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10.2004.413

per aver afferrato per un braccio e portata fuori dell'ufficio

Ticino · 2005-02-16 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.413/bep

Bellinzona

16 febbraio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di         vie di fatto

per avere,

a __________,

in data __________,

commesso vie di fatto contro CIVI 1, afferrandola per un braccio portandola fuori dall'ufficio;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. di data 27 settembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 150.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla CIVI 1 in data 8 ottobre 2004, limitatamente alle sue pretese;

indetto                              il dibattimento 16 febbraio 2005, al quale è comparso il difensore mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa e l’accusato in data 15 febbraio 2005 ha inoltrato un’istanza di autorizzazione a non comparire per motivi di salute per il tramite del suo difensore,

il giudice                            preso atto dell’accordo delle parti in merito all’assenza dell’accusato;

richiamato l’art. 229 CPP,

autorizzal’accusato a non presenziare al dibattimento;

data                                  lettura del decreto d'accusa:

sentito                               il difensore, il quale preso atto che siamo in presenza di un’opposizione limitata alle pretese di CIVI 1 e che in assenza di opposizioni relative alla condanna ovvero alla qualifica del reato e della sanzione, il DA deve essere ritenuto sentenza definitiva, nonostante la discutibile tipicità del fatto, chiede che le eventuali pretese non quantificate siano rinviate al foro civile, anche perché si riferiscono ad asserite conseguenze di lesioni e non al fatto ritenuto punibile ovvero l’avere il sig. ACCU 1 afferrato per un braccio la signorina CIVI 1;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Sulle pretese della parte civile.

2.     Sugli oneri del presente giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 e segg CO; 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rinviaACCU 1

al competente foro civile per le sue pretese.

rinunciaa prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:

“la condannadi ACCU 1:

1.Alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagataentro 3 mesiritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto(art. 49 cifra 3 CP).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”

sonoesecutividall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 27 settembre 2004.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

CIVI 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  150.00            multa

fr.                    50.00            tassa di giustizia

fr.                    50.00            spese giudiziarie

fr.                  250.00            totale