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10.2004.448

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre

Ticino · 2005-04-05 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2004.448

DA 3780/2004

Bellinzona

5 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre,

per aver condotto la vettura Opel targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 29 luglio 2004 per il periodo 30 agosto 2004 - 29 settembre 2004;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 settembre 2004;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3780/2004 di data 15 novembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno.

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 5 aprile 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come egli abbia agito in base ad evidente errore sui fatti essendo convinto che il periodo di revoca della licenza fosse terminato. In via sussidiaria l’assoluzione si giustifica in quanto l’art. 95 cifra 2 LCStr sarebbe stato infranto per una negligenza;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3780/2004 del 15 novembre 2004?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

circolazione malgrado della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 26 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3780/2004 del 15 novembre 2004;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 1000.-- (mille);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1000.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                     1350.00       totale