Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 LESA 1
E. 2 LCS (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC) e 92 cpv. 1 e 2 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCS); 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiaraACCU 1autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3382/2004 dell11 ottobre 2004,
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 2 LCS,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando questultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere travolto;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
- alla multa di fr. 500.,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4625), Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 500. multa fr. 200. tassa di giustizia fr. 400. spese giudiziarie fr. 1100.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2004.408/AMM
Bellinzona
20 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Citroën targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.20 - max. 1.42 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;
2. grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando questultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere travolto, urtandolo tuttavia al gomito con la fiancata posteriore della vettura;
reato previsto dallart. 90 n. 2 LCS in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio
per essersi dato alla fuga dopo aver investito e ferito, nelle circostanze di cui al punto 2, il pedone __________;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 e 2 LCS, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCS;
fatti avvenuti a Balerna il 20 agosto 2004;
perseguito con decreto daccusa n. 3382/2004 dell11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputato:
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1000.,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200. e delle spese di fr. 300.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 15 ottobre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 20 settembre 2005, cui sono intervenuti laccusato, la parte civile e il di lei patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentita la vittima e assunte due testimonianze;
data la parola al legale di parte civile, secondo il quale in estrema sintesi listruttoria ha pienamente dimostrato la fattispecie descritta nel decreto daccusa, del quale chiede pertanto la conferma;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato debrietà e/o grave infrazione alle norme della circolazione stradale e/o inosservanza dei doveri in caso dinfortunio;
2. in caso di risposta affermativa:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), 90 n. 2 LCS (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC) e 92 cpv. 1 e 2 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCS); 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiaraACCU 1autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto daccusa n. 3382/2004 dell11 ottobre 2004,
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 2 LCS,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando questultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere travolto;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 500.,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4625),
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 500. multa
fr. 200. tassa di giustizia
fr. 400. spese giudiziarie
fr. 1100.totale