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10.2004.398

lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuta diffamazione e ripetuta ingiuria. Sentenza in contumacia

Ticino · 2005-04-06 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–; rinvia__________ per le sue pretese al foro civile, ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. Intimazione a: nelle vie edittali, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, al passaggio in giudicato della sentenza, a – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice:                                                                     La segretaria: Distinta di pagamento         a carico della condannata: fr.                       200.–         tassa di giustizia fr.                       200.–         spese giudiziarie fr.                      400.–totale
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Incarto n.10.2004.398/AMM

DA 3267/2004

Bellinzona

6 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1ora d’ignota dimora

accusata di                   1. lesioni semplici

per avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, colpendolo al volto da tergo con un sacchetto contenente un oggetto contundente intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato dal certificato medico 2 febbraio 2004 del dr med. __________ agli atti;

2. vie di fatto, ripetute

2.1per avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, commesso vie di fatto nei confronti di __________ colpendolo al volto con un pugno;

2.2per avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________ gettandogli addosso il contenuto di un bicchiere;

3. diffamazione, ripetuta

3.1per avere, a __________ presso il centro commerciale __________, in data 21 febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole profferendo al suo indirizzo la frase del seguente tenore: "__________ladro”;

3.2  per avere, a __________ presso il centro commerciale __________, tra il 21 e il 22 febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole scrivendo sui cartelloni pubblicitari dello stand "__________" le seguenti frasi: "__________ladro" e "è tutta una truffa";

4. ingiuria, ripetuta

4.1  per avere, a __________ presso la __________, in data 10 dicembre 2003, offeso l'onore di __________ profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: "figlio di puttana, cabron";

4.2  per avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio 2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di puttana";

4.3  per avere, a __________ presso il Centro commerciale __________, in data 21 febbraio 2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di puttana, cabron";

reati previsti                      dagli art. 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; richiamati gli art. 41 n. 1, 66 e 68 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1.  alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 12 ottobre 2004 dall’imputata;

indetto                               il dibattimento 6 aprile 2005, al quale l’accusata non è comparsa: con lettera del 21 febbraio 2005 essa ha comunicato di non ottemperare alla citazione del 21 dicembre 2004 per un non meglio precisato nuovo domicilio all’este­ro;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

preso atto                          che il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o ripetute vie di fatto e/o ripetuta diffamazione e/o ripetuta ingiuria;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

visti                                  gli art. 41, 66, 68, 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, di vie di fatto, ripetute, art. 126 cpv. 1 CP, di diffamazione, ripetuta, art. 173 CP, e di ingiuria, ripetuta, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004;

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

rinvia__________ per le sue pretese al foro civile,

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico della condannata:

fr. 200.–         tassa di giustizia

fr.                       200.–         spese giudiziarie

fr.                      400.–totale