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10.2004.447

condotto l'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza ed aver perso la padronanza del veicolo

Ticino · 2005-03-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.447/CEG

DA 3674/2004

Bellinzona

17 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi per mille);

reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCS;

2.     infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti ivi esistenti:

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti                       ad __________ il __________;

perseguito                         con decreto d’accusa del 08.11.2004 no. DA 3674/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 novembre 2004;

indetto                               il dibattimento 17 marzo 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.     circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, ad __________ il __________, l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi per mille)?

1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, ad __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti ivi esistenti?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole dicircolazione in stato di ebrietà(art. 91 cpv. 1 LCS) e diinfrazione alle norme della circolazione(art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti ad __________ __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3674/2004 del 08.11.2004;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.— (seicento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4967),

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'200.--         multa

fr.                       250.--         tassa di giustizia

fr.                       350.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'800.--totale