spese giudiziarie
fr. 1300.totale