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10.2004.412

circolazione in stato d'ebrietà (min. 0.59 - max. 1.04 grammi per mille); infrazione alle norme della circolazione (perdita di padronanza del veicolo); inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

Ticino · 2005-04-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                      a __________ il 16 luglio 2004;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3303/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.  alla multa di fr. 1000.–,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 15 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 7 aprile 2005, cui sono  comparsi l’accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell’accusato da tutti i capi d’imputazio­ne, con tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione alle norme della circolazione e/o inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 LCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 92 cpv. 1 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS); 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS,

per avere negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro una ringhiera posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

proscioglieACCU 1

dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3303/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna                        ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3303/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna                        ACCU

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 200.–;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.–; assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (3769), – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta di pagamento         a carico del condannato: fr.                       200.–         multa fr.                         40.–         tassa di giustizia fr.                         20.–         spese giudiziarie fr.                      260.–totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2004.412/AMM

Bellinzona

7 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(difeso dal lic. iur. __________, __________)

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.59 - max. 1.04 grammi per mille) e dal parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;

2.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro una ringhiera posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

fatti avvenuti                      a __________ il 16 luglio 2004;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3303/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.  alla multa di fr. 1000.–,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 15 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 7 aprile 2005, cui sono  comparsi l’accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell’accusato da tutti i capi d’imputazio­ne, con tasse, spese e ripetibili a carico dello Stato;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione alle norme della circolazione e/o inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 91 cpv. 1 LCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 92 cpv. 1 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS); 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS,

per avere negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro una ringhiera posta sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

proscioglieACCU 1

dalle accuse di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3303/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna                        ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.–;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.–;

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (3769),

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

fr.                       200.–         multa

fr. 40.–         tassa di giustizia

fr.                         20.–         spese giudiziarie

fr.                      260.–totale