Dispositiv
- alla multa di fr. 150.,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.; respingela pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile; dà attoalla parte civile che nel decreto daccusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 150. multa fr. 150. tassa di giustizia fr. 150. spese giudiziarie fr. 450.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2004.454/AMM
DA 3833/2004
Bellinzona
27 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv.,)
accusato di 1. ingiuria
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli del "bastardo";
2. minaccia
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo con le parole "ti stendo";
reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 300.,
2. per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 18 novembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi laccusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione testimoniale della di lui moglie;
sentiti il legale di parte civile, che in estrema sintesi conclude per la conferma del decreto daccusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale esibita al dibattimento odierno;
il difensore, che in estrema sintesi conclude per il proscioglimento dellimputato da entrambi i capi daccusa (o quanto meno, in subordine, per lesenzione dalla pena a norma dellart. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone, comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili, il rinvio al foro civile di cui al decreto daccusa non essendo stato oggetto di opposizione;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;
2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.;
respingela pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;
dà attoalla parte civile che nel decreto daccusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 150. multa
fr. 150. tassa di giustizia
fr. 150. spese giudiziarie
fr. 450.totale