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10.2004.454

ingiuria; minaccia ("ti stendo")

Ticino · 2005-04-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla multa di fr. 150.–,
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–; respingela pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile; dà attoalla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP); assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta di pagamento         a carico del condannato: fr.                       150.–         multa fr.                       150.–         tassa di giustizia fr.                       150.–         spese giudiziarie fr.                      450.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2004.454/AMM

DA 3833/2004

Bellinzona

27 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv.,)

accusato di                   1. ingiuria

per avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli del "bastardo";

2. minaccia

per avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo con le parole "ti stendo";

reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  alla multa di fr. 300.–,

2.  per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 18 novembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale della di lui moglie;

sentiti                         –     il legale di parte civile, che – in estrema sintesi – conclude per la conferma del decreto d’accusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale esibita al dibattimento odierno;

–   il difensore, che – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’imputato da entrambi i capi d’accusa (o quanto meno, in subordine, per l’esenzione dalla pena a norma dell’art. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone, comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili, il rinvio al foro civile di cui al decreto d’accusa non essendo stato oggetto di opposizione;

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;

2.  se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

condanna                        ACCU 1

1.  alla multa di fr. 150.–,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

respingela pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;

dà attoalla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

fr.                       150.–         multa

fr. 150.–         tassa di giustizia

fr.                       150.–         spese giudiziarie

fr.                      450.–totale