Sachverhalt
avvenuti a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dallart. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.
2.Alla multa di fr. 500.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualeammette la fattispecie oggettiva e soggettiva
del reato di cui al decreto daccusa impugnato, ma, in applicazione dellart. 63
CPS,postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa
e, in via subordinata,la sospensione condizionale della pena privativa della
libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione
della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca
della pena di30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del
prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;
il Giudice sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252
CPC);
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ autore colpevole di
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.
5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cfr. 4 CPS.
7. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;
dichiara __________,;
colpevoledi
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
di conseguenza
condanna __________,
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).
2.Alla multa difr. 1600.--(milleseicento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
ordinaLiscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4
CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr. 2'000.00 Totale
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.
E. 2 Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
E. 3 Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
E. 5 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2004; indetto il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il difensore, il quale ammette la fattispecie oggettiva e soggettiva del reato di cui al decreto d’accusa impugnato, ma, in applicazione dell’art. 63 CPS, postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa e, in via subordinata, la sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004; il Giudice sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC); egli si rimette a quanto affermato dal suo difensore, ricordando di avere perso Il posto di lavoro in qualità di magazziniere per non potere più egli disporre di un mezzo motorizzato per recarsi, ogni notte, sul posto di lavoro, e questo a fare tempo dal mese di settembre 2004. Dichiara inoltre di essere al beneficio della assicurazione disoccupazione al 100%, percependo ca. Fr. 2'600.-- mensili a titolo di indennità di disoccupazione; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ autore colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo. 4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004. 5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS. 6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
7. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG; rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;; dichiara __________,; colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; di conseguenza condanna __________,
E. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualeammette la fattispecie oggettiva e soggettiva
del reato di cui al decreto daccusa impugnato, ma, in applicazione dellart. 63
CPS,postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa
e, in via subordinata,la sospensione condizionale della pena privativa della
libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione
della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca
della pena di30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del
prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;
il Giudice sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252
CPC);
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ autore colpevole di
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.
5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cfr. 4 CPS.
7. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;
dichiara __________,;
colpevoledi
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
di conseguenza
condanna __________,
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).
2.Alla multa difr. 1600.--(milleseicento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
ordinaLiscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4
CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr. 2'000.00 Totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.479 ROC/MAM
DA 3863/2004
Bellinzona
3 giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole diripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dallart. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.
2.Alla multa di fr. 500.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
indetto il pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il qualeammette la fattispecie oggettiva e soggettiva
del reato di cui al decreto daccusa impugnato, ma, in applicazione dellart. 63
CPS,postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa
e, in via subordinata,la sospensione condizionale della pena privativa della
libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una massiccia riduzione
della pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca
della pena di30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del
prevenuto dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;
il Giudice sente nuovamente l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252
CPC);
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ autore colpevole di
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.
5.in caso di risposta negativa al quesito no. 4, se laccusato deve essere
ammonito formalmente asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cfr. 4 CPS.
7. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;
dichiara __________,;
colpevoledi
ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
di conseguenza
condanna __________,
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).
2.Alla multa difr. 1600.--(milleseicento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
ordinaLiscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4
CPS.
ammonisceformalmentelaccusato asensi dellart. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr. 2'000.00 Totale