Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 3 novembre 2004 n. DA 3567/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente, il difensore e il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che i medesimi fatti sono già stati giudicati dalla __________ e dalla __________, la quale ha emesso la sua sentenza il __________;
sentito AINQ 1, il quale prende atto di quanto sopra e osserva di venirne a conoscenza solo ora;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se il procedimento deve essere abbandonato perché i fatti sono già stati giudicati.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
abbandonail procedimento perché i fatti sono già stati giudicati.
prescindedal prelevare oneri di giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.468/rol
DA 3567/2004
Bellinzona
4 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: avv. DI 1, __________)
prevenuto colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di guida
per avere,
a __________,
il __________,
messo a disposizione la vettura Mini One targata __________ al conoscente __________,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta lattenzione imposta dalle circostanze, che egli non era titolare della licenza richiesta, in quanto la stessa gli era stata revocata dallautorità competente in data __________ per tempo indeterminato;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 3 novembre 2004 n. DA 3567/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente, il difensore e il AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che i medesimi fatti sono già stati giudicati dalla __________ e dalla __________, la quale ha emesso la sua sentenza il __________;
sentito AINQ 1, il quale prende atto di quanto sopra e osserva di venirne a conoscenza solo ora;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se il procedimento deve essere abbandonato perché i fatti sono già stati giudicati.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
abbandonail procedimento perché i fatti sono già stati giudicati.
prescindedal prelevare oneri di giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: